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Articolo 133 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Dispositivo dell'art. 133 Codice Penale

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato(1), desunta:

  1. 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione(2);
  2. 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato(3);
  3. 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa(4).

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere(5) del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:

  1. 1) dai motivi a delinquere(6) e dal carattere del reo(7);
  2. 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato(8);
  3. 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato(9);
  4. 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Note

(1) Nell'esercizio del suo potere discrezionale il giudice deve tenere cono di due diversi parametri: la gravità del reato (comma 1) e la capacità a delinquere (comma 2), che devo no essere desunti dagli indici riportati specificatamente dalla norma in esame.
(2) Il primo indice atto a valutare la gravità del reato attiene al disvalore dell'azione criminosa, che può desumersi, ad esempio, dalla natura, dalla specie del reato in esame e/o dai mezzi utilizzati. Si pensi quindi, per chiarire, al ruolo della durata della condotta tipica nei reati permanenti, ovvero alle particolari condizioni di clandestinità dell'arma nel caso di porto illegale.
(3) Relativamente a tale indice dovrà guardarsi al bene giuridico leso (ad esempio la vita nel caso di omicidio).
(4) Non è però solo il contributo oggettivo che rileva, ma anche quello soggettivo. Di conseguenza, il giudice è tenuto a valutare l'intensità del dolo, in virtù del grado di adesione volontaristica dell'agente al fatto criminoso (distinguendosi, in tal caso, tra dolo intenzionale e dolo eventuale (art. 43), della complessità del processo deliberativo (che permette di distinguere tra dolo d'impeto, nel quale la decisione di commettere il reato sorge improvvisa e viene immediatamente eseguita, e dolo di proposito, nel quale un consistente lasso temporale intercorre tra la formulazione del proposito e la sua attuazione, e dolo di premeditazione, che figura come circostanza aggravante nell'omicidio e nelle lesioni personali (art. 577), nonché del grado di consapevolezza del disvalore penale del fatto.
Per quanto attiene al grado della colpa, rilevano il livello di previsione (colpa cosciente) o di prevedibilità (colpa incosciente) dell'evento criminoso (art. 43) e il grado di esigibilità del modello comportamentale dovuto dall'agente.
(5) Non è pacifico cosa debba intendersi per capacità a delinquere. Chi sostiene la funzione retributiva della pena, la considera come l'attitudine al crimine commesso, in grado di esprimere i livello di morale partecipazione, e dunque di responsabilità. Altri, invece, propendono a considerarla l'attitudine a commettere nuovi reati, ritenendo centrale la funzione rieducativa della pena (secondo quanto previsto dall'articolo 27, c. 3, Cost.).
(6) La disposizione richiama i c.d. motivi a delinquere. Tali sarebbero quegli impulsi di natura psichica che determinano l'agire dell'uomo, e proprio questa loro caratterizzazione, ovvero l'attinenza alla sfera della psiche, porta alcuni autori a criticare il loro inserimento nella norma in esame, in quanto il giudice non avrebbe le competenze necessarie a emettere giudizi su pulsioni non manifeste.
(7) L'espressione carattere del reo ha un ampio ambito di applicazione, in quanto attiene alle diverse componenti della personalità umana, siano esse biologiche, etiche o psichiche. Tuttavia una parte della dottrina ritiene che, in tale sede, dovrebbero rilevare solo i profili innati della personalità.
(8) La valutazione diretta alla quantificazione della pena da irrogare può quindi prende in considerazione condotte e situazioni diverse da quelle strettamente inerenti al reato. Per chiarire, si fa riferimento alle generiche manifestazioni di devianza (come l'alcolismo), i precedenti giudiziari (come provvedimenti di interdizione o inabilitazione, dichiarazioni di fallimento), eventuali precedenti penali (rimane però controversa la rilevanza delle sentenze di proscioglimento per amnistia propria).
(9) Per esemplificare il riferimento è qui, ad esempio ad una lunga esitazione prima del delitto quale indice di una minor riprovevolezza dell'agire criminoso, o ad un atteggiamento particolarmente cinico nella perpetrazione di un delitto contro la persona, o alla successiva collaborazione processuale del reo.

Ratio Legis

La norma ha un'importanza fondamentale, in quanto ha la funzione di indirizzare il giudice nell'esercizio del potere discrezionale, sulla base di parametri oggettivi, legati alla gravità del reato, e soggettivi, relativi invece alla capacità a delinquere del reo. Tuttavia, nonostante l'analitica descrizione degli indici fattuali di commisurazione della pena, secondo alcuni autori la norma manca di indicare i criteri finalistici sottesi, nel senso che non è chiaro se la gravità del fatto e la capacità a delinquere vadano interpretate in chiave retributiva ovvero specialpreventiva. Si tratta di uno snodo dottrinale rilevante, stante la polivalenza dei termini utilizzati, ancora fortemente dibattuto. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la soluzione starebbe nei binomi retribuzione-gravità del reato e specialprevenzione-capacità criminale.

Spiegazione dell'art. 133 Codice Penale

L'articolo in esame è complementare a quanto disposto dal precedente (art. 132) in tema di potere discrezionale conferito al giudice nell'applicazione e nella determinazione della pena.

La prima parte parte della norma disciplina la valutazione circa la gravità del reato e le modalità tramite le quali si è estrinsecato.

Il giudice deve quindi procedere all'analisi della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo e dal luogo del reato, unitamente ad ogni altra modalità dell'azione.

In secondo luogo il giudice deve valutare attentamente l'attitudine del soggetto a commettere reati, desumendola dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, dalla condotta di vita del reo e dai suoi eventuali precedenti penali, dalla condotta del colpevole, anche susseguente al reato, nonché dalle condizioni familiari e sociali del reo.

Come si intuisce dalla moltitudine di parametri elencati, tale norma si rivela di fondamentale importanza ai fini dell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.

Massime relative all'art. 133 Codice Penale

Cass. pen. n. 30472/2025

La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando le modalità delle violazioni commesse e la personalità del condannato. Il diniego della sostituzione deve essere motivato in modo non manifestamente illogico, anche dopo la riforma Cartabia.

Cass. pen. n. 29808/2025

L'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena si ritiene adempiuto allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 24093/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

Cass. pen. n. 23343/2025

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile anche al reato di evasione. Per la configurabilità di tale causa la valutazione deve essere complessa e congiunta, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile dalle stesse e l'entità del danno o del pericolo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., di tutte le peculiarità della fattispecie concreta

Cass. pen. n. 21279/2025

La motivazione in ordine alla determinazione della pena base è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Quando la pena base è determinata in misura inferiore alla media edittale, l'uso di espressioni generiche come 'pena congrua' o 'pena equa' è ritenuto sufficiente, purché il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 21233/2025

In tema di concordato in appello, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., disposte in perpetuo nonostante, con riguardo all'entità della pena principale concordata, la normativa "ratione temporis" vigente ne prevedesse l'applicazione solo temporanea, costituiscono pene illegali, con la conseguente necessità, da parte della Corte di cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata "in parte qua", affinché il giudice di appello, fermo restando il contenuto del concordato, provveda alla rideterminazione della loro durata secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 19433/2025

La determinazione della durata della sospensione della patente di guida, disposta dal giudice penale, deve essere effettuata in base ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, e non secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; pertanto, le motivazioni relative alla commisurazione della pena e quelle relative alla sanzione amministrativa accessoria devono rimanere autonome e non possono essere raffrontate per valutare eventuali incoerenze o contraddittorietà del provvedimento.

