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Articolo 2965 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Decadenze stabilite contrattualmente

Dispositivo dell'art. 2965 Codice Civile

È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto(1).

Note

(1) Rispetto alla prescrizione, la cui fonte è esclusivamente nella legge, i termini di decadenza possono essere stabiliti anche convenzionalmente dalle parti, sempre che tale ipotesi non renda eccessivamente complicato l'esercizio del diritto e non modifichino termini di legge riferiti a diritti indisponibili (v. art. 2968).

Ratio Legis

La norma in esame è finalizzata ad assicurare l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, come le disposizioni inerenti alla prescrizione, tuttavia, a differenza di questa, l'istituto della decadenza trova ulteriore giustificazione nel fatto che le situazioni giuridiche in questione dipendono dal compimento di un atto e risulta pertanto opportuno limitare l'incertezza in ordine alle medesime ad un arco di tempo limitato.

Spiegazione dell'art. 2965 Codice Civile

Irrilevanza dell'indagine sul dolo o sull'errore ; concetto di eccessiva onerosità
Questa norma mi sembra una novità non solo dal punto di vista formale, ossia nel senso che non era contenuta nel codice precedente (poiché in questo senso tutte le norme sulla decadenza sono una ma anche dal punto di vista sostanziale, vale a dire nel senso che non he sarebbe stata possibile l'applicazione nel sistema della legge precedente.
In base a questa, una volta ammesso il potere delle parti di stabilire contrattualmente delle decadenze e una volta esercitato libera-mente e concordemente questo potere, il giudice non avrebbe potuto, senza uno sforzo più di evasione che d'interpretazione, sindacare l'uso fattone.
A garantire la parte dal pericolo dell'eccessiva difficoltà dell'esercizio avrebbero dovuto essere sufficiente presidio i requisiti della capacità dei contraenti e della libertà del consenso richiesti per la validità del contratto.
Tali requisiti sono ancora di regola l'unico presidio del contraente. Nè a questa regola le eccezioni si fanno sempre più numerose, e nel trapasso dalla legge vecchia alla nuova sono aumentate. La complicazione della vita moderna degli affari, la buona fede e la fretta con cui il più delle volte si stipulano i contratti, rendono a volte insufficienti i tradizionali presidi e consigliano al legislatore una maggior tutela della buona fede, mediante l'imposizione di norme che consentano di paralizzare l'efficacia del contratto o del patto per motivi strettamente obiettivi, indipendentemente dall'indagine soggettiva sulla capacità e la libertà dei contraenti. Indice di questo accresciuto bisogno della buona fede contrattuale sono nel nuovo codice la norma dell'art. 2698 (che detta in tema di onere della prova una regola gemella a quella da noi commentata), la norma dell'art. 1384 (sulla riduzione della penale eccessiva), le norme degli articoli 1341 e 1342 (che preservano, anche in tema di decadenza, il contraente dal pericolo di obbligazioni sottoscritte alla leggera), e la norma in esame.
L'art. 2965 presuppone una materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Se si trattasse di diritti indisponibili, il patto sarebbe nullo indipendentemente da questa norma, per la assorbente ragione che le parti non avrebbero alcun potere di disposizione e non potrebbero quindi stabilire delle decadenze.
La caratteristica peculiare della nullità contemplata nell'art. 2965 è, come ho più sopra cercato di porre in rilievo, il suo carattere oggettivo. Perché il patto sia nullo, non è necessario il dolo, né la colpa dell'altra parte. La nullità esiste anche se nessuna delle parti avesse avuto l'intenzione di rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto, o non avesse neppure sospettato tale conseguenza.
Certo è possibile, anzi è probabile, che nella conclusione di simili patti vi sia il dolo della parte a cui favore è comminata la decadenza, o quanto meno l'errore di chi la subisce. Ma per farne valere la nullità la parte non ha bisogno di darne la dimostrazione ; e non è chi non veda come sul terreno pratico del processo se ne avvantaggi la tutela del del contraente di buona fede.
Dal carattere rigidamente oggettivo della nullità discende, per converso, che il patto è nullo anche se le parti fossero state pienamente consapevoli delle sue conseguenze.
Il concetto di « eccessiva difficoltà » richiede un giudizio di valore che difficilmente può racchiudersi in una formula, ma va riservato caso per caso alla cauta discrezionalità del giudice. Le parole della legge ci suggeriscono soltanto che non basta una semplice difficoltà, e neppure una forte difficoltà, ma una difficoltà eccessiva, tale cioè da trascendere i limiti nei quali le parti possono ragionevolmente obbligarsi.
La legge parla testualmente di eccessiva difficoltà per una delle Parti; se la difficoltà sussistesse in egual misura per entrambe le parti verrebbe meno il pericolo di un ingiusto squilibrio fra i contraenti, e il patto sarebbe valido. La nullità suppone adunque una difficoltà unilaterale, non bilaterale.
