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Fringe benefits, paghi le tasse anche sui regali aziendali, generano reddito: ecco il parere dell'Agenzia delle Entrate

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Fringe benefits, paghi le tasse anche sui regali aziendali, generano reddito: ecco il parere dell'Agenzia delle Entrate
Fringe benefits tassabili, ecco il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’azienda presso cui lavori ti omaggia in maniera occasionale (ad esempio, al ricorrere di alcune festività o eventi aziendali quali quelli coincidenti con il lancio di nuovi prodotti), con prodotti di merchandising (es.: tazze, barattoli, giacche, felpe e spillette con il logo aziendale)? Devono essere tassati?
Vediamo insieme entro quali limiti i regali aziendali costituiscono reddito imponibile.

I fringe benefits possono essere definiti come “compensi in natura” perché appunto non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai dipendenti.
Negli ultimi anni la soglia di esenzione dei fringe benefits ha subito diverse oscillazioni sino a stabilizzarsi sul limite di 258,23 euro, salvo che per i dipendenti con figli a carico, in favore dei quali la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, meglio nota come Legge di Bilancio 2024, ha previsto, per l’anno in corso, l’innalzamento della soglia esentasse di:
  • 2000 euro per i dipendenti con figli a carico;
  • 1000 euro per i dipendenti senza figli.
Anche se usati per promuovere il brand aziendale, i fringe benefits il cui valore superi il limite dei 258,23 euro concorrono dunque alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In risposta ad un interpello l’Agenzia delle Entrate, parere n. 89/2024, ha fornito poi ulteriori chiarimenti a una società di un gruppo straniero con punti vendita presenti in diversi Paesi.
La domanda su cui l’Amministrazione finanziaria ha formulato il suo parere riguarda l’elargizione mensile di una serie di benefits ai dipendenti (un sacchetto di caffè selezionato e una bevanda gratuita al giorno da consumare durante la pausa lavoro). “Omaggi”, ad avviso dell’istante, “irrilevanti” ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, perché utili a veicolare e a promuovere il brand all’esterno attraverso il personale. Si richiama sul punto l’articolo 51 del T.U.I.R. che sancisce:
  • al comma 1 “l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro”;
  • al comma 3, invece, che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 euro”; se tale valore supera il citato limite, lo stesso concorre “interamente” a formare il reddito.

In questo caso, secondo l’Agenzia, “i dipendenti potrebbero utilizzare gli omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici”.
Per quanto “utili” alla strategia aziendale, gli stessi benefitssoddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano un arricchimento dello stesso e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse datore di lavoro”.
Nel caso in esame, dunque, “qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9”.


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