Cass. pen. n. 16512/2025

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato 'sub iudice'.

Cass. pen. n. 11973/2025

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, le condizioni di salute del condannato non rilevano nel momento della decisione in ordine all'"an" della sostituzione, salvo che il loro trattamento al di fuori del circuito carcerario possa giocare un ruolo decisivo ai fini rieducativi e sempre che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva non saranno adempiute.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, sussiste disomogeneità tra la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione in quanto, pur nella coincidente finalità di entrambe di offrire al condannato un'opportunità di risocializzazione, nelle prime prevale la finalità rieducativa, mentre nelle seconde l'esigenza di assicurare l'espiazione della pena al di fuori del carcere a persone particolarmente vulnerabili.

Cass. pen. n. 23122/2025

In presenza di reato continuato, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la gravità dei singoli reati unificati 'quoad poenam' e indicare l'entità e le ragioni degli aumenti di pena, avendo riguardo alle circostanze aggravanti o attenuanti. Il mancato adeguamento dell'aumento di pena per i reati satellite, nonostante la riduzione della gravità del reato base attraverso il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, comporta violazione di legge e può determinare l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Cass. pen. n. 13573/2025

In tema di reati sessuali, la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fissata dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), cod. pen. in anni cinque, in seguito a condanna alla reclusione compresa tra tre e cinque anni, dev'essere determinata in concreto dal giudice, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza avere riguardo alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

Cass. pen. n. 14565/2025

La graduazione della pena per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione non risulti frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Cass. pen. n. 18652/2025

La condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, anche quando sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa.

Cass. pen. n. 6559/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Cass. pen. n. 8569/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito può respingere la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, qualora la tipologia del reato oggetto del giudizio lasci presumere che l'imputato si sottrarrà al pagamento della pena pecuniaria. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, in quanto il mancato pagamento del canone lasciava presumere che l'imputato si sarebbe sottratto anche al pagamento della pena pecuniaria).

Cass. pen. n. 14/2024

Ai fini del riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto occorre una positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 1, c.p.) e nella sua componente soggettiva, avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3, c.p.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2, c.p.

Cass. pen. n. 46231/2024

In tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa. (Fattispecie relativa al reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva in cui i ricorrenti avevano dedotto la circostanza dell'aver provveduto, "post factum", alla bonifica dello stato dei luoghi effettuata a mezzo ditta specializzata).

Cass. pen. n. 46230/2024

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è necessario valutare complessivamente la vicenda, inclusi elementi come l'assenza di resipiscenza dell'imputato, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Cass. pen. n. 45859/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione reittiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale).

Cass. pen. n. 44358/2024

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel caso di unificazione di più fatti sotto il vincolo della continuazione, è tenuto a motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni oggettive, da rapportare all'entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna, e soggettive, implicanti un giudizio prognostico di non recidiva in relazione a tutti i reati unificati, richieste ai fini della concessione del beneficio.

Cass. pen. n. 46826/2024

Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione, quale la natura del reato. (Nella fattispecie, in tema di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, la Corte ha censurato la decisione impugnata che aveva negato il beneficio solo perché, trattandosi di reato contro la fede pubblica, sussiste l'interesse della comunità a conoscere dell'esistenza di tale precedente).

Cass. pen. n. 2788/2024

La condotta susseguente al reato, come l'adempimento del debito tributario, non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che non lo era al momento del fatto. Tale condotta deve essere valutata nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 29161/2024

In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare le diminuzioni derivanti dalla ritenuta ricorrenza di circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice, ma solo che dia conto dell'impiego dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., essendo invece necessaria una specifica spiegazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Se deve ritenersi consentito al giudice di merito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, è però necessario che venga data adeguata motivazione e salvo che la diminuzione sia comunque prossima al massimo consentito.

Cass. pen. n. 30964/2024

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a formulare un giudizio prognostico sull'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati basato sui parametri di cui all'art. 133 c.p., indipendentemente dall'idoneità del programma di trattamento proposto. L'inidoneità del programma non può di per sé costituire motivo per escludere la sospensione della prova se il giudizio sulla futura astensione dalla commissione di reati è favorevole.

Cass. pen. n. 37886/2024

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione.

Cass. pen. n. 33213/2024

In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.

Cass. pen. n. 35525/2024

Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato per acquisire rilievo, deve riferirsi allo specifico fatto di reato commesso e non ad una generica attitudine al rispetto, da parte dell'imputato, del bene-interesse tutelato dalla norma penale ed in ogni caso non potrà di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.

Cass. pen. n. 35870/2024

In tema di giudizio di appello, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, pur delimitando la responsabilità dell'imputato per un reato permanente (nella specie, associazione di tipo mafioso) a un tempo in cui il regime sanzionatorio era più favorevole di quello successivo, non operi alcuna riduzione di pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelli che, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la riduzione).

Cass. pen. n. 34395/2024

In tema di circostanze, costituisce fatto valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche la rinuncia alla prescrizione, che, pur essendo evenienza successiva alla commissione del reato, rappresenta un elemento rilevante a norma dell'art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.

Cass. pen. n. 29652/2024

Nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Cass. pen. n. 20765/2024

Il riferimento ad una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati si attaglia all'istituto della sospensione condizionale della pena e non a quello della recidiva. Nel primo caso il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, valutando, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Nel caso della recidiva la valutazione riguarda gli aspetti della personalità dell'imputato suscettibili di rivelare un'accresciuta pericolosità sociale e deve effettuarsi avendo riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 

Cass. pen. n. 18880/2024

Ai fini dell'applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990, occorre che il giudice della cognizione effettui non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare.

Cass. pen. n. 18879/2024

In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravità delle condotte e di negativa personalità dell'agente.

Cass. pen. n. 25273/2024

In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.).

Cass. pen. n. 23934/2024

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.

Cass. pen. n. 12331/2024

 Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive il giudice può tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, da valutare non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva. 

Cass. pen. n. 15927/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti).

Cass. pen. n. 9708/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).

Cass. pen. n. 8794/2024

In tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. sia ai fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis c.p. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.

In tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.

Cass. pen. n. 9397/2024

In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione.

