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Articolo 497 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cessazione dell'efficacia del pignoramento

Dispositivo dell'art. 497 Codice di procedura civile

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni(1) senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita [art. 156 delle disp. att. c.p.c.](2) (3).

Note

(1) Si precisa che il termine previsto dalla norma in analisi per l'efficacia del pignoramento ha una diversa decorrenza a seconda delle varie forme di espropriazione: per l'espropriazione immobiliare il termine decorre dalla notifica dell'atto di cui all'art. 555 del c.p.c. o dalla trascrizione dello stesso, a seconda che si ritenga l'uno o l'altro essenziale. Nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dal giorno del compimento delle relative operazioni; nell'espropriazione presso il terzo, dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 del c.p.c.. L'orientamento dottrinale dominante ritiene che l'inefficacia ex 497 debba essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa. Diversamente, secondo parte della giurisprudenza può essere rilevata d'ufficio.
(2) L'inefficacia del pignoramento non produce come conseguenza l'invalidità del precetto. Invero, effettuato il pignoramento, il termine per la validità del precetto resta sospeso e, pertanto, se il pignoramento perde efficacia successivamente alla sua effettuazione, si potrà utilizzare il tempo residuale di efficacia del precetto per promuovere un nuovo pignoramento. Si parla di tempo residuale perché i novanta giorni di efficacia del precetto si sospendono e non si interrompono.
In aggiunta a quanto detto, è opportuno indicare che il termine di novanta giorni, previsto da tale articolo, viene sospeso nel caso in cui in tale periodo venga proposta opposizione agli atti esecutivi (v. 628). Il termine, poi, riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.
(3) Comma così modificato dall'art. 13 co. 1 lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Per l'applicazione della disposizione, v. art 23, co. 6 del medesimo D.L. 83/2015.

Spiegazione dell'art. 497 Codice di procedura civile

L’atto di pignoramento va coordinato con il successivo atto processuale, per mezzo del quale il creditore procedente (ma anche un creditore intervenuto, purchè munito di titolo esecutivo), manifesta la volontà di portare a compimento il processo espropriativo, presentando l’istanza di vendita o di assegnazione.
Tale istanza non può essere presentata ex art. 501 del c.p.c. prima di dieci giorni dal pignoramento, mentre in forza della norma in esame non può essere proposta oltre il termine di 45 giorni dallo stesso.

Il termine qui previsto di 45 giorni, dal cui rispetto si fa dipendere l'efficacia del pignoramento, ha una diversa decorrenza a seconda delle varie forme di espropriazione, e precisamente:
  1. nella espropriazione immobiliare si fa decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento di cui all'art. 555 del c.p.c. (dalla sua trascrizione per chi ritiene questa essenziale per il suo perfezionamento);
  2. nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dal giorno del compimento delle relative operazioni;
  3. nell'espropriazione presso il terzo, dalla notifica del relativo atto di cui all'art. 543 del c.p.c.. Secondo una tesi dottrinaria, in tale forma di espropriazione l’istanza di vendita è implicita nella citazione di cui all’art. 543 del c.p.c., in quanto la fissazione dell’udienza di comparizione finirebbe per svolgere la medesima funzione dell’istanza di vendita.

Secondo la tesi preferibile in dottrina, l’inefficacia prevista dalla presente norma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, mentre secondo parte della giurisprudenza può essere rilevata d'ufficio.

La dichiarazione di inefficacia dell’atto di pignoramento non comporta anche l’invalidità del precetto, in quanto dal momento in cui viene notificato l’atto di pignoramento (o redatto il relativo verbale nel pegno mobiliare), il termine per la validità del precetto resta sospeso (non si interrompe).
Pertanto, se il pignoramento perde efficacia successivamente alla sua effettuazione, si potrà utilizzare il tempo residuale di efficacia del precetto per promuovere un nuovo pignoramento.

Va anche aggiunto che il termine di quarantacinque giorni qui previsto viene sospeso nel caso in cui in tale periodo venga proposta opposizione agli atti esecutivi, per poi riprendere a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.

Il legislatore non disciplina i modi in cui l'inefficacia debba essere rilevata e dichiarata.
Secondo la tesi prevalente in dottrina detta inefficacia integra un'ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti, quale prevista dall’art. 630 del c.p.c., nella parte in cui si riferisce ai casi in cui le parti non "proseguano" il processo esecutivo nel termine perentorio previsto dalla legge.
In giurisprudenza, invece, un diffuso orientamento dei giudici di legittimità ritiene che il ricorso con cui il debitore esecutato deduca la tardività dell'istanza di vendita è diretto a far valere la nullità di un atto del processo di esecuzione e quindi costituisce un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi.

Deve infine evidenziarsi che il termine di deposito dell'istanza di vendita è sottoposto alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. 7.10.1969, n. 742.

Massime relative all'art. 497 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19283/2014

Nella espropriazione forzata č inammissibile la richiesta al giudice della opposizione all'esecuzione di declaratoria di inefficacia del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ., per mancata o intempestiva proposizione della istanza di vendita, richiedendosi, ai sensi dell'art. 630, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle riforme di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69) che la parte interessata sollevi dinanzi al giudice della esecuzione, prima di ogni altra sua difesa, eccezione di estinzione del processo esecutivo.

Cass. civ. n. 18652/2013

Nell'espressione "cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione" - per le quali, ai sensi dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - non sono ricompresi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, come quello di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 c.p.c., rispetto ai quali si applica dunque la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969.

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