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Articolo 2914 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Alienazioni anteriori al pignoramento

Dispositivo dell'art. 2914 Codice Civile

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento(1):

  1. 1) le alienazioni di beni immobili [812] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [815], che siano state trascritte successivamente al pignoramento [1707, 2644, 2684, 2693];
  2. 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  3. 3) le alienazioni di universalità di mobili [816] che non abbiano data certa [2704];
  4. 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa [2704](2).

Note

(1) Gli atti di alienazione o di disposizione posti in essere nei momenti precedenti al pignoramento, se interessano beni immobili o mobili registrati, godono della cosiddetta inefficacia relativa, non dispiegando effetti verso il creditore procedente, a meno che non siano stati sottoposti a trascrizione prima del pignoramento medesimo. La presente disposizione elenca tassativamente determinati atti anteriori al pignoramento che tuttavia non producono effetti nei confronti dei creditori, non avendo osservato i diktat della pubblicità, al chiaro fine di garantire la certezza del diritto.
(2) Se ciò che rende pubblico un atto di alienazione è il possesso, è assolutamente necessario dimostrare in modo sicuro la posteriorità del suddetto trasferimento rispetto al pignoramento: infatti, soltanto in questa ipotesi, i creditori hanno il diritto di porre in essere la procedura esecutiva contro il bene in questione.

Ratio Legis

La norma in commento è finalizzata, come la precedente, ad evitare che, una volta effettuata la trascrizione del pignoramento ex art. 2643, il debitore ponga in essere atti di trasferimento o di disposizione del bene sottoposto ad esecuzione, rendendola vana.

Spiegazione dell'art. 2914 Codice Civile

Considerazioni generali sul trattamento delle alienazioni anteriori al pignoramento

Il codice ha risolto una grave questione che si agitava rispetto al codice del 1865, in senso contrario a quello sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, e adottando pienamente l’opinione, rigorosamente sostenuta da una minoranza.

Fissato il principio dell’inefficacia degli atti di alienazione compiuti dal debitore rispetto al bene pignorato, il creditore pignorante non sarebbe con ciò sufficientemente tutelato contro quegli atti che, posti in essere dal debitore prima del pignoramento, sono stati resi pubblici solo dopo il pignoramento stesso. Prassi e dottrina prevalenti sotto il vecchio codice ritenevano pienamente efficaci questi atti e a sostegno di tali opinione si adduceva la ragione che, non avendo il creditore procedente acquistato, con la trascrizione del precetto, diritti sull’immobile, non gli spettava di conseguenza la qualifica di terzo ai sensi dell’ art. 1942 del c.c., onde la trascrizione non era necessaria nei suoi confronti.

Conseguenza di questo modo di porre il problema era la riconosciuta validità di atti anteriori al pignoramento, ma trascritti dopo di questo, malgrado essi importassero una grave (e talora irreparabile) menomazione della garanzia del creditore procedente.

Parte della dottrina, conscia di siffatte conseguenze, ha cercato di fare rientrare il creditore pignorante tra quei terzi che hanno acquistato di un diritto reale sull'immobile, ipotizzando un particolare vincolo, natura reale, sorgente dal pignoramento. Più di recente, infine, si è addivenuti al risultato, ora accolto nell'articolo annotato, pur sostenendo che dal pignoramento non sorge alcun specifico diritto reale a favore del creditore, ma argomentando dalla natura e dalla portata del vincolo stesso.


Il criterio della riconoscibilità dei beni e l'inefficacia delle alienazioni

Il nuovo codice, partendo dal presupposto di conservare il massimo valore al principio secondo il quale la necessità del processo per la difesa del diritto non deve tornare a danno di chi è costretto ad agire od a difendersi in giudizio per chiedere ragione, ha sostanzial­mente accolto quest'ultima opinione, sancendo una norma, la quale deve essere considerata parallela — per il processo esecutivo — a quella che neutralizza gli effetti dell'alienazione della cosa litigiosa nel processo di cognizione.

In tal modo il creditore è efficacemente protetto contro atti che lo possono pregiudicare, senza che egli sia nella possibilità di conoscerli. La soluzione pratica del problema va quindi impostata affrontando la questione relativa alla riconoscibilità della circolazione dei beni.

Il nuovo codice civile ribadisce da un lato il principio del passaggio della proprietà per nudo consenso (art. 1376 del c.c.), ma introduce, però, temperamenti a favore dei terzi in buona fede e in danno del contraente non protetto da pubblicità. Ne è sortito il seguente sistema, che secondo parte della dottrina poteva considerarsi vigente già sotto il codice del '65, malgrado la mancanza di specifiche disposizioni al riguardo. È certo, comunque, che i terzi creditori sono equiparati ai terzi aventi causa, per quanto i primi non acquistino un diritto reale sul bene pignorato.


