Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9645 del 16 novembre 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario, si ha controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine «possesso», usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione.

(massima n. 2)

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, pur se è ammissibile, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, il ricorso alla prova presuntiva in correlazione a criteri personalizzati, tenendo conto della categoria economica cui appartiene il creditore (imprenditore, modesto consumatore, creditore occasionale, ecc.), tuttavia quest'ultimo non può limitarsi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica di appartenenza. (Nella specie, al giudice di merito non era stato precisato il periodo durante il quale era stata esplicata l'attività commerciale, che risultava interrotta, né gli era stato richiesto di valutare la possibilità di impiego del danaro non riscosso, in coerenza con la situazione professionale del creditore).

(massima n. 3)

La litispendenza tra due cause fra le stesse parti - da valutarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione - non può essere dichiarata quando le due cause pendono in gradi diversi, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.

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