Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7937 del 18 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di delitto tentato la desistenza volontaria ha natura di esimente; pertanto la riconducibilità alla volontà dell'agente e non a fattori esterni del mancato compimento dell'azione o del mancato avverarsi dell'evento, qualora non risulti chiaramente agli atti, va dimostrata da chi la invoca.

(massima n. 2)

Qualora le trascrizioni relative ad intercettazioni telefoniche siano state ritualmente acquisite nel corso del dibattimento e prima dell'inizio della discussione, l'interruzione di quest'ultima operata al fine di acquisire - su istanza del P.M. ed a seguito dell'eccezione difensiva secondo cui le trascrizioni stesse sarebbero state effettuate dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari - le richieste di proroga dei suddetti termini ed i relativi provvedimenti del Gip, non comporta acquisizione di una prova, ma attività di controllo circa l'utilizzabilità della stessa: attività che l'art. 191 c.p.p., prevede a carico del giudice in ogni stato e grado del procedimento. In tale situazione non si impone la lettura ex art. 511 c.p.p., delle richieste e dei decreti di cui sopra posto che non essi, ma solo le trascrizioni, le quali risultino tempestivamente effettuate nei termini di scadenza, contengono i dati probatori utilizzabili ai fini della decisione; d'altro canto non verificandosi retrocessione nella fase dell'istruttoria dibattimentale, la discussione non deve essere reiniziata ex novo. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proposta dalla difesa dell'imputato sotto il profilo della omessa lettura delle richieste e dei decreti di proroga dei termini delle indagini preliminari come sopra acquisiti ed attestanti la tempestività delle trascrizioni; del pari la Corte Suprema ha escluso violazione del diritto di difesa per il mancato rinnovo, dopo tale acquisizione, della discussione: al proposito ha rilevato che, qualora un difensore che già aveva parlato avesse chiesto nuovamente la parola a ciò avrebbe potuto essere comunque autorizzato e che d'altro canto, essendo ritualmente a suo tempo avvenuta la notifica delle richieste e dei decreti di proroga, le difese non ebbero a trovarsi a fronte di alcun dato nuovo).

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