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I condomini possono pulire le scale condominiali di loro iniziativa? Non sempre č possibile e le sanzioni sono elevate

Condominio - -
I condomini possono pulire le scale condominiali di loro iniziativa? Non sempre č possibile e le sanzioni sono elevate
L’assemblea condominiale può affidare ad uno dei condomini la pulizia delle scale dell’edificio in condominio?
È possibile, per un condomino, pulire le scale gratis nell’interesse del condominio?

Il problema non si pone se si tratta di un’attività occasionale.

Invece, questione diversa è se il condomino lava le scale del condominio abitualmente (ad esempio, una volta alla settimana) senza essere pagato e senza un contratto regolare. Infatti, in questo caso, il rischio è di cadere in un’ipotesi di lavoro nero: cioè, a seguito di una segnalazione e dell’intervento di un ispettore del lavoro, tale situazione potrebbe far scattare le sanzioni previste per il soggetto che trae vantaggio dal lavoro a nero.

Il lavoro nero è punito con sanzioni amministrative molto elevate, che possono arrivare fino alla somma di circa 15.000 euro.

Peraltro, nel caso in cui il condomino “a nero” sia vittima di un incidente o un infortunio, se interviene l’Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) su segnalazione, oltre alla sanzione amministrativa appena vista, si potrebbe anche aggiungere il costo delle spese per le cure dell’infortunio subito dal lavoratore a nero.

In questa situazione di illegalità, responsabili sono l’amministratore di condominio e i condomini che non si sono opposti.
Infatti, da un lato, l’amministratore ha tollerato (o proposto) una situazione irregolare. Dall’altro lato, i condomini, che non si sono opposti durante l’assemblea di condominio, hanno approvato questa soluzione illegale tramite delibera assembleare.

Quanto detto comporta due conseguenze.

In primo luogo, un condomino non può essere obbligato dall’assemblea condominiale a lavorare gratis. Se l’assemblea dovesse decidere in tal senso, la deliberazione condominiale va considerata “nulla” per illiceità dell’oggetto poiché in contrasto la legge.

Poi, un condomino può essere incaricato di pulire le scale nell’interesse dell’intero condominio, ma alle condizioni stabilite dalla legge.

Infatti, il condominio può assumere soggetti con specifiche mansioni, ma è necessario un regolare contratto di lavoro dipendente e deve trattarsi di un incarico retribuito.

Nei confronti di chi ha firmato un contratto di lavoro, l’amministratore del condominio ricopre la qualità di datore di lavoro.

In quanto datore di lavoro, secondo l’art. 3, comma 9 d.lgs. n. 8 del 2008, l’amministratore di condominio deve occuparsi della formazione del lavoratore e deve fornirgli i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature necessari allo svolgimento dell’attività.

Quando l’amministratore è anche committente (ossia, quando l’incarico è affidato ad un’impresa appaltatrice), ci sono anche ulteriori obblighi: egli ha il dovere di controllare l’idoneità professionale dell’impresa; ha l’obbligo di infornare sui rischi esistenti nell’ambiente di lavoro, indicando le misure di prevenzione ed emergenza adottate; deve elaborare un documento in cui analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza nel corso delle attività in appalto (il documento di valutazione dei rischi da interferenza); ha il dovere di stimare i costi sulla sicurezza nei contratti di appalto, subappalto e di somministrazione.

Peraltro, per il servizio di pulizia delle scale, l’assemblea di condominio può affidarsi soltanto a soggetti che hanno i requisiti per svolgerlo, a norma di legge: attualmente, l’attività di impresa di pulizie è disciplinata dalla legge e, a carico dell’impresa, c’è l’obbligo di iscrizione in appositi registri o albi provinciali.

Non è consigliabile affidare l’attività di pulizia scale ad un condomino che non abbia tali requisiti. Infatti, sono previste sanzioni pecuniarie per chi stipula contratti d’appalto con tali soggetti non abilitati. Inoltre, il condominio si espone ad impugnazione della deliberazione poiché questa potrebbe qualificarsi come “nulla” in quanto avrebbe un oggetto illecito.

In conclusione, deve ritenersi “nulla” una deliberazione assembleare che affida gratuitamente il lavoro di pulizia scale ad un condomino oppure che affida tale incarico dietro pagamento ad un condomino non abilitato per legge: in entrambe le ipotesi, si avrebbe un oggetto illecito.


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