Cass. pen. n. 11715/2024

L'applicazione di una pena sostitutiva non costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, essendo il giudice investito di un potere discrezionale al riguardo, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena.

Cass. pen. n. 30805/2024

In tema di attenuanti generiche, il loro riconoscimento e la minima riduzione sanzionatoria ad esso correlata non possono essere ancorati al comportamento processuale dell'imputato di negazione dell'addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, non valorizzabili, in quanto tali, in senso ostativo, pur a fronte di dati di segno opposto, quali la rilevante gravità dei fatti.

Cass. pen. n. 12326/2024

 Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 

Cass. pen. n. 5829/2024

Ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto, ai sensi dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., deve essere condotto tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli allegati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale.

Cass. pen. n. 5994/2024

In caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. Inoltre il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti - rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione - individuando, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato.

Cass. pen. n. 20693/2023

La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato.

Cass. pen. n. 2341/2023

Il giudice d'appello, che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e deve, inoltre, motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Cass. pen. n. 2002/2023

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Cass. pen. n. 2875/2023

In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

Cass. pen. n. 3998/2023

In tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione "esterna", individui il reato più grave in quello già giudicato con altre violazioni unificate a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione.

Cass. pen. n. 51603/2023

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non è sufficiente l'intervento risarcitorio operato dal terzo assicuratore, se ad esso non si accompagna la manifestazione da parte dell'imputato di volontà adesiva al risarcimento operato dalla compagnia assicurativa desumibile da atti che l'imputato ha l'onere di allegare.

Cass. pen. n. 50274/2023

In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il citato obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi; dovendosi ritenere consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; difatti, come espressamente dato atto nella pronuncia, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale; mentre, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. L'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorchè la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale.

Cass. pen. n. 51640/2023

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. (Nella specie per la S.C., la Corte di appello, nel denegare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, rimarcando l'assenza di elementi positivi e l'irrilevanza dello stato di incensuratezza dell'imputato).

Il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato. (Nella specie, per la S.C., la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando quali elementi ostativi la gravità della condotta posta in essere nei confronti di persona che aveva la sua fiducia, l'intensità del dolo e la finalità di soddisfare i propri istinti sessuali a dispetto della vulnerabilità della condotta, elementi a fronte dei quali l'elemento dedotto dalla difesa, condotta susseguente al reato, assumeva valore recessivo. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione).

Cass. civ. n. 51629/2023

Il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche su motivazione implicita. (Nella specie, dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata emergono significativi elementi dimostrativi di pregnante profilo di pericolosità con riferimento ai numerosi precedenti dell'imputato, come specificamente evidenziati ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, elementi idonei a giustificare implicitamente il diniego del beneficio in questione).

Cass. pen. n. 11061/2023

In materia di pene sostitutive, deve ritenersi illegittima la statuizione del giudice dell'esecuzione, in ordine alla gravità oggettiva e soggettiva dei reati commessi, che sia in stridente contrasto con quella del giudice di cognizione, il quale abbia accolto la proposta di concordato sulla pena, riducendola (senza tenere conto della diminuente per il rito) ad una misura assai prossima al minimo edittale, con implicita opposta valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 798/2023

La durata delle pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta - risultando indicata dalla legge in misura non fissa – deve essere concretamente determinata dal giudice, in maniera disgiunta e autonoma dalla pena principale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 9019/2023

Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 51264/2023

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sè sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., comma 1.

Cass. pen. n. 49097/2023

La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Cass. pen. n. 51467/2023

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Cass. pen. n. 49973/2023

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Nella specie, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in forza dei precedenti penali specifici, elemento ritenuto prevalente rispetto alla condotta restitutoria).

Cass. pen. n. 48785/2023

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali. (In particolare la Corte territoriale ha sottolineato non solo il rilevante valore venale dei beni sottratti, ma anche le modalità particolarmente allarmanti della condotta, posta in essere mediante effrazione).

Cass. pen. n. 49728/2023

La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., cosicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Cass. pen. n. 51627/2023

In tema di sospensione condizionale della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 115-bis c.p.p., teso a rafforzare la presunzione di innocenza in favore dell'indagato e dell'imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p., comma 1, sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133 c.p., comma 2, n. 2), afferendo i medesimi, indipendentemente dall'essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato.

Cass. pen. n. 50440/2023

Quando l'imputato sia presente all'udienza e non interferisca nelle richieste formulate in sua vece dal difensore, privo di procura speciale, queste ultime devono comunque considerarsi legittime. Ora, se è vero che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si è da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario della L. n. 689 del 1981, art. 53, essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice - e se è altrettanto vero che tale principio è estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all' art. 133 c.p. (L. n. 689 del 1981, art. 58) - rimane doveroso, in presenza di una esplicita e valida istanza avanzata in tal senso dall'appellante, presente all'udienza di discussione, tramite il difensore, che il Giudice di secondo grado si esprima congruamente in ordine alla sussistenza - o meno - dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis c.p.

Cass. pen. n. 5511/2023

Le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.

Cass. pen. n. 49955/2023

Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. L'obbligo motivazionale in ordine alla misura della pena è da ritenersi soddisfatto quando sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi.

Cass. pen. n. 50300/2023

La gradazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, pertanto, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. (Per la S.C., nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei richiamati principi di diritto. Invero, è stata applicata una pena base inferiore alla media edittale, la quale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato applicato, bensì dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, c.d. forbice edittale, ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo.

In tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai fini del diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchè la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., sposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. Invero, si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. Deve anche rimarcarsi come, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Cass. pen. n. 51322/2023

L'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorchè la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media ed un aumento minimale a titolo di continuazione, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 48278/2023

In tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato. (A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte territoriale valorizzando, ai fini del diniego, oltre al consistente valore dei beni oggetto di ricettazione, anche il complessivo rilievo dell'operazione criminale realizzata e le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale).

Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Cass. pen. n. 17708/2023

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato. Tuttavia, tale parametro non potrà di per sé solo rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzato solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., posto che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve essere caratterizzata da un'offensività minima.

Cass. pen. n. 6282/2023

La sospensione del processo per l'acquisizione di informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva, oltre che sulla scelta di quella sostitutiva più adeguata al caso, di cui al comma secondo dell'art. 545-bis cod. proc. pen., dipende da una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, come in generale previsto per la valutazione dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. Pertanto, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 47928/2023

In tema di circostanze, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Cass. pen. n. 47623/2023

Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Cass. pen. n. 48833/2023

In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto e proporzionato per ciascuno dei reati satellite.

Cass. pen. n. 46153/2023

Il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso.

Cass. pen. n. 12137/2023

La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. Tali principi sono trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 45322/2023

 In materia di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. 

Cass. pen. n. 46812/2023

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Pertanto, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile.

