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Articolo 609 octies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Violenza sessuale di gruppo

Dispositivo dell'art. 609 octies Codice Penale

(1)La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite(2), ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis(3).

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni(4) .

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato(5). La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) La norma in esame configura un reato necessariamente plurisoggettivo, in quanto ai fini della sua sussistenza è richiesta una pluralità di agenti che devono materialmente partecipare nell'azione delittuosa. Sono considerati compartecipi non solo coloro che pongono in essere atti sessuali, ma anche quelli che sostengano od incoraggino tale condotta.
(3) La natura di concorso necessario fa si che tale ipotesi sia incompatibile con quella di concorso anomalo ex art. 116.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 13 comma 5 lett. a) della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(5) A differenza di quanto previsto dall'art. 114 in tema di concorso di persone, nell'ipotesi qui considerata nel caso di minima partecipazione la diminuzione della pena è obbligatoria e non rimessa alla discrezionalità del giudice.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a proteggere non solo la libertà personale della vittima, che è libera di autodeterminarsi in relazione alla propria libertà sessuale, ma anche la dignità della stessa, in questi casi fortemente compromessa.

Spiegazione dell'art. 609 octies Codice Penale

La norma è posta a tutela della libertà sessuale, ovvero la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.

Trattasi di fattispecie autonoma di reato e non di una mera circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 609 bis, e di reato a concorso necessario proprio, in cui la pluralità di partecipi è elemento costitutivo del reato.

Le condotte incriminate sono le stesse della violenza sessuale, e dunque:

  • da un lato la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;

  • dall'altra lato la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Per quanto riguarda la partecipazione, essa non richiede che tutti i membri del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente un qualsiasi apporto materiale (per facilitare il delitto) oppure morale, rafforzando in tal modo il proposito criminoso dei correi. Non è nemmeno necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti, essendo per contro sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento del fatto.

In seguito all'introduzione della norma, si deve rilevare che il concorso di persone (art. 110) nel delitto base di violenza sessuale è configurabile solamente nell'ipotesi di concorso morale, ovvero in tutti i casi in cui il terzo, pur senza partecipare al delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato, agevolato il singolo autore materiale della violenza.

L'attenuante della minore gravità del fatto di cui all'articolo 609 bis non è applicabile alla violenza sessuale di gruppo, dato che proprio la presenza di più persone causa una lesione particolarmente grave e traumatica nella sfera di autodeterminazione della vittima.

Massime relative all'art. 609 octies Codice Penale

Cass. pen. n. 12004/2023

Il delitto di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei predetti nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

Cass. pen. n. 25617/2022

Il delitto di tortura non è assorbito in quello, più grave, di violenza sessuale di gruppo, ostandovi sia la diversità del bene giuridico tutelato (la libertà fisica e psichica nell'uno e la libertà sessuale nell'altro), sia la non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che la violenza perpetrata nei confronti di persona costretta a subire o a compiere atti sessuali acquista autonoma rilevanza nel caso in cui, oltre ad essere funzionale a tale coartazione, si estrinsechi, prima, durante o dopo il compimento dell'atto sessuale, in un'ulteriore sopraffazione fisica e psicologica della vittima, provocandole acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.

Cass. pen. n. 6535/2020

In tema di reati a "concorso necessario" quale la violenza sessuale di gruppo, l'omesso appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione di uno dei due imputati (nella specie, per non aver commesso il fatto) non comporta l'implicito accertamento dell'insussistenza del fatto-reato, necessariamente attribuito ad entrambi, poiché il pubblico ministero ha facoltà di chiedere l'esame delle risultanze processuali e l'accertamento della responsabilità anche nei confronti di un solo imputato.

Cass. pen. n. 19215/2019

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo, e non di concorso nel reato di violenza sessuale, il genitore che, pur non partecipando materialmente alla commissione del fatto, sia presente sul luogo del compimento di atti sessuali sul figlio e ne agevoli la commissione, sollecitando la vittima a lasciarsi andare e a non opporsi a tali atti, in tal modo abbattendone la capacità di difesa e di autodeterminazione.

Cass. pen. n. 29406/2019

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale).

