Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9093 del 12 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 938 cod. civ., che consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietā del terreno occupato, presuppone la convinzione del costruttore che la sua proprietā abbia confini diversi da quelli reali, a tal punto da ritenere che gli appartenga anche una porzione del terreno del proprio confinante; la buona fede di cui al quarto comma dell'art. 936 c.c., invece, č rappresentata dalla convinzione del costruttore di essere proprietario del fondo su cui realizza la costruzione e richiede la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di proprietā, derivativo o originario.

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