Cass. pen. n. 46070/2023

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

Cass. pen. n. 40433/2023

In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono.

Cass. pen. n. 46205/2023

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., sicchè è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Cass. pen. n. 49286/2023

In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchè la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.

Cass. pen. n. 51381/2023

In tema di circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, per la S.C., deve rilevarsi come le sentenze di merito abbiano esaurientemente motivato in ordine a tutti gli indici giustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento).

Cass. pen. n. 48849/2023

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Cass. pen. n. 30345/2023

In tema di sospensione condizionale della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 115-bis cod. proc. pen., teso a rafforzare la presunzione di innocenza in favore dell'indagato e dell'imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall'essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato.

Cass. pen. n. 4754/2023

L'esercizio del potere di dosimetria della pena è discrezionale. Il giudice di merito ha il dovere di dare conto del corretto esercizio di tale potere, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Cass. pen. n. 41842/2023

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.

Cass. pen. n. 20253/2023

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio. Il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Cass. pen. n. 19931/2023

La persona offesa non è privata del diritto al contraddittorio - la cui violazione legittima il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di ammissione dell'imputato alla messa alla prova - ed anzi lo esercita in misura piena quando, costituita parte civile, ha presenziato all'udienza ed è stata assistita dal difensore che ha interloquito proprio sugli elementi, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 cod. pen. e 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice doveva considerare in vista della sua decisione.

Cass. pen. n. 18029/2023

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.

Cass. pen. n. 19893/2023

Il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente previste come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla "quantità", oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge.

Cass. pen. n. 20279/2023

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo.

Cass. pen. n. 14514/2023

I presupposti che condizionano l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono normativamente individuati nella tenuità dell'offesa e nella non abitualità della condotta illecita, aspetti che devono imprescindibilmente coesistere. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Cass. pen. n. 38265/2023

La concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento. Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.

Cass. pen. n. 24362/2023

In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concedibile dal giudice esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., è diretto a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro.

Cass. pen. n. 12727/2023

In tema di reati di maltrattamenti e lesioni, aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., (nel caso di specie, realizzate dall'impoutato ai danni della moglie e alla presenza dei figli minorenni, con condotta protrattasi lungo l'intero arco della relativa convivenza), il beneficio della non menzione è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato: persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 2486/2023

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto ex art. 133, comma primo cod. pen. di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

Cass. pen. n. 9465/2023

In merito al riconoscimento (o al diniego) della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile. Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. (a seguito della entrata in vigore del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 D.L. 31 ottobre 2022 n. 162, anche della condotta susseguente al reato), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Peraltro la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, sicché la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 10749/2023

Ai fini dell'applicazione delia misura di sicurezza dell'espulsione, prevista dall'art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990, è sempre necessario un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, anche quando gli altri componenti del nucleo familiare non abbiano cittadinanza italiana.  A fondamento di questa conclusione si pongono principi costituzionali, in particolare quelli di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., principi sovranazionali, in particolare l'art. 8 CEDU, e puntuali previsioni di legge ordinaria, in particolare, l'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito dalla legge n. 173 del 2020.

Cass. pen. n. 6596/2023

Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.).

Cass. pen. n. 18532/2023

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

Cass. pen. n. 4352/2023

Le pene accessorie previste dall'art. 216 L. Fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ove le pene accessorie siano irrogate in base a criterio successivamente dichiarato illegittimo, tale sarà anche il provvedimento impugnato ma limitatamente al punto delle pene accessorie, ex art. 216, ultimo comma, L. Fall. 

Cass. pen. n. 2654/2023

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Cass. pen. n. 3442/2022

La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

Cass. pen. n. 4911/2022

È pacifico che il Giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. Infatti il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro. Nondimeno, ove venga concesso uno solo dei benefici il Giudice di merito deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.

Cass. pen. n. 6909/2022

In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, e tuttavia, ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.

Cass. pen. n. 170/2022

È legittimo il provvedimento con cui il Giudice di merito ritenga ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre al precedente penale di cui l'imputato è gravato, il fatto che le condotte accertate siano risultate caratterizzate da un obiettivamente elevato disvalore sociale, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 5580/2022

Nei rapporti fra decreto penale di condanna e sentenza conclusiva del giudizio conseguente ad opposizione, il giudice può, con tutta evidenza, infliggere all'imputato, con la sentenza di condanna, una pena più grave di quella fissata nel decreto e revocare benefici (art. 464, comma 4, cod. proc. pen.), ma nel farlo deve dimostrare, con accurata motivazione e senza il ricorso a clausole di stile, di aver tenuto conto dei criteri direttivi indicati nell'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, dovendosi evitare che la reformatio in pejus divenga una sanzione atipica per l'esercizio di un diritto del condannato, e pertanto non può fondare la propria decisione sulla sola gravità del reato.

Cass. pen. n. 37346/2022

L'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Cass. pen. n. 26257/2022

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità non implica che la pena debba essere determinata in misura corrispondente o prossima al minimo edittale, rientrando nel potere discrezionale del giudice graduarla valorizzando gli stessi indici della lievità del fatto, oltre che gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..

Cass. pen. n. 5622/2021

In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, dovendo essere indicate, in quest'ultimo caso, le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento.

Cass. pen. n. 36532/2021

È legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi.

Cass. pen. n. 35534/2021

La rinuncia ai motivi d'appello non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario.

Cass. pen. n. 37533/2021

La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata.

Cass. pen. n. 17347/2021

In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che la preclusione al bilanciamento opera solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione).

Cass. pen. n. 37834/2020

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen., che può prendere in considerazione anche le precarie condizioni economiche dell'agente al momento della commissione del reato qualora incidano sull'intensità del dolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. dell'imputata che, a causa della grave difficoltà economica in cui versava e dell'esigenza di garantire a sé e ai figli minori una stabile situazione abitativa, aveva occupato abusivamente un alloggio di proprietà dello I.A.C.P. che aveva liberato, dopo circa un anno, appena trovato un lavoro).

Cass. pen. n. 3779/2020

In tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen..

Cass. pen. n. 32381/2020

In tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma. (Fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa).

Cass. pen. n. 36256/2020

In tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse.

Cass. pen. n. 32511/2020

In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali).

Cass. pen. n. 33114/2020

In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).

Cass. pen. n. 23903/2020

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.

Cass. pen. n. 16508/2020

In tema di pene accessorie, il giudice è tenuto a determinare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 317-bis cod. pen., modulandola in correlazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sicchè la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale.

Cass. pen. n. 23101/2020

In tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen..

Cass. pen. n. 14704/2020

In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione.

Cass. pen. n. 11992/2020

È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola).

Cass. pen. n. 42121/2019

In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell'entità di tale beneficio).

Cass. pen. n. 34878/2019

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen..

