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Articolo 2701 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Conversione dell'atto pubblico

Dispositivo dell'art. 2701 Codice Civile

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace(1) ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata(2).

Note

(1) L'incompetenza del pubblico ufficiale può rilevare sia per materia che per territorio (quindi per quanto riguarda gli atti notarili è stabilito che il notaio non possa offrire assistenza all'esterno del territorio del proprio distretto di competenza).
Per incapacità, invece, si intende sia quella naturale che quella legale.
(2) Ove nullo per un difetto di qualche formalità, l'atto pubblico può avere la stessa efficacia della scrittura privata (v. 2702) se sottoscritto da una o più parti, operando la cosiddetta conversione formale.

Ratio Legis

La disposizione in esame esprime il principio di conservazione degli atti giuridici (utile per inutile non vitiatur), applicabile anche all'ambito delle prove documentali.

Spiegazione dell'art. 2701 Codice Civile

Estremi per la conversione

L'articolo in esame disciplina il fenomeno della conversione dell'atto pubblico in scrittura privata. Perché essa di verifichi occorre :
a) Che l'atto pubblico sia inefficace come tale per incompetenza o incapacità del pubblico ufficiale o per difetto di formalità. Queste ipotesi coprono qualunque vizio dell'atto, nel senso che se anche il pubblico ufficiale non fosse addirittura tale dando luogo alle ipotesi del funzionario di fatto e dell'usurpatore 1 la conversione si opererebbe lo stesso.
b) Che tuttavia le parti abbiano voluto l'atto (anche non pubblico). Se il consenso fosse stato dato ioci causa, mancherebbe non la forma ma la sostanza stessa dell'atto.
c) Che il negozio giuridico non richieda ad substantiam l'atto pubblico, sia per disposizione di legge (v. art. 2699) sia per volontà di parti, le quali sono libere di subordinare la sostanza del negozio ad una data forma, purché ciò non urti contro la disposizione dell'art. 2698.

Conversione parziale

Sí è discusso se il notaio, il quale firmi l'atto cóme contraente, resti tuttavia obbligato come privato stipulante, e si è giustamente deciso per l'affefmativa. Circa il valore dell'atto non sottoscritto come principio di prova v. art. 2724.

Se la conversione fosse parziale, perché solo alcuni dei partecipanti sottoscrissero l'atto, si avrebbe un negozio la cuí prova in parte derive dallo scritto, in parte, eventualmente, ex aliunde. Se questa prova fallisse, potrebbe poi sorgere la questione, di diritto sostanziale, sulla sulla permanenza o meno del vincolo obbligatorio rispetto a coloro nei cui riguardi la conversione ha avuto luogo.


Enunciative. Controdichiarazioni

Non sono stati riprodotti nel nuovo codice gli articoli 1318 e 1310 del vecchio codice.

a) La prima di tali disposizioni distingueva fra enunciative aventi diretto rapporto con la disposizione, che sono regolate dalle stesse clausole dispositive, ed enunciative estranee alla disposizione, le quali non possono servire che per un principio di prova. Osserva la RR (n. 1105) «che il vecchio codice aveva confuso l'efficacia obbligatoria, sia pure quella probatoria delle dichiarazioni delle parti, documen­tate nell'atto, con l'efficacia probatoria dell'atto, cioè del documento medesimo. In quanto siano in diretto rapporto con le disposizioni pur senza farne parte le enunciative potranno costituire in fatto delle clau­sole negoziali di accertamento convenzionale a scopo interpretativo o integrativo o contenere delle confessioni in qualche modo reciproche delle parti all'effetto di porre e fissare le premesse del negozio e delle dichiarazioni sostanziali contenute nell'atto : in quanto relativamente estranee, potranno tuttavia aver valore di confessione qualora ne ri­corrano gli estremi, o altrimenti fornire elementi di ricostruzione sto­rica, liberamente valutabili. Tutto questo però concerne l'efficacia delle enunciative come tali e non l'efficacia probatoria del documento. Siano le enunciative dirette o indirette, l'atto pubblico farà piena prova, fino a querela di falso, che esse furono fatte, e non già della loro intrin­seca verità». Di ciò non poteva dubitarsi neanche sotto l'impero del vecchio codice, sicché la disposizione dell'art. 1319 era stata rettificata dalla dottrina nel senso poscia accolto dalla relazione, perciò le enun­ciative saranno regolate dai principi generali, fissati negli altri articoli che abbiamo esaminato e che andremo man mano illustrando.

b) La disposizione poi dell'art. 1319 del vecchio codice, secondo cui le controdichiarazioni fatte per scrittura privata non possono avere effetto che fra le parti contraenti e i loro successori a titolo particolare, è stata soppressa, essendo gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi regolati nel libro delle obbligazioni. In particolare l’ art. 1417 del c.c. stabilisce che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. Per tutto il di più, la simulazione è regolata dalle norme generali quanto alla prova, mentre quanto alla legittimazione attiva e passiva dispongono gli articoli 1415 e 1416, cui si rinvia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2701 Codice Civile

Cass. civ. n. 9380/2011

La indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altre risultanze documentali può fare fede fino a querela di falso relativamente al compimento dell'operazione eseguita, ma non in ordine alla veridicità del dato richiamato. (Fattispecie relativa a verbale di immissione in possesso che riportava il dato della superficie catastale dell'area ablata, senza dare atto delle verifiche effettuate per accertarne la corrispondenza alla realtà).

Cass. civ. n. 9378/2011

Nel giudizio di risarcimento danni nell'ambito di procedura espropriativa, la stima operata dalla Commissione provinciale, avente natura squisitamente valutativa, non fa piena prova fino a querela di falso, non costituendo atto pubblico, cui si possa attribuire l'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 c.c., non provenendo da un pubblico ufficiale, né essendo formato nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione.

Cass. civ. n. 7264/2011

La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti; tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.

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