Trattamento delle :a) alienazioni di mobili iscritti in pubblici registri o di immobili; b) cessioni di crediti; c) alienazioni di universalità di mobili; d) alienazioni di mobili

a) Alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pub­blici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento : Come si è già accennato al n. t, il legislatore ha riconosciuto al pignora. mento l'effetto di impedire l'efficacia di atti di alienazione trascritti dopo il pignoramento stesso, per quanto stipulati prima, indipendente­mente dall'acquisto di un diritto reale da parte del creditore.

Rispetto ai mobili iscritti in pubblici registri (navi, aeromobili ed automobili) è da ricordare che l'art. 2684 richiama l'art. 2644, onde il regime della loro pubblicità è, sotto questo profilo, uguale a quella im­mobiliare, con le conseguenze sopra rilevate, quanto all'efficacia di aliena­zioni trascritte successivamente al pignoramento,

Per quanto, quindi, alla trascrizione non sia riconosciuta efficacia costitutiva, bensì solo dichiarativa, il mancato verificarsi di essa im­porta la non riconoscibilità della circolazione del bene, e pertanto la convenienza a stabilire l'inefficacia di atti che mancano del requisito della trascrizione.

b) Cessioni di crediti che siano state notificate o accettate dal debitore ceduto successivamente al pignoramento. La riconoscibilità della circola­zione dei beni rende necessario un atto che renda noto anche al credi­tore procedente la cessione del credito: giusta l'art. 1264 tale atto può essere la notificazione al debitore oppure l'accettazione da parte del de­bitore medesimo antecedente al pignoramento; non è sufficiente che l'accettazione del debitore risulti da atto avente data certa, ancorché posteriore al pignoramento.

c) Alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa. La certezza della data, determinata secondo il disposto dell’art. 2704, costituisce un ulteriore sistema, idoneo a perseguire il fine della riconoscibilità della circolazione dei beni, qualora non esista altra pubblicità. Cosi è per l’universalità di mobili (vedi anche infra sub d).

d) Alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso, anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.
Un’ ulteriore forma di pubblicità di fatto ritenuta idonea a dare una sufficiente certezza allo svolgersi della circolazione dei beni, é la tradizione della cosa mobile alienata. Tale principio si combina però con quello della data certa nel senso che se l'alienazione ha data certa essa è opponibile ai creditori procedenti, anche se sia mancata la tradizione prima del pignoramento. La disposizione contiene pertanto una deviazione dal principio, secondo il quale l'alienazione, anche se avente data certa, dovrebbe essere dichiarata inefficace nei confronti del creditore, qualora la tradizione si sia verificata posteriormente al pignoramento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1189 Con il pignoramento le cose che ne sono oggetto vengono sottratte al potere di disposizione del debitore, nei imiti in cui mediante questo potere gli sarebbe altrimenti lecito influire sulla loro destinazione all'esecuzione. Nessun dubbio pertanto poteva sussistere circa la necessità della disposizione dell'art. 2913 del c.c., che corrisponde, del resto, a principi già affermati dalla dottrina, in correlazione ai quali si presenta come un miglioramento della formula dell'art. 2085 del codice civile del 1865. E' noto che questo aveva fatto sorgere questioni, variamente risolte, specie intorno a due punti: se gli atti vietati, posteriori al pignoramento, fossero nulli, annullabili o semplicemente inefficaci e nei confronti di quali creditori; se, infine, atti compiuti prima del pignoramento, ma resi pubblici dopo questo, fossero o no opponibili al creditore pignorante. Sul primo punto aveva finito col prevalere l'opinione che gli atti fossero inefficaci soltanto, perché non opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione: e ciò è ora chiarito dall'art. 2913. Sul secondo punto l'opinione dominante riconosceva piena efficacia agli atti di disposizione trascritti posteriormente alla trascrizione del precetto, per la ragione che, non avendo il creditore procedente acquistato, con la trascrizione del precetto, diritti sull'immobile, e non essendo perciò terzo ai sensi dell'art. 1942 del codice precedente, la trascrizione si riteneva non necessaria nei suoi confronti. Ma se a questa conclusione si era portati sulla base del sistema del 1865, è però certo che così si ammetteva la possibilità di sorprese a danno del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione. Ho ritenuto opportuno di accogliere i voti espressi da una parte della dottrina, risolvendo la questione nell'unico senso compatibile con la tutela delle espropriazioni. Gli art. 2914 del c.c. e art. 2915 del c.c. dispongono pertanto che le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché gli atti che importano vincoli d'indisponibilità, come il vincolo dotale, quello derivante dalla comunione dei beni tra coniugi o dalla costituzione del patrimonio familiare, e le domande in genere per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione non sono opponibili al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono stati trascritti anteriormente al pignoramento. Per gli atti non soggetti a speciali forme di pubblicità, la loro efficacia nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione è dall'art. 2914 condizionata alla certezza dell'anteriorità della loro data rispetto al pignoramento, salvo, quanto alle alienazioni di beni mobili non iscritti in pubblici registri, che anteriormente al pignoramento sia stato trasferito il possesso del bene alienato. A risolvere un'altra antica controversia, se, cioè, il divieto di alienazione dei beni immobili successivamente alla trascrizione del precetto, posto dall'art. 2085 del codice civile del 1865, comprendesse anche l'iscrizione dì ipoteche (come dai più giustamente si è sostenuto, ma di solito soltanto per le ipoteche convenzionali) provvede l'art. 2916 del c.c., secondo cui nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, non si tiene conto delle ipoteche, anche giudiziali, iscritte posteriormente al pignoramento. Disposizione analoga è dettata circa quei privilegi per la cui efficacia si esige l'iscrizione. Del pari non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo che il pignoramento sia stato eseguito. Quanto alle cessioni e alle liberazioni di pigioni e di fitti consentite dall'espropriato, l'opponibilità di esse al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione è regolata dall'art. 2918 del c.c. in armonia con le disposizioni dell'art. 2812 del c.c., quarto e quinto comma, che ne disciplinano l'opponibilità nei confronti dei creditori ipotecari. Ulteriore conseguenza dell'indisponibilità del bene pignorato è la disposizione dell'art. 2917 del c.c., che toglie efficacia alle cause di estinzione del credito pignorato, se posteriori al pignoramento.