Cass. pen. n. 44835/2018

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

Cass. pen. n. 38616/2017

In tema di violenza sessuale di gruppo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies, quarto comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, sicché non è sufficiente, per la sua configurabilità, la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma è necessaria la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta. (Fattispecie in cui l'attenuante è stata esclusa con riferimento alla condotta di colui che, alla guida di un'autovettura, aveva condotto la vittima in luogo isolato, l'aveva rassicurata durante il tragitto e poi, postosi accanto ai due ragazzi che l'avevano costretta a subire atti sessuali, ne aveva determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione).

Cass. pen. n. 23272/2015

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p. il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che il meno grave reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., materialmente commesso da altri, è configurabile, a titolo di concorso morale, solo quando il genitore sia assente dal luogo del fatto e, pur consapevole dell'abuso ai danni del figlio minore, tenga una condotta meramente passiva in violazione dei doveri inerenti alla potestà genitoriale).

Cass. pen. n. 967/2015

In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale di gruppo, allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, a nulla rilevando che l'impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze.

Cass. pen. n. 40565/2012

Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcooliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole.

Cass. pen. n. 26369/2011

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, il genitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore quando, pur essendo egli consapevole dell'abuso ma assente dal luogo del fatto, tenga una condotta meramente passiva, essendo a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l'obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale, di impedire il fatto).

Cass. pen. n. 14956/2011

La circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2, c.p. è configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo, non sussistendo alcuna incompatibilità tra la natura di reato a concorso necessario e la maggiore gravità della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l'attività dei compartecipi.

Cass. pen. n. 8775/2011

Risponde di concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo colui che, pur non presente nel luogo e nel momento della violenza consumata dai correi, abbia comunque apportato un contributo causale al reato oggetto di volontà comune. (Fattispecie nella quale il reo si era limitato ad introdurre all'interno dell'abitazione della vittima gli ignoti autori degli abusi sessuali, non essendo presente nella stanza al momento della loro consumazione).

Cass. pen. n. 34212/2010

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso.

Cass. pen. n. 15619/2010

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

Cass. pen. n. 15089/2010

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo chi, pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza, dia un contributo causale alla commissione del fatto, anche solo partecipando ad un segmento dell'azione delittuosa. (Fattispecie consistita nella partecipazione alla formulazione alla persona offesa di alcune domande che, ove seguite da una errata risposta, dovevano comportare la violenza ad opera del coimputato).

Cass. pen. n. 3764/2009

In tema di concorso di persone nel reato, non è configurabile la responsabilità a titolo di concorso "anomalo" nel reato di violenza sessuale del soggetto che, in occasione di una rapina in abitazione, si sia limitato a fare da "palo", in quanto la violenza che caratterizza il delitto sessuale ha natura diversa da quella che connota i reati contro il patrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la circostanza di essere i correi entrati nell'abitazione della vittima, sola ed in orario notturno, comportava che anche il "palo" avrebbe dovuto e potuto prevedere che la forza e la violenza usata per consumare la rapina si sarebbe potuta trasformare in violenza sessuale).

Cass. pen. n. 42111/2007

In tema di reati sessuali, a seguito dell'avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p., il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso.

Cass. pen. n. 37147/2007

In tema di reati sessuali, le dichiarazioni accusatorie rese da minori vittime del reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies, c.p.), soprattutto se assunte de relato impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore che richiede l'opportuno ausilio delle scienze rilevanti in materia (pedagogia, psicologia e sessuologia), in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte. (In applicazione di tale principio la Corte, adita in fase cautelare, ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero in un procedimento a carico di alcuni soggetti, tra cui alcuni insegnanti di un asilo, indagati per presunte violenze ed abusi sessuali in danno di diversi alunni).

Cass. pen. n. 17082/2006

La natura di reato autonomo del delitto di violenza sessuale di gruppo consente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di un indagato minorenne, ex art. 23, comma primo D.P.R. n. 448 del 1988, in quanto tale fattispecie è punita con la reclusione da sei a dodici anni, senza che sia possibile tenere conto della diminuente della minore età nella determinazione del limite edittale agli effetti dell'applicazione della misura, giusto il disposto di cui all'art. 278 c.p.p.

Cass. pen. n. 45970/2005

In tema di violenza sessuale di gruppo, allorché gli atti sessuali non vengano posti in essere in unico contesto temporale, ma intercorra un apprezzabile periodo di tempo fra i vari episodi, ciascuno dei quali caratterizzato dalla ripresa dell'azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una cesura tra i singoli fatti, ognuno dei quali costituente reato, con conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione.

