Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7227 del 23 giugno 1995

(4 massime)

(massima n. 1)

Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello ed è illegittima l'eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato.

(massima n. 2)

Qualora il pubblico ministero abbia negato il consenso alla definizione del processo con rito abbreviato, nel giudizio ordinario seguitone non possono essere utilizzati a fini probatori gli atti del fascicolo del P.M., a nulla rilevando che, all'esito del giudizio stesso, il dissenso di quest'ultimo sia stato ritenuto ingiustificato, giacché il riconoscimento, quantunque postumo, dell'accoglibilità della richiesta non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non c'è stato e non vale a cancellare il fatto che il processo si è svolto con il rito ordinario.

(massima n. 3)

Qualora il pubblico ministero non abbia acconsentito alla celebrazione del processo con il rito abbreviato e il giudice abbia ritenuto ingiustificato il suo dissenso applicando, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., il giudizio di appello deve svolgersi nelle forme ordinarie e non con la procedura camerale di cui all'art. 599 stesso codice.

(massima n. 4)

Qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio è quella prevista dall'art. 471 c.p.p., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c) stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma 1, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.