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Permessi retribuiti (e congedi) lavoratori dipendenti 2024, ecco l'elenco completo di quelli che ti spettano di diritto

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Permessi retribuiti (e congedi) lavoratori dipendenti 2024, ecco l'elenco completo di quelli che ti spettano di diritto
Quando spettano al lavoratore permessi e congedi? E quali sono retribuiti?
Il lavoro occupa una parte importante delle nostre vite, anche in termini di tempo: anzi, spesso le numerose ore che trascorriamo lavorando rischiano di non lasciarci spazio sufficiente per dedicarci ad altre attività ugualmente importanti, come il prendersi cura della salute propria o dei propri familiari, studiare, partecipare alla vita della collettività in cui viviamo.
Proprio per questo la legge prevede diversi tipi di situazioni in cui il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal lavoro.
Cominciamo col dire che i cc.dd. permessi si dividono in due grandi aree:
  1. permessi retribuiti (cioè anche se il lavoratore è assente gli verrà corrisposta comunque la retribuzione come se avesse effettivamente lavorato, e gli spetteranno di regola anche i contributi figurativi a fini pensionistici, oltre al calcolo dei giorni di permesso ai fini dell’anzianità di servizio);
  2. permessi non retribuiti.
È fondamentale, quindi, informarsi sui casi nei quali spettano i permessi e quando questi sono retribuiti; in questa sede cercheremo appunto di dare una panoramica delle principali categorie di permessi, retribuiti e non.
Innanzitutto, quali sono le fonti normative?
La disciplina dei permessi si ritrova, essenzialmente, in due tipi di fonti:
  1. la legge
  2. i contratti collettivi nazionali di lavoro: questi ultimi possono infatti stabilire per la categoria di riferimento, in aggiunta ai permessi previsti dalla legge, ulteriori permessi oppure condizioni di maggior favore per i permessi. Infatti, come sappiamo, il contratto collettivo può stabilire un trattamento più favorevole del lavoratore rispetto alla legge, ma non più sfavorevole.
Alcune previsioni si ritrovano pressoché in tutti i contratti collettivi: ciò avviene ad esempio rispetto ai permessi per le ex festività, per un totale di 32 ore.
Negli altri casi, è necessario esaminare il contratto collettivo applicabile al proprio contratto di lavoro, per capire quando e come spettano permessi, eventualmente retribuiti.
In genere spettano permessi retribuiti per i seguenti eventi o situazioni:
  • Rol (Riduzione orario di lavoro): si tratta di permessi che vengono maturati ogni mese, nella misura stabilita dal contratto collettivo applicabile. I permessi Rol sono stati introdotti con il c.d. protocollo Scotti del 1983 tra Governo e parti sociali. È il contratto collettivo a stabilire la misura dei permessi Rol, che in genere varia a seconda dell’inquadramento e delle mansioni del lavoratore. I Rol spettano sia ai dipendenti a tempo indeterminato che a quelli a termine, purché in entrambi casi l’orario di lavoro sia full time, a tempo pieno. Se siamo lavoratori dipendenti, per farci un’idea di quanti Rol ci spettano si può semplicemente controllare la busta paga: infatti in busta paga vanno indicati i permessi Rol maturati, quelli goduti e quelli residui. Attenzione, perché i permessi Rol hanno una scadenza, quindi devono essere obbligatoriamente fruiti entro un termine che è stabilito anch’esso dal CCNL di riferimento; se non utilizzati devono essere pagati dal datore di lavoro.
  • Ex festività: questi permessi retribuiti spettano con riferimento alle festività oggi soppresse, quando queste cadano in un giorno lavorativo. Come avviene per i Rol, anche i permessi per ex festività, se non vengono fruiti dal lavoratore, vanno pagati. Ma quali sono le ex festività? Eccone l’elenco:
  1. San Giuseppe (19 marzo);
  2. Ascensione (39° giorno dopo la Pasqua);
  3. Corpus Domini (60° giorno dopo la Pasqua);
  4. Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre);
  5. S.S. Pietro e Paolo del 29 giugno (ad eccezione di chi lavora a Roma: qui si tratta ancora di una festività).
  • Lutto o grave infermità: questa tipologia di permessi retribuiti spetta a dipendenti sia pubblici che privati. I giorni di permesso sono tre e spettano in caso di decesso o documentata grave infermità di un parente entro il secondo grado, oppure del coniuge (anche se separato) o della persona unita civilmente. La fruizione del permesso deve essere comunicata preventivamente e deve avvenire entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della malattia. I tre giorni per lutto si intendono annuali.
