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Diagnosi corretta cure sbagliate, risarcimento per errore medico: in quali casi è possibile richiederlo? Ecco come fare

Sanità - -
Diagnosi corretta cure sbagliate, risarcimento per errore medico: in quali casi è possibile richiederlo? Ecco come fare
Si reca in pronto soccorso per ictus ma riceve cure sbagliate, ora i danni sono irreparabili. Chi risarcisce l'errore medico?
Ennesimo caso di malasanità. Una donna con un ictus in corso, recatasi ad un pronto soccorso in provincia di Agrigento, non avrebbe ricevuto le cure adeguate, riportando danni neurologici gravi e irreparabili, nonostante la diagnosi ricevuta fosse corretta.
I fatti risalgono al 2017. La donna, tramite i suoi legali, ha presentato ricorso, chiedendo all’Azienda Sanitaria siciliana un risarcimento del danno per oltre 370mila euro.

Nell’atto di costituzione in giudizio dell’Asp (Aziende pubbliche di servizi alla persona) si legge che la paziente, "nonostante le fosse stata formulata la diagnosi descrittiva di ictus cerebrale e le condizioni fisiche generali deficitarie, non avrebbe ricevuto adeguate terapie atte ad arginare la patologia".
Le errate cure mediche, nonostante la diagnosi corretta, sono state riconfermate, diversi giorni dopo, dai medici del reparto di riabilitazione neurologica di una Fondazione siciliana (il cui nome è stato celato), dove la donna è stata poi ricoverata. Il personale medico ha parlato di "gravissimi postumi invalidanti", a seguito delle cure ricevute nella prima struttura ospedaliera, che avrebbero provocato conseguenze irreversibili.
Di parere opposto è l’azienda ospedaliera che sostiene che non può essere addebitata alcuna responsabilità né alla struttura sanitaria né al suo personale medico e che la donna avrebbe ricevuto le cure adeguate.

Errore medico: quando è possibile chiedere il risarcimento del danno?
Si parla di errore medico quando vi è una scelta terapeutica non adeguata che procura al paziente un peggioramento della sua situazione clinica creando, di fatto, un danno.
Pertanto, l’errore medico legittima il paziente a richiedere il risarcimento dei danni subiti. Questo principio generale vale sia in caso di intervento chirurgico non eseguito in modo corretto, sia in caso di terapie sbagliate o somministrazione di farmaci che hanno provocato un danno clinico al paziente, esami clinici omessi, cure post intervento errate o insufficienti, malattie contratte in ospedale, infezioni da trasfusioni ecc..
Le ipotesi di responsabilità medica sono svariate e riportate spesso nei fatti di cronaca di tutti i giorni.
La negligenza del personale medico e sanitario può tradursi, per il paziente, in una patologia invalidante, che modificherà per sempre le sue condizioni di vita. Nei casi più gravi si può registrare anche il decesso del malato.

Nel primo caso è la persona stessa che ha subito l’errore medico a poter chiedere il risarcimento del danno; nella seconda ipotesi, sono i congiunti o gli eredi che possono farne richiesta.
La Legge n. 24 del 2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”) ha riformato la disciplina della responsabilità medica. L'art. 10, comma 1 della legge Gelli stabilisce l'obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile. Ciò proprio per tutelare le eventuali vittime di malasanità da un punto di vista patrimoniale. Permettendo alle stesse di poter essere comunque risarcite dalle assicurazioni, nell'eventualità che medici o strutture sanitarie non abbiano disponibilità economica.

I soggetti responsabili dell’errore medico e che quindi potranno essere chiamati in Tribunale per un’azione civile di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica sono:
  • Il medico che ha stabilito la diagnosi, somministrato la terapia, eseguito l’intervento, ecc.
  • La struttura ospedaliera nella quale il medico opera in regime di convenzione o in qualità di dipendente.
Sarà possibile chiedere il risarcimento del danno a uno di tali soggetti o ad entrambi, nonché alle società assicurative che li tutelano.
Infine, si può agire anche da un punto di vista penalistico nei casi di lesioni colpose o addirittura omicidio colposo.


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