Testi per approfondire questo articolo

Corso di diritto processuale civile. Ediz. minore [vol. 3]
L'esecuzione forzata, i procedimenti speciali, i procedimenti di separazione e divorzio, i processi del lavoro e locatizio. L'arbitrato e la mediazione. Editio mino

Editore: Giappichelli
Pagine: 420
Data di pubblicazione: giugno 2011
Prezzo: 31 -10%31 €

Sommario

Premessa alla prima edizione. – Premessa alla nona edizione. – Parte I: Il processo di esecuzione forzata. – I. Il processo di esecuzione nei suoi aspetti generali. – II. Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata. – III. L’espropriazione. – Sez. I: L’espropriazione forzata in generale. – Sez. II: L’espropriazione mobiliare presso il debitore. – Sez. III: L’espropriazione... (continua)

Diritto processuale civile - III
I procedimenti speciali di cognizione-L'efficacia delle sentenze straniere-L'arbitrato-La meditazione

Editore: Giappichelli
Data di pubblicazione: dicembre 2011
Prezzo: 32 -10%32 €
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi

Editore: CEDAM
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 45 -10%45 €
Commentario alle riforme del processo civile
[volume 3.2] Arbitrato. Entrata in vigore delle nuove discipline sul giudizio di Cassazione e sull'arbitrato

Autore:
Editore: CEDAM
Data di pubblicazione: ottobre 2009
Prezzo: 70 -10%70 €
Categorie: Cassazione, Arbitrato

Si tratta del terzo volume del “Commentario alle riforme del processo civile”, il quale approfondisce le riforme del processo di cassazione e dell'arbitrato. Suddiviso in due tomi, questo secondo tomo si occupa dell'arbitrato e di una importante commento all'entrata in vigore della nuova disciplina riguardante il giudizio di cassazione e l'arbitrato.
Nella legge n. 80 del 2005, infatti, accanto a rilevanti modifiche al processo di cognizione, al procedimento cautelare e al... (continua)



Dispositivo dell'art. 1 Preleggi

Sono fonti del diritto (1) (2): 1) le leggi; 2) i regolamenti [3]; 3) [le norme corporative] (3); 4) gli usi (4).

Note

(1) Deve precisarsi che, nell'ambito della disposizione in esame, il termine fonte fa riferimento a fenomeni tra loro eterogenei: e cioè, sia a fattori che determinano il sorgere del precetto giuridico (c.d. fonti materiali, es.: la consuetudine) sia ai procedimenti che la norma deve percorrere per ottenere il crisma della giuridicità (c.d. fonti formali, es.: la legge). Ancora, la disposizione in commento sembra adottare un concetto formale di fonte: è cioè, fonte del diritto ciò che promana da una determinata autorità, secondo un certo procedimento di adozione e che abbia un certo nomen juris. Va tuttavia avvertito che, secondo i prevalenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, per aversi fonte normativa occorre che ai requisiti formali si accompagni necessariamente un contenuto caratterizzato dalla generalità (deve rivolgersi, cioè, alla comunità nella sua totalità) e dall'astrattezza (deve, cioè, essere suscettibile di applicazione indefinita) nonché innovativo del precedente assetto normativo.

(2) L'individuazione di ciò che può qualificarsi «fonte del diritto» conserva importanti implicazioni e non solo su di un piano strettamente dogmatico. Difatti: soltanto alle fonti del diritto è applicabile il principio jura novit curia, in virtù del quale spetta al giudice conoscere il diritto applicabile ai fatti provati dalle parti; soltanto alle norme poste dalle fonti del diritto sono applicabili i criteri interpretativi dettati dall'art. 12; soltanto per la violazione delle norme poste da esse è ammesso il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.

(3) Il r.d.l. 9-8-1943, n. 721 ha soppresso l'ordinamento corporativo. Il d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 ha successivamente soppresso le organizzazioni sindacali fasciste. Per la sopravvivenza delle norme relative alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, vedi 7 nota .

(4) L'elencazione delle fonti, contenuta nell'articolo in esame, conserva la propria validità anche a seguito della successiva entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Questa, difatti, non ha provveduto a dettare un'elencazione tassativa delle fonti, come invece sarebbe stato auspicabile in un sistema a costituzione rigida (suscettibile, cioè, di modificazione od integrazione solo a seguito di una procedura speciale): pertanto, l'elencazione qui dettata, che già nel sistema previgente aveva valore meramente ricognitivo, va integrata con i dettami costituzionali. Inoltre, è comune opinione della dottrina che vi sia continuità storica tra l'ordinamento vigente e il Regno d'Italia: devono, pertanto, considerarsi tuttora vigenti le norme prodotte nel precedente sistema costituzionale non espressamente abrogate da norme successive dello stesso livello gerarchico e non dichiarate dalla Corte costituzionale incompatibili con i principi costituzionali.


Ratio Legis

L'avvento della Costituzione Repubblicana ha innovato al previgente sistema delle fonti in un duplice senso: ha, innanzitutto, aggiunto ulteriori fonti a quelle già contemplate dalla disposizione in esame, rompendo il monopolio legislativo in ossequio alla sua vocazione pluralista; ha, quindi, modificato i criteri che regolano i rapporti tra le fonti. Nel primo senso, sono attualmente fonti di diritto (secondo un'elencazione non tassativa): la Costituzione; le leggi costituzionali di revisione ed integrazione della Costituzione nonché, in genere, le leggi di rango costituzionale (es.: gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale); le leggi ordinarie dello Stato; gli atti normativi del governo (decreti legge e decreti legislativi); il referendum popolare abrogativo; gli Statuti Regionali ordinari, le leggi regionali; le fonti comunitarie; i contratti collettivi di lavoro; i regolamenti governativi, regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici; la consuetudine etc. Nel secondo senso, il principio di gerarchia delle fonti (le fonti di grado superiore possono abrogare quelle inferiori ma non possono essere modificate da queste ultime) si è specificato nel senso imposto dalla rigidità della Costituzione attuale: la modificazione o l'abrogazione delle norme costituzionali non può più attuarsi a mezzo della legge ordinaria, ma soltanto secondo la procedura, aggravata da maggioranze qualificate, dettata dalla stessa Costituzione.

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