Cass. pen. n. 27964/2019

Ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche all'imputato, nonostante questi avesse proceduto, ai fini risarcitori, alla vendita di un immobile di sua proprietà ed avesse proficuamente svolto attività di volontariato a servizio di anziani).

Cass. pen. n. 27547/2019

In tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione).

Cass. pen. n. 10995/2018

Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche venivano riconosciute sulla base del "comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base).

Cass. pen. n. 43631/2017

Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, la prognosi di pericolosità sociale non può limitarsi all'esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo.

Cass. pen. n. 42737/2016

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull'uso del potere discrezionale esercitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva motivato la mancata concessione del beneficio facendo riferimento all'idoneità della prosecuzione dello stato detentivo a favorire un percorso di revisione critica della pregressa condotta criminale).

Cass. pen. n. 26557/2016

In tema di stupefacenti, il giudice dell'esecuzione che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per le c.d. "droghe leggere" per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non può revocare la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida inflitta ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309 del 1990, disposizione attualmente in vigore nella sua originaria formulazione, né può modificare la suddetta sanzione accessoria qualora nella sentenza di condanna il giudice della cognizione abbia adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alla specie e alla durata della sanzione accessoria e questa sia, in relazione alla pena principale rideterminata, conforme al parametro legale.

Cass. pen. n. 3155/2014

Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 27959/2013

L'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la pronuncia di condanna ad una pena prossima al massimo edittale per aver definito la sanzione in motivazione come "equa e proporzionata" e tale da mantenere un rapporto di "congruità" con la "gravità della condotta").

Cass. pen. n. 24213/2013

In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. (Fattispecie in cui la Corte di Appello aveva confermato la pena irrogata dal primo giudice, assumendo il massimo edittale quale parametro per il computo della diminuente del rito abbreviato, senza dare risposta ai rilievi contenuti nei motivi di appello).

Cass. pen. n. 21294/2013

La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 3609/2011

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso.

Cass. pen. n. 24476/2010

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche).

Cass. pen. n. 11920/2010

Nel giudizio volto alla commisurazione della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche può assumere rilievo, in riferimento al parametro della capacità a delinquere, il fatto che l'imputato abbia violato una misura cautelare.

Cass. pen. n. 36245/2009

La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

Cass. pen. n. 1786/2009

Ai fini della determinazione della pena il giudice, nel valutare la gravità del danno cagionato dal reato, deve fare riferimento non soltanto a quello derivato, con relazione di diretta immediatezza, dalla lesione del bene protetto, ma anche alle conseguenze dannose indirette di tale lesione, senza però prendere in considerazione pregiudizi che si collocano in una dimensione remota rispetto all'atto lesivo. (Fattispecie relativa alla colposa causazione della morte di un arrestato da parte d'agenti di polizia, nella quale la Corte ha escluso possa assumere rilievo, ai fini di commisurazione della pena, il discredito gettato dagli stessi sulle forze dell'ordine).

Nella commisurazione della pena per il reato d'omicidio, non può assumere rilievo, per giustificare la scelta di una sanzione prossima ai limiti massimi edittali, la giovane età della vittima, in quanto il pregiudizio del bene vita non è in alcun modo graduabile in relazione all'età della persona offesa (fattispecie in tema d'omicidio colposo).

Cass. pen. n. 22632/2008

Il grado della colpa, che rileva ex artt. 43, 61, comma primo, n. 3 e 133 c.p. ai fini della personalizzazione del rimprovero che può essere mosso all'agente, e quindi della sua colpevolezza, va determinato considerando: 1 ) la gravità della violazione della regola cautelare ; 2 ) la misura della prevedibilità ed evitabilità dell'evento; 3 ) la condizione personale dell'agente; 4 ) il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa ; 5 ) le motivazioni della condotta. Nel caso in cui coesistano fattori differenti e di segno contrario, il giudice dovrà valutarli comparativamente.

Cass. pen. n. 3288/2005

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 c.p. che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.

Cass. pen. n. 36382/2003

La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 9681/2003

Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., è necessario che il giudice, qualora la riconosca in relazione ad uno dei parametri indicati nell'art. 133 c.p., quale ad esempio la mancanza di precedenti penali, effettui una valutazione comparativa con gli altri parametri e indichi le ragioni che ne riconoscano il valore preminente.

Cass. pen. n. 22650/2001

Nell'ipotesi di condanna per reati punibili con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la diminuzione della pena per l'applicazione di circostanze attenuanti (nella specie, generiche) deve riferirsi a entrambe le pene congiunte, ma bene può adottarsi una diversa misura di aumento o di diminuzione in relazione alla pena base pecuniaria e a quella detentiva.

Cass. pen. n. 1384/2000

In tema di esigenze cautelari la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame dando atto che nel procedimento erano stati individuati gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato nelle modalità dei fatti e nelle dichiarazioni della parte offesa apprezzate nella loro credibilità sia in base ad un esame della loro coerenza logica intrinseca sia attraverso riscontri oggettivi).

Cass. pen. n. 2416/1999

La pericolosità sociale dell'indagato, valutata ai sensi dell'art. 133 c.p., si pone come presupposto positivo per la applicazione della misura cautelare restrittiva ed impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Pertanto, poiché ogni provvedimento cautelare deve essere proporzionato alla entità del fatto ed alla pena che potrebbe essere irrogata, da un lato, è fatto divieto al giudice di disporre la custodia cautelare qualora ritenga possibile la applicazione del beneficio della sospensione condizionale, dall'altro, la ritenuta sussistenza delle esigenze di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.c. (la necessità di contrastare, appunto, la pericolosità sociale dell'indagato) impedisce qualsiasi prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dello stesso ed esclude la possibilità di concessione del predetto beneficio.

Cass. pen. n. 5583/1999

In materia di sostituzione delle pene detentive brevi, e con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., il giudice non può includere nel criterio di scelta l'eventuale «convenienza», prospettata dalla parte, di vedersi infliggere la pena detentiva, intrinsecamente più grave (nella specie, l'arresto), invece di quella pecuniaria (nella specie, l'ammenda); e ciò in funzione dell'applicabilità del meccanismo di sostituzione ai sensi dell'art. 53 della legge 689/81. Ne deriva che non può configurarsi, nella fattispecie, come «carenza di motivazione» il silenzio della sentenza impugnata in ordine all'anomala richiesta avanzata, in via subordinata, dal difensore, poiché la implicita ma inequivoca risposta negativa a detta istanza si evince, dal corretto riferimento del giudice ai menzionati criteri di cui all'art. 133 c.p., e segnatamente, alla «vita anteatta del reo»: riferimento manifestamente correlato alla funzione rieducativa inerente al genere di sanzione in concreto irrogata.

Cass. pen. n. 150/1999

Nel determinare la pena, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ma ciò non comporta che il relativo apprezzamento debba convergere in un'unica direzione, giacché è possibile che alcuno di tali elementi sia ritenuto di valenza tale da sopravanzare quelli di segno opposto pur verificati.