Carattere della nullità: decadenze stabilite da atti non contrattuali
Si tratta di un patto nullo o annullabile ? La lettera della legge — che, a differenza dell'antica, adopera sempre in senso rigorosamente tecnico, contrapponendoli, i termini nullità e annullabilità sembra additare la prima soluzione. Ne segue che la nullità potrà essere rilevata d'ufficio : il che è praticamente importante specie nel caso in cui la parte che avrebbe interesse a. eccepirla sia contumace e nel caso in cui l'eccezione sarebbe preclusa a norma dell'art. 184 cod. proc. civ. Per la stessa ragione non è ammissibile una convalida : e ciò appare logico, poiché quel che le parti non possono stabilire in un contratto, non possono neppure convalidare. Si tratta infine di nullità che colpisce il patto e' non il contratto, il quale resta in piedi, salvo il disposto dell'art. 1419, primo comma.
Il sindacato del giudice sull'eccessiva onerosità del termine di decadenza si estende, per evidente analogia, alla clausola contenuta in un testamento e generalmente in qualsiasi negozio giuridico privato.
Quid per le altre fonti ? Per ciò che concerne la legge è evidente che il giudice, ancorché sia intimamente convinto della eccessiva one­rosità del termine di decadenza, non può rifiutarsi di applicarla.
Ma fra la legge e il negozio giuridico privato esiste un'altra categoria di atti intermedi (contratto collettivo e norme corporative in genere, atto amministrativo, sentenza), i quali, come abbiamo visto (n. 5), possono anch'essi stabilire delle decadenze. Anche rispetto a questi può formularsi l'ipotesi che il termine di decadenza da essi stabilito renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto o della potestà. Si pone quindi anche rispetto a essi problema della validità di una simile clausola.
L'imposizione di un termine di decadenza eccessivamente oneroso potrà costituire un vizio di merito • (o rivelare un eccesso di potere) dell'atto amministrativo, impugnabile davanti l'autorità competente; ma non potrà, di per sé, essere ritenuta illegittima dal giudice ordinario.
Per ragioni in un certo senso analoghe, l'imposizione di un termine eccessivamente oneroso in una sentenza dispositiva potrà costituire un motivo d'impugnazione della sentenza davanti al giudice competente ma passata la sentenza in giudicato, la clausola non sarà più sindacabile.
Infine, per quanto riguarda il contratto collettivo, quand'anche si voglia ritenere che l'art. 2965 estenda a questo campo la sua vis imperativa, bisognerà pur sempre riconoscere che l'eventuale illegittimità della clausola non potrà essere rilevata dal giudice della controversia individuale bensì dal giudice delle controversie collettive, dinanzi al quale il contratto sia impugnato.
Concludendo si può dire che solo l'autorità competente a sindacare il contenuto dell'atto è competente a rilevare l'eccessiva onerosità della clausola di decadenza. Questo è un principio di portata generale, che vale tanto per gli atti ora esaminati, quanto per i negozi giuridici privati per i quali è naturalmente competente il giudice ordinario — e per quegli altri atti, che, come la legge, non sono sindacabili, e che perciò mantengono la loro efficacia fino al sopraggiungere di un nuovo atto della medesima specie.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2965 Codice Civile

Cass. civ. n. 12908/2022

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.

Cass. civ. n. 8894/2020

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile.

Cass. civ. n. 4661/2007

Nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ. (Cassa con rinvio, Trib. Firenze, 6 Ottobre 2003).

Cass. civ. n. 8680/2000

La natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta.

Cass. civ. n. 3608/1998

Le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell'art. 7, comma 5, della legge n. 300 del 1970 possono essere arricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l'adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni; se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validità del termine stesso a norma dell'art. 2965 c.c. va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto.

Cass. civ. n. 3186/1998

La valutazione, a norma dell'art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per, evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro e, con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni — che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro — potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valido il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. degli edili, ma ha annullato la medesima per omessa considerazione della lettera con cui l'interessato, nel termine previsto, aveva manifestato l'intenzione di far valere i suoi diritti).

Cass. civ. n. 9764/1995

Per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto.

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