Massime relative all'art. 2914 Codice Civile

Cass. civ. n. 23644/2019

In tema di giudizio di cognizione instaurato ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012, per l'accertamento dell'obbligo del terzo sottoposto a pignoramento, sussiste l'interesse del debitore esecutato, che è parte del detto giudizio, ad eccepire la non persistenza del credito nel suo patrimonio per la avvenuta cessione dello stesso e la prevalenza di tale cessione sul pignoramento, ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c.

Cass. civ. n. 20170/2017

In tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della partecipazione stessa va risolto a norma dell'art. 2914, n. 1, c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l'art. 2470, comma 3, c.c..

Cass. civ. n. 19501/2009

In tema di crediti futuri, la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità, così come non inficia l'efficacia traslativa dell'atto di cessione, purché si tratti di un credito non meramente eventuale, in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e già esistente, non incide neppure sulla pignorabilità del credito, e non preclude quindi l'azione esecutiva sullo stesso, posto che il pignoramento pone sul bene un vincolo che ha senso solo se ne sia ipotizzabile l'alienabilità.

Cass. civ. n. 20292/2004

Gli effetti sostanziali contemplati all'art. 2644, c.c., non sono gli unici realizzati dalla trascrizione, in quanto questo istituto non mira soltanto a dirimere eventuali conflitti fra diritti tra loro incompatibili, ma assolve - tra l'altro - la finalità di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilità relativamente a beni o diritti immobiliari ed alla quale è preordinato - fra gli altri - l'art. 2914, c.c., che stabilisce la inopponibilità, nei confronti del creditore pignorante, delle alienazioni di beni immobili successive al pignoramento; pertanto, al creditore che abbia pignorato i crediti per canoni di locazione dovuti al proprio debitore è inopponibile il decreto di omologazione della separazione consensuale che abbia assegnato il relativo immobile al coniuge di quest'ultimo, qualora sia stato trascritto successivamente al pignoramento.

Cass. civ. n. 9810/2003

La compravendita di un bene immobile che, quantunque anteriore all'assoggettamento del venditore a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, risulti trascritta solo successivamente non è opponibile, giusta disposto dell'art. 2914 c.c., alla massa concorsuale, nei cui confronti, pertanto, resta inefficace anche il contratto con il quale il compratore abbia concesso il bene in locazione.

Cass. civ. n. 15141/2002

Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante, ex art. 2914 n. 2 c.c., occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto — base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio (ex art. 2918 c.c.), purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in relazione alla cessione di "futuri" crediti di lavoro, aveva fatto applicazione dell'art. 2914 n. 2 c.c. riferendosi non al contratto di cessione ma alla successiva maturazione dei singoli ratei).

Cass. civ. n. 4090/2001

L'art. 2914 n. 2 c.c. — che sancisce l'inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione, delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento — opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Cass. civ. n. 10668/1999

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914 n. 2 c.c. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; ai fini di tale opponibilità non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario; conseguentemente, tanto ai fini di cui all'art. 1264, quanto a quelli di cui agli artt. 1265 e 2914 n. 2 c.c., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità. (Nella specie si è ritenuto che la cessione fosse stata oggetto di accettazione inequivocabilmente manifestata dal debitore ceduto con l'atto di citazione, contenente la domanda di accertamento di quali istituti di credito cessionari fossero legittimati a ricevere il pagamento con efficacia liberatoria, notificato al cedente e ai cessionari in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento).

Cass. civ. n. 10596/1997

Nell'ipotesi di alienazione di quote sociali anteriore al pignoramento delle stesse, ai fini dell'applicazione del criterio dettato dall'art. 2914, n. 4, c.c., conta la certezza della data, la quale è assicurata dalla vidimazione del libro sociale successiva all'iscrizione dell'atto.

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