Cass. pen. n. 9120/1998

Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 9116/1998

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, e, in genere, della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato, valutazione che l'art. 133, secondo comma, n. 2, rimette al giudice, al fine dell'accertamento della capacità a delinquere del colpevole.

Cass. pen. n. 707/1998

Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità — in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri — adempie all'obbligo di motivare sul punto.

Cass. pen. n. 1455/1998

Ai sensi degli artt. 53, 56 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, la conversione della pena detentiva e la scelta della sanzione sostitutiva sono rimesse al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti — idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili — con gli stessi criteri direttivi dettati, in via generale, dall'art. 133 c.p. In tale ambito, lo status di straniero e di disoccupato del condannato non è, di norma, valutabile, potendo essere valorizzato, in via atipica ed eccezionale, soltanto nei limiti di un negativo giudizio prognostico e, quindi, al solo fine di apprezzare il divieto normativo di conversione nell'ipotesi di presunzione di inadempimento delle prescrizioni applicabili.

Cass. pen. n. 978/1997

La determinazione della pena non va rapportata, in relazione al criterio indicato nell'art. 133 c.p., alla quantità del contributo causale della condotta dell'imputato nella produzione dell'evento, bensì al grado della colpa. Infatti, l'entità dell'apporto causale costituisce un aspetto che prescinde, non essendo omogeneo, dal grado della colpa nel suo complesso.

Cass. pen. n. 4884/1997

Nell'ipotesi di patteggiamento, incidente sull'applicazione di una pena pecuniaria, non sussiste violazione della legge penale — denunziata con riferimento all'applicazione della pena in misura superiore al massimo edittale, ma comunque in conformità al consenso raggiunto tra le parti — qualora non risulti la non operatività dell'art. 133 bis c.p. (valutazione delle condizioni economiche del reo) che consenta l'aumento fino al triplo della pena pecuniaria.

Cass. pen. n. 2631/1996

In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c) c.p.p., come modificato dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 332 non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie cioè lesivi dell'interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività. La valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto su una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici.

Cass. pen. n. 2439/1996

In tema di esigenze cautelari per l'adozione di misure coercitive personali, la prognosi idonea a fondare il giudizio di probabile reiterazione della condotta criminosa risulta correttamente formulata quando il giudice abbia dato rilievo sia alla particolare significazione di dati sintomatici di natura oggettiva, sia alla personalità dell'indagato, enucleando, dalla condotta complessiva dello stesso e da tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 c.p. rilevanti nel caso specifico, gli elementi concreti di valutazione da porre a fondamento dell'ordinanza che dispone la misura.

Cass. pen. n. 8156/1996

In tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa tra il minimo e il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto.

Cass. pen. n. 4790/1996

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime.

Cass. pen. n. 4606/1996

La concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinata unicamente alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., restando precluso ogni altro diverso criterio di giudizio. Pertanto, è illegittimo il rifiuto del beneficio detto basato sulla considerazione che la pubblicità insita nella menzione della condanna può costituire un monito per l'imputato, sconsigliandolo in futuro dal commettere ulteriori reati.

Cass. pen. n. 11513/1995

L'adempimento dell'obbligo della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla scelta della sanzione non può essere assolto con il mero richiamo all'art. 133 c.p. (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) ma è necessario che siano enunciati, seppur sinteticamente, gli elementi giustificativi della scelta. Tale onere, tuttavia, con riguardo al giudizio di appello, deve essere correlato con il principio dell'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. Deve peraltro aggiungersi che l'uso di espressioni sintetiche quali «alla luce dei criteri ex art. 133 c.p.» o «pena congrua» è giustificato quando viene irrogata una pena molto vicina al minimo edittale, giacché non essendo, in tale caso, necessaria una analitica enunciazione dei criteri.

Cass. pen. n. 4959/1995

In sede di esecuzione il giudice è tenuto — ai fini dell'applicazione e della revoca del condono in caso di reato continuato — ad individuare il reato più grave, allorché ciò non sia stato fatto in sede di cognizione. Tale individuazione va compiuta sulla base di criteri previsti dall'art. 133 c.p., tra i quali rientra quello della gravità del danno. (Fattispecie in tema di richiesta di revoca di condono concesso ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990. Affermando il principio la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza della corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva ritenuto di non poter individuare — tra i meri reati di ricettazione uniti dal vincolo della continuazione — quello più grave, e di dovere pertanto, in forza del principio del favor rei stabilire che la pena detentiva base si riferisce a uno dei reati di ricettazione commesso prima del 24 dicembre 1990).

Cass. pen. n. 4385/1995

Poiché il comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p. nella sua nuova formulazione, a seguito della L. 8 agosto 1995, n. 332, sancisce che la misura della custodia cautelare non può essere disposta ove con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il Gip, richiesto della misura restrittiva, deve compiere un giudizio prognostico valutando i fatti e la personalità dell'indagato secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Solo ove tale valutazione sia negativa - e di tutto ciò è necessario dare atto nella motivazione - sarà possibile emettere il provvedimento impositivo.

Cass. pen. n. 9781/1995

I benefici di legge non possono essere negati in considerazione «della assenza di resipiscenza processuale» dell'imputato che non consente una prognosi favorevole. Infatti, l'esercizio del diritto di difendersi — in cui finisce per sostanziarsi l'assenza della resipiscenza processuale — non può essere assunto ai sensi dell'art. 133 c.p. come elemento in base al quale dedurre una futura capacità a delinquere. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha altresì ritenuto incomprensibile l'accenno — anch'esso per motivare il diniego — alla qualifica dell'imputato, semplice gestore di un distributore di carburante).

Cass. pen. n. 6034/1995

Il giudice di merito — per adempiere all'obbligo della motivazione nel determinare la misura della diminuzione della pena in conseguenza dell'applicazione di circostanze attenuanti — esercita una tipica facoltà discrezionale e perciò non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata. Conseguentemente, anche l'uso di espressioni come «pena congrua», «pena equa», «congrua riduzione», «congruo aumento» o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena.

Cass. pen. n. 560/1995

Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione. In particolare, non è giustificato il diniego in base alla considerazione che l'iscrizione può costituire una remora per il compimento di altri reati da parte del colpevole. Tale motivazione, infatti, è erronea perché l'annotazione della condanna non costituisce un fattore dissuasivo da illeciti futuri, mentre la norma dell'art. 175 c.p. è diretta proprio al raggiungimento dell'effetto opposto, che è quello di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di talune conseguenze del reato, che possano compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro.

