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Le novità sui pacchetti turistici

Le novità sui pacchetti turistici
Dal 1 luglio 2018 sono state ampliate le tutele ai consumatori-viaggiatori per quanto riguarda i contratti relativi a pacchetti turistici, nonché circa il risarcimento del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”
Ci si riferisce alle novità introdotte dal D.lgs. n. 62/2018, che attua la direttiva UE 2015/2302 riguardante i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati. Si tratta di:

- maggiori informazioni precontrattuali;
- migliore assistenza;
- più ampio ventaglio di informazioni per il turista.

Il decreto aggiorna e sostituisce l’intero Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 79/2011 (conosciuto come “Codice del Turismo”) con tutta una serie di nuove disposizioni che si applicano ai cosiddetti pacchetti turistici offerti in vendita o venduti da professionisti ai viaggiatori e ai cosiddetti servizi turistici collegati la cui offerta o vendita ai viaggiatori sia agevolata da professionisti.
Relativamente al risarcimento del danno, il provvedimento si concentra sugli eventuali "difetti di conformità", cioè i casi in cui l’organizzatore si rende inadempiente nei confronti del consumatore. Il viaggiatore, infatti, avrà diritto di ricevere dall'organizzatore, tempestivamente, il risarcimento congruo per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
Tale diritto al risarcimento, tuttavia, non sussiste sempre. Se l’organizzatore riesce a dimostrare che il difetto di conformità sia dovuto ad un comportamento del viaggiatore (o di un terzo estraneo) oppure il danno è stato causato da un evento imprevedibile e/o inevitabile, non ha alcun obbligo di risarcimento.

La norma chiarisce, inoltre, che il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni, nel caso in cui sussista, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Sempre a partire dalla data di rientro, si prescriverà in tre anni il diritto al risarcimento dei danni alla persona.
Il documento menziona, nel dettaglio anche il cosiddetto “Risarcimento del danno da vacanza rovinata” che ricorre quando l'inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto sia di non scarsa importanza, come sancito ex art. 1455 c.c.
In tal caso il viaggiatore potrà chiedere all'organizzatore o al venditore, a prescindere dalla risoluzione del contratto o in aggiunta allo stesso, anche un risarcimento del danno computato in base al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Il diritto a tale risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Una delle caratteristiche principali di tutti i contratti del consumatore risiede in stringenti obblighi informativi a cui è tenuto il professionista, parte forte del contratto, che in questo caso è il venditore o organizzatore del viaggio.

Obblighi informativi

Anche il decreto citato non manca di soffermarsi in maniera puntuale sulle informazioni di cui ha diritto il futuro viaggiatore riguardanti i dettagli del viaggio e del contratto. Si tratta di obblighi informativi ridefiniti, con un preciso elenco dei dettagli che l'organizzatore e il venditore debbano fornire al consumatore che decide di acquistare un pacchetto turistico.
Tali dettagli sono contenuti in un modulo informativo standard ed è lo stesso decreto, nei suoi Allegati A e B, a dettagliare minuziosamente il quadro informativo che dovrà essere sottoposto all'attenzione del viaggiatore.
Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Lo stesso anche laddove i contratti siano negoziati fuori dai locali commerciali.
Le informazioni dovranno essere fornite in modo chiaro e preciso. Inoltre, le informazioni precontrattuali saranno vincolanti per entrambe le parti, formeranno parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non potranno essere modificate a meno di accordo esplicito delle parti contraenti.

Modifiche al contratto

Il decreto prende in considerazione anche le conseguenze delle modifiche al contratto prima dell'inizio del pacchetto turistico. Ad esempio, al viaggiatore sarà consentito cedere il proprio contratto di pacchetto turistico ad altro viaggiatore, ma solo dietro preavviso dato all'organizzatore entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del viaggio.
Il nuovo viaggiatore (cessionario del contratto) dovrà soddisfare tutti i requisiti già soddisfatti dal primo viaggiatore (cedente) e sarà solidamente responsabile con il cedente per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti dalla cessione (ciò significa che l’organizzatore potrà chiedere il pagamento dell’intero prezzo indistintamente al cedente o al cessionario).

Quanto alla revisione del prezzo, il decreto afferma che, una volta concluso il contratto, eventuali aumenti saranno possibili solo in tali casi:
  • Varia il prezzo del trasporto dei passeggeri;
  • Varia il livello di tasse o diritti su servizi turistici inclusi nel contratto ad opera di terzi;
  • Variano i tassi di cambio relativi al pacchetto.

Va comunque precisato che, sebbene sia possibile l’aumento del prezzo, questo può effettuarsi solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, insieme alla motivazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del viaggio. Per aumenti del prezzo del pacchetto superiori all'8% del prezzo originario al viaggiatore sarà consentito risolvere il contratto.
Inoltre, per modifiche diverse da quella del prezzo, anche prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, l’organizzatore non potrà intervenire unilateralmente, a meno che la modifica non sia di scarsa rilevanza e, comunque, gli sia stata accordata tale possibilità nel contratto. Il viaggiatore dovrà esserne, comunque, informato in maniera chiara e precisa su supporto durevole. Inoltre, se le modifiche comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore il viaggiatore avrà diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

Ipotesi di recesso

Prima dell'inizio del pacchetto il viaggiatore potrà recedere dal contratto in ogni momento, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguatamente motivate da quest’ultimo. A tal proposito, il contratto potrà prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto.

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie, come una calamità naturale, verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che incidono in maniera rilevante sul pacchetto di viaggio compromettendolo, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del viaggio, senza corrispondere spese di recesso, oltre ad aver diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare, dal momento che non si tratta di un comportamento dell’organizzatore contrario agli accordi contrattuali.
Anche l'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico offrendo al viaggiatore il rimborso integrale di tutti i pagamenti sostenuti per effettuare il viaggio.


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