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NASpI e DIS-COLL 2024, nessun limite massimo di età per la disoccupazione: ecco i nuovi chiarimenti INPS

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NASpI e DIS-COLL 2024, nessun limite massimo di età per la disoccupazione: ecco i nuovi chiarimenti INPS
Nessun limite massimo per i lavoratori salvo che disabili
Nel messaggio del 20 febbraio 2024, n. 750 l’Istituto previdenziale ha fornito alcune precisazioni in ordine ai requisiti richiesti ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), operativa dal 1° maggio 2015, sembra utile ricordare, garantisce un’indennità di durata variabile, per un massimo di due anni, ai lavoratori dipendenti che perdono l’impiego non volontariamente.
La DIS-COLL indica invece l’indennità di disoccupazione, della durata massima di sei mesi, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, fra cui sono ricompresi anche assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Nel parere emesso l’INPS opera una distinzione fra collocamento ordinario e collocamento mirato. Quest’ultimo è definito anche collocamento obbligatorio, perché la L. 68/1999 prevede degli obblighi per i datori di lavoro, siano essi privati o pubblici. In particolare, le aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad assumere lavoratori e lavoratrici con accertata disabilità.

Quali precisazioni per i disoccupati ordinari?
I lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle indennità e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.
Al riguardo l'Istituto evidenzia, infatti, che ai sensi dell’ art. 21, comma 1, D. Lgs.150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della DID. Nel parere si conferma, inoltre, che il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego resta quello dei 16 anni di età, come stabilito dall’art. 1, comma 622, della L. 296/2006.
Detto limite, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della dichiarazione d’immediata disponibilità per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime indennità.

Cosa invece è previsto in tema di collocamento mirato?
L’INPS precisa che il limite massimo di età per potere accedere alle medesime prestazioni è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ed è quello di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 che così stabilisce: "Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato".
Le persone disabili destinatarie delle indennità, ancora si chiarisce, sono quelle indicate all'articolo 1 della L. 68/1999:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.


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