Cass. pen. n. 11355/1994

Ai sensi del comma 2 dell'art. 133 c.p. i precedenti penali e giudiziari del reo rilevano ai fini della determinazione della capacità a delinquere del colpevole e possono essere presi in considerazione per la commisurazione della pena, nel senso che la condotta di vita pregressa, indenne da condanne, si proietta in modo favorevole sulla personalità del soggetto ed orienta in senso positivo, per il colpevole stesso, il potere discrezionale del giudice nella determinazione in concreto della sanzione penale.

Cass. pen. n. 9924/1994

In tema di armi, l'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 è facoltativa, come è dato desumere dal verbo «possono» usato dal legislatore in detta norma; ne deriva che la sua concessione non viene legata solo all'esame sulla qualità o quantità delle armi o munizioni ma deve essere commisurata a tutti i parametri dell'art. 133 c.p. cui deve riferirsi il giudice ogni qualvolta fa uso di un potere discrezionale. (Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano negato la concessione della suddetta attenuante tenuto conto che si trattava di detenzione di arma «clandestina» da parte di soggetto dedito al «traffico di stupefacenti»).

Cass. pen. n. 2692/1994

Quando è remoto nel tempo il fatto delittuoso per il quale viene disposta la misura de libertate, la motivazione del provvedimento cautelare dev'essere svolta anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., valutando la condotta tenuta dall'indagato fra il momento della consumazione del reato e quello dell'adozione del provvedimento stesso, sia ai fini delle esigenze cautelari che della misura da applicare in concreto.

Cass. pen. n. 6329/1994

Il riconoscimento di una o più circostanze attenuanti non comporta la diminuzione della pena nella misura massima possibile, potendo e dovendo il giudice determinare la pena in concreto (compresa la misura della diminuzione per effetto delle attenuanti) secondo i criteri stabiliti nell'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 1154/1994

In materia di misure cautelari personali, l'indagine che il giudice di merito (quello che ha applicato la misura, ed il tribunale del riesame) è tenuto a compiere - che deve necessariamente riflettersi nella motivazione, per formulare il giudizio prognostico in ordine alla pericolosità sociale dell'indagato a norma dell'art. 274 lett. c) c.p.p. - deve tener conto degli elementi enunciati nell'art. 133 c.p. concernenti la gravità del fatto, e la capacità a delinquere. Da tali elementi, a carattere oggettivo, detto giudice deve giungere, con motivazione adeguata e congrua, esente da vizi logici ed errori di diritto, alla formulazione della prognosi di pericolosità sociale dell'indagato o imputato a salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata, o della stessa specie di quello per cui si procede, qualora il soggetto sia lasciato o restituito in libertà.

Cass. pen. n. 549/1994

In mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di cui all'art. 27 terzo comma della Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorché risulti dal contesto dell'intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale dell'imputato.

Cass. pen. n. 1305/1994

Allorquando la determinazione della pena da infliggere al condannato è quantificata a livelli che si discostano dai minimi edittali, sia per la quantificazione della pena per il reato base, che per quella per l'aumento per continuazione, in presenza di unificazione dei fatti di reato ex art. 81 c.p., il giudice deve specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, al fine di rendere possibile il controllo della motivazione sottesa alla deliberazione sul punto.

Cass. pen. n. 1121/1993

Il giudizio sulla congruità della pena richiesta dalle parti va riferito alle peculiarità oggettive e soggettive della fattispecie contestata, in base ai criteri indicati dagli artt. 133 e 133 bis c.p., e non già alla gravità, in astratto, del reato contestato, la cui valutazione è rimessa al legislatore e alla disciplina sanzionatoria, minima e massima, da questi ritenuta adeguata.

Cass. pen. n. 5787/1993

Il giudice non è tenuto a dar conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. nell'ambito della valutazione della fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, al fine del giudizio di valenza tra attenuanti ed aggravanti e della gradazione della pena, bensì unicamente di quelli, tra essi, cui specificamente si riferisce.

Cass. pen. n. 2280/1993

Ai fini della determinazione dei criteri di irrogazione della pena, non occorre nella motivazione una «parte spaziale autonoma» essendo sufficiente che i relativi criteri siano indicati nell'intero corpo della decisione.

Tra i criteri direttivi per la determinazione della pena il giudice deve tener conto della necessità della rieducazione: è quindi necessario valutare la personalità dell'imputato e le sue inclinazioni soggettive con riferimento alla capacità a delinquere, intesa come l'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati (definizione prognostica).

Cass. pen. n. 15/1993

Ai fini del puntuale adempimento dell'obbligo di motivazione, anche in ordine alla scelta e al dosaggio della sanzione, non è sufficiente il mero richiamo all'art. 133 c.p., senza l'indicazione degli elementi giustificativi, con particolare riguardo a quello psicologico e alla condotta, durante e dopo la commissione del reato, la cui valutazione è essenziale per l'equa commisurazione della pena al caso concreto, in conformità all'art. 3 della Costituzione. (Fattispecie in tema di incauto acquisto: la Suprema Corte ha ritenuto viziata da illogicità e contraddittorietà la sentenza con la quale il pretore, pur avendo riconosciuto la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato, e malgrado la richiesta del pubblico ministero di infliggere la sanzione detentiva, aveva applicato la pena pecuniaria, senza motivare adeguatamente il trattamento sanzionatorio particolarmente lieve).

Cass. pen. n. 2501/1992

Qualora il giudice, esercitando il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, ritenga di dover apportare alla pena fissata per il reato più grave un notevole aumento a titolo di continuazione, nel caso in cui all'imputato siano state concesse le attenuanti generiche in riferimento all'art. 133 c.p., è necessaria una specifica motivazione sul punto.

Cass. pen. n. 2240/1991

Il principio costituzionale delle finalità rieducative della pena (art. 27, terzo comma Cost.), che informa tutto il sistema penale e non soltanto la fase dell'esecuzione, si riflette sul meccanismo delineato nell'art. 133 c.p., orientando il potere discrezionale del giudice. Ne consegue che la commisurazione della pena non può prescindere dalle «necessità rieducative» da determinare in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato.

Cass. pen. n. 15811/1990

Ai fini della determinazione della pena il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione, (art. 133 c.p.), molto spesso si integrano. Nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato.

Cass. pen. n. 2696/1990

I criteri legali ai quali il giudice deve attenersi nella scelta tra minimo e massimo della pena edittale sono quelli della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e della prevenzione sociale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere crimini).

Cass. pen. n. 14414/1990

La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti oppure non sia ritenuto dal giudice il solo prevalente e lecito e venga in considerazione per fini diversi, come, ad esempio, al fine di determinare la pena base e di stabilire se concedere o negare una circostanza attenuante. Legittimamente, pertanto, il giudice può valutare gli stessi elementi (nella specie gravità del fatto e precedenti penali dell'imputato) una prima volta per negare le attenuanti generiche e una seconda volta per determinare la misura della pena.

