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Ecco come ottenere un rimborso dal Fisco anche quando si rifiuta: interviene la Cassazione e fornisce indicazioni

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Ecco come ottenere un rimborso dal Fisco anche quando si rifiuta: interviene la Cassazione e fornisce indicazioni
Dalla presentazione dell'istanza di rimborso agli oneri probatori gravanti sul contribuente (anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 25859 del 5 settembre 2023)
In Italia – purtroppo – è noto a tutti l’ammontare di tasse, imposte e simili a cui sono sottoposti sia cittadini che imprese, tali da rendere la pressione fiscale una montagna (quasi) insormontabile.
Talvolta, poi, può anche accadere di versare somme in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Ed è proprio in questi casi che sorge il diritto del contribuente di chiedere al Fisco il rimborso delle imposte pagate e non dovute o versate in eccesso.

Ma quali sono i casi in cui è possibile chiedere il rimborso?

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate ogni qualvolta (i) il pagamento sia stato effettuato per errore materiale, (ii) sia intervenuta una duplicazione del medesimo pagamento oppure (iii) in caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

Esiste un termine per chiedere il rimborso?

Ebbene sì, esiste un termine previsto a pena di decadenza, decorrente dal momento in cui l’erroneo pagamento è stato effettuato.
In particolare, detto termine è di:
- 48 mesi per imposte sui redditi, versamenti diretti, ritenute operate dal sostituto d’imposta e ritenute dirette operate dallo Stato o altra Pubblica Amministrazione;
- 36 mesi per le imposte indirette (come, ad esempio, registro, donazioni, successioni ecc.).

Cosa fare per ottenere il rimborso delle somme versate ma non dovute?

Il primo passo per il contribuente è quello di presentare apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

L’istanza deve essere redatta su carta semplice e deve obbligatoriamente indicare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, le informazioni anagrafiche dell’istante, una breve descrizione dei fatti che hanno dato origine al credito di cui si chiede il rimborso e l’ammontare del relativo importo.
In ogni caso, sarà opportuno allegare all'istanza anche copia della documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della richiesta.

La domanda di rimborso, una volta sottoscritta, dovrà essere inoltrata all’Ufficio competente. L’invio potrà avvenire tramite p.e.c., posta ordinaria oppure potrà essere presentata direttamente allo sportello dell’Ufficio.

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia dovrebbe riscontrare la richiesta del contribuente entro 90 giorni.

In caso di accoglimento, il Fisco procederà al riaccredito delle somme in favore del contribuente una volta avuta comunicazione delle relative coordinate bancarie o postali.

E se, invece, l'istanza venisse rigettata?

In caso di rigetto dell'istanza oppure qualora l’Ufficio non risponda entro 90 giorni dall’inoltro della stessa (profilandosi l’ipotesi di c.d. “silenzio rifiuto”), il contribuente potrà presentare istanza di reclamo/mediazione o, alternativamente, ricorrere alla Commissione Tributaria.

È fondamentale tener presente che, sia in caso di istanza di reclamo/mediazione, sia di ricorso alla Commissione Tributaria, l’onere della prova grava in capo al contribuente.

Tanto è stato precisato anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25859 del 5 settembre 2023.

In tesi, infatti, secondo il disposto dell’art. 6, comma 4, della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), l’Amministrazione finanziaria non potrebbe (ri)chiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre P.A. indicate dallo stesso contribuente.
Tuttavia, secondo l'ordinanza in commento, la richiesta avanzata dall’Agenzia di produrre (tutta) la documentazione idonea ad attestare il diritto al rimborso non comporta alcuna ricaduta sulla ripartizione dell’onere probatorio, che rimane a carico del solo contribuente.


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