In tema di violenza sessuale di gruppo, il reato è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui i partecipi dell'azione criminosa non siano presenti contestualmente al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo, ma lo siano stati nella fase iniziale della violenza e siano tuttora presenti nel luogo dei fatti, permanendo in tal caso l'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli agenti avevano, tutti insieme, sequestrato, percosso e minacciato la vittima, sulla quale ciascuno di essi aveva poi compiuto atti sessuali mentre gli altri, all'esterno, attendevano il proprio turno).

Cass. pen. n. 6775/2005

Il delitto di violenza sessuale (nella specie, di gruppo: art. 609 octies c.p.), considerato come circostanza della forma aggravata dell'omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma primo, c.p., punibile con la pena dell'ergastolo.

Cass. pen. n. 3348/2004

L'art. 609 octies c.p., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti «gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.» e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma. (Nella specie la Corte ha ritenuto compreso nell'ambito di operatività dell'art. 609 octies c.p. anche l'ipotesi di cui all'art. 609 bis, secondo comma, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).

Cass. pen. n. 45645/2003

Il delitto di sequestro di persona, qualora ne ricorrano gli estremi, non è assorbito da quello di violenza sessuale di gruppo, esulando in tale ipotesi la figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.

Cass. pen. n. 22936/2003

In tema di violenza sessuale di gruppo, l'intervento in itinere da parte di un corresponsabile che ha impedito la protrazione del delitto in atto, assume i caratteri di un vero e proprio ravvedimento operoso nell'ipotesi in cui la connotazione oggettiva della condotta abbia assunto un carattere permanente per essere stati gli atti di violenza ripetuti in un contesto temporale di rapida sequenza, in quanto ove al primo atto ne seguano altri in immediata successione, non è integrato un nuovo fatto delittuoso, bensì solo la protrazione della condotta che assume il carattere della permanenza.

Cass. pen. n. 502/2003

In tema di reati contro la libertà sessuale l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. (ipotesi di minore gravità) non può essere concessa nell'ipotesi di reato di cui all'art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale.

Cass. pen. n. 6464/2000

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609 octies c.p., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto; non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo.

Cass. pen. n. 11541/1999

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione «più persone» contenuta nell'art. 609 octies c.p. comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due.

Il reato di cui all'art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) si configura come fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale. Queste connotazioni distinguono la violenza sessuale di gruppo dall'ordinario concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p., e cioè nel reato di violenza sessuale. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza della violenza sessuale di gruppo a carico di alcuni soggetti i quali, dopo aver condotto la vittima su una spiaggia, si erano a turno congiunti carnalmente con la stessa, a nulla rilevando che, secondo l'assunto difensivo degli imputati, ciascun congiungimento fosse stato frutto di autonoma deliberazione di chi lo aveva realizzato e che, in qualche caso, il rapporto non fosse stato neppure portato a termine).

L'art. 609 octies c.p., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti «gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma. (Nella specie la S.C. ha ritenuto compreso nell'ambito di operatività dell'art. 609 octies c.p. anche l'ipotesi di cui all'art. 609 bis, comma 2, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).

Cass. pen. n. 9047/1999

La violenza sessuale di gruppo esula da qualsivoglia profilo di analogia con gli schemi ordinari di una relazione intersoggettiva, sia pure viziata dal dissenso del partner, in quanto opera una sorta di annullamento della personalità del soggetto passivo, il quale viene privato anche della individualità ed identità specifica come soggetto prescelto per soddisfare il desiderio sessuale e ridotto a mero strumento occasionalmente e fungibilmente utilizzato per dare collettivamente sfogo ad un atteggiamento aggressivo, in quanto tale, qualitativamente diverso da quello corrispondente all'esplicazione della condotta individuale di violenza sessuale.

Cass. pen. n. 2851/1996

La condotta che configura il reato di violenza sessuale di gruppo si differenzia da quella disciplinata nell'art. 609 bis c.p. per il numero dei partecipanti e dà luogo ad un'ipotesi autonoma di reato per l'introduzione di quest'elemento di diversificazione sostanziale tra le due fattispecie. La violenza sessuale di gruppo è configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite, in quanto l'espressione «più» indica un numero maggiore di uno.

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