Cass. pen. n. 12488/1990

Nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice gode di una discrezionalità vincolata, per cui deve dar ragione dei criteri legali che sono sintetizzabili nella retribuzione (gravità complessiva del fatto) e nella prevenzione sociale (capacità a delinquere in termine di attitudine del reo a commettere crimini). (Nella fattispecie il giudice del merito ai fini della quantificazione della pena teneva conto soltanto della gravità del fatto, senza valutare gli elementi soggettivi che concorrono alla valutazione della capacità a delinquere in riferimento all'esigenza di difesa della società. La S.C. in applicazione del detto principio annullava per vizio di motivazione).

Cass. pen. n. 11402/1990

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dalla legge per la determinazione della pena e cioè non può prescindere da quelli individuati dall'art. 133 c.p., dai quali va tratto il giudizio prognostico positivo cui la legge subordina la stessa possibilità della sostituzione. Ne consegue che è legittimo il diniego, operato dal giudice del merito, di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente, a colui che per le condizioni soggettive, quali i precedenti penali, non ne è ritenuto meritevole dal predetto giudice.

Cass. pen. n. 6790/1990

Per condotta successiva al reato, rilevante ai fini dell'art. 133 c.p., va considerato qualcosa di ulteriore e diverso rispetto alla mera cessazione della continuazione, che può essere dipesa anche da cause diverse dalla ridotta pericolosità del soggetto.

Cass. civ. n. 1546/1990

In tema di sanzioni amministrative, i criteri di determinazione della sanzione, stabiliti dall'art. 11 della L. 24 novembre 1981 n. 689, pur non identificandosi interamente con quelli previsti dall'art. 133 c.p., rispecchiano, tuttavia, anch'essi la natura essenzialmente punitiva della sanzione stessa e sono, quindi, affidati, nell'applicazione ai casi singoli, alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa, ancorché soggetta al controllo del giudice (art. 23 legge cit.). Nell'esercizio di tale potere di controllo, il giudice può fare riferimento — in mancanza di elementi tali da determinare un giudizio particolarmente favorevole per il trasgressore — al criterio adottato dall'art. 16 legge cit. (che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale), che può essere legittimamente utilizzato ove l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzarla con maggior o minor rigore.

Cass. pen. n. 2218/1990

In tema di determinazione della pena, il giudice, in osservanza al disposto di cui all'art. 133 c.p., trae elementi di valutazione anche dalla considerazione della personalità del giudicabile, quale si manifesta nel tempo posteriore alla consumazione del reato e durante il processo. Ne consegue che, se l'imputato non ha il dovere di rispondere alle domande postegli e di confessarsi autore del reato contestatogli, pure l'esercizio di tale diritto non può risolversi in un divieto per il giudice di trarre conclusioni da quell'atteggiamento, sia al fine della quantificazione della pena (base), che a quello della (eventuale) concessione delle attenuanti generiche; le quali, come possono essere accordate per ravvedimento del reo, allo stesso modo possono essere negate a causa del comportamento processuale del giudicabile, che manifesti una personalità negativa.

Cass. pen. n. 10276/1989

Nel determinare l'entità della pena si deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai precedenti penali e giudiziari, e della condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato. Pertanto, qualunque sentenza di condanna, anche relativa ad un fatto successivo rispetto a quello in decisione, è idonea a qualificare la personalità e la pericolosità del soggetto, rivelandone la sua persistenza nel delitto.

Cass. pen. n. 56/1989

In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.

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Cliente chiede
mercoledì 25/09/2024
“Buongiorno,
Spero di riuscire ad essere chiaro a porvi il mio quesito .
Sono stato imputato in un procedimento penale per un fallimento del febbraio 2020 , la pubblica accusa mi ha inserito inspiegabilmente come amministratore di fatto in quanto un socio , oltre a me sono imputati gli amministratori reali che si sono susseguiti .
Con intesa con il curatore fallimentare prima dell’udienza preliminare ci ha proposto una transazione con il giudice delegato in una sorta di chiusura tombale della responsabilità civile ed economica anche di intesa con il pm .
Oggi mi vedo imputato normalmente come gli altri che non hanno riparato il danno quantificato dalla pubblica accusa e dal giudice delegato soddisfacenti tutte le loro richieste con la mia transazione sono riusciti a pagare al 100% il debito verso i dipendenti e non solo anche in riferimento alle dichiarazione di distribuzione del curatore .oggi non solo sono imputato ma anche alcuni dipendenti sono parte civile senza estrapolare la mia persona .
Chiedo se possibile avere un vostro parere in merito .
Grazie”
Consulenza legale i 03/10/2024
Quanto esposto nella richiesta di parere è del tutto normale e di seguito ne spieghiamo le ragioni, nel modo più semplice possibile, vista la complessità del tema.

Stando a quanto si riferisce, il richiedente il parere era imputato, quale amministratore di fatto, in un procedimento penale riguardante verosimilmente il reato di bancarotta, visto il riferimento al fallimento.

Ora, in ogni procedimento penale bisogna distinguere due fronti: quello strettamente penale (che attiene alla punizione del reato commesso) e quello civile che riguarda, invece, il risarcimento del danno che è stato causato dal reato che e che compete, come è ovvio che sia, al responsabile del reato, laddove si arrivi all’affermazione di colpevolezza.

Questi due fronti, sebbene connessi (in quanto ogni reato genera un danno che va risarcito), devono ritenersi sempre e comunque “separati” quantomeno con riferimento all’influenza che ha il risarcimento del danno sulla sussistenza del reato.
Detto in parole povere ciò vuol dire che il procedimento penale non cessa se l’imputato risarcisce il danno atteso che tale evenienza si verifica solo in alcune risicatissime ipotesi, espressamente previste dalla legge e generalmente per reati poco gravi.

In tali ipotesi non rientra il reato di bancarotta che va a punire la condotta dell’imprenditore che compie determinate attività, opportunamente censurate dal codice della crisi d’impresa, che diminuiscono la garanzia dei creditori.
Queste condotte, secondo la legge attuale, devono essere punite e il fatto che l’imprenditore proceda a risarcire il danno da bancarotta (che si riduce spesso al passivo fallimentare) non determina la cessazione del processo penale che, quindi, seguirà il suo corso.

L’unico effetto immediato del risarcimento sarà:
- che la curatela non potrà costituirsi parte civile nel processo penale e che, almeno dal punto di vista civilistico, il soggetto che ha risarcito non può subire ulteriori conseguenze;
- Che il giudice penale potrà valutare tale condotta per l’applicazione delle attenuanti o comunque per essere più mite nell’applicazione della pena stante il combinato disposto degli articolo 132 e 133 c.p.

Questa è, in estrema sintesi, la ragione per la quale il processo penale ha continuato a svolgersi sebbene il risarcimento operato dall’amministratore di fatto (risarcimento che potrebbe rivelarsi mossa non furbissima in quanto potrebbe essere interpretato dal PM come una confessione indiretta di colpevolezza).