  • Concorsi ed esami: si tratta di permessi previsti in genere dai CCNL del comparto pubblico, che contemplano 8 giorni l’anno di permesso per sostenere concorsi ed esami. Il permesso vale il giorno stesso dell’esame; il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro una regolare certificazione della Commissione esaminatrice.
  • Permessi studio: di questa categoria di permessi abbiamo parlato diffusamente qui. Si tratta di permessi stabiliti dall’art. 10 dello st. lav. - che stabilisce il diritto dei lavoratori studenti a permessi giornalieri retribuiti quando debbano sostenere un esame - e dai contratti collettivi. Questi ultimi stabiliscono in genere un limite temporale di 150 ore.
  • Donazione di sangue e midollo osseo: in questi casi spettano 24 ore di riposo retribuito; anche qui modalità e limiti sono stabiliti dai rispettivi contratti collettivi. Per la donazione di sangue occorre aver subito un prelievo di almeno 250 grammi, e il lavoratore dovrà produrre la certificazione firmata dal medico che ha effettuato il prelievo. Per la donazione di midollo osseo sono previsti tempi più lunghi in ragione della maggiore laboriosità e delicatezza del prelievo e dei tempi di recupero stabiliti dal medico.
  • Motivi personali: i permessi per motivi personali sono previsti in alcuni contratti collettivi, che attribuiscono al lavoratore tre giorni all’anno di assenza dal lavoro. Il datore di lavoro non può sindacare i “motivi personali”, ma può compiere valutazioni di tipo organizzativo per capire se il lavoratore possa assentarsi o meno.
  • Cariche pubbliche elettive: tali permessi spettano ai dipendenti sia pubblici che privati per partecipare alle sedute dei consigli in cui sono stati eletti, come consigli comunali o provinciali. Quanto alla durata del permesso, comprende la durata della seduta e il tempo impiegato per raggiungere il luogo in cui si svolge. Se il consiglio si riunisce di sera, il lavoratore non può rientrare al lavoro prima delle ore 8:00 del giorno dopo la seduta, mentre se questa dura oltre la mezzanotte il lavoratore non deve tornare per l’intero giorno lavorativo successivo. Naturalmente, anche qui il lavoratore dovrà documentare i presupposti per fruire del permesso presentando al datore di lavoro apposita certificazione.
  • Impiegati nei seggi elettorali: chi viene convocato per svolgere funzioni in occasioni di elezioni politiche, amministrative o referendum ha diritto a corrispondenti permessi retribuiti, che spettano non solo agli scrutatori, ai segretari e ai presidenti di seggio, ma anche ai rappresentanti di lista. Il permesso copre sia il giorno precedente le votazioni - di regola il sabato -, sia il giorno dello svolgimento delle votazioni (domenica), fino al lunedì in cui di regola avviene lo spoglio. Se lo scrutinio non viene portato a termine entro la mezzanotte del lunedì, il permesso si estende anche al martedì.
  • Matrimonio: in occasione delle nozze spettano al lavoratore 15 giorni continuativi di congedo matrimoniale. Non si tratta però di giorni lavorativi, quindi i giorni di congedo matrimoniale comprendono sabati, domeniche ed eventuali festività o giorni di riposo. Il lavoratore dovrà comunicare la fruizione con adeguato preavviso e utilizzare il permesso di regola entro 30 giorni dal matrimonio.
  • Lavoratori genitori: in conseguenza della nascita di un figlio sono previste, in favore dei genitori, diverse tipologie di permesso o comunque di assenza dal lavoro. Ad esempio, il congedo di maternità per le donne per 5 mesi all’80% della retribuzione, mentre per i papà c’è il congedo di paternità, 10 giorni di permesso retribuiti al 100%. Inoltre, per i primi 12 anni di vita del bambino è possibile richiedere il congedo parentale, retribuito al 30% (ma per effetto della legge di bilancio 2023 è stata prevista la possibilità di fruire di un mese all’80%). Vi sono poi i permessi per allattamento, nel primo anno di vita del figlio, retribuiti al 100%, e i congedi per malattia del figlio, in genere però non retribuiti (salvo che per i pubblici dipendenti).
  • Assistenza familiari con handicap: di questa tipologia di permessi abbiamo parlato spesso su queste pagine. La Legge 104 attribuisce ai lavoratori che assistano familiari, riconosciuti disabili gravi, 3 giorni (o 18 ore) mensili di permesso, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Se, invece, ad essere portatore di handicap grave è il lavoratore, potrà chiedere 3 giorni di permesso retribuito al mese o 2 ore di permesso (1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore) al giorno.


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