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Articolo 181 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Nullità relative

Dispositivo dell'art. 181 Codice di procedura penale

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte(1).

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari [326-415] e quelli compiuti nell'incidente probatorio [392] e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare [416] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [429] ovvero gli atti preliminari al dibattimento [465-469] devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [425], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.

Note

(1) Trattasi di nullità speciali, in quanto la loro esistenza dipende da un'espressa comminatoria, ricavabili per esclusione e caratterizzate dal fatto che devono essere dichiarate dal giudice solo su eccezione della parte interessata.

Ratio Legis

Il legislatore ha predisposto un regime di trattamento differente a seconda delle diverse specie di nullità, di cui ha quindi declinato in maniera specifica le diverse caratterizzazioni.

Spiegazione dell'art. 181 Codice di procedura penale

La categoria delle nullità relative e le relative ipotesi si ricavano per esclusione. Esse sono infatti le nullità non generali oppure non definite assolute da specifiche disposizioni di legge. Sono in ogni caso nullità speciali, in quanto devono essere espressamente previste dalla legge.

Per contro, una nullità speciale può essere riconducibile anche allo schema delle nullità generali, in modo da seguire, sa seconda delle ipotesi, il regime delle nullità assolute o delle nullità intermedie. A titolo esemplificativo, valga l'omessa notificazione al difensore dell'imputato e dell'omessa comunicazione al pubblico ministero dell'avviso dell'udienza preliminare, ove entrambe non seguite dalla comparizione del destinatario: nel primo caso trattasi di nullità assoluta (art. 179, comma 1 e 420, comma 1), nel secondo caso trattasi invece di nullità intermedia (art. 178, comma 1 e art. 420 comma 1). L'ipotesi di omessa notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare rappresenta invece una nullità relativa.

Le nullità riguardanti le indagini preliminari, l'incidente probatorio o gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite, a pena di decadenza, in termini piuttosto brevi, a seconda che si celebri o meno l'udienza preliminare. Nella prima ipotesi devono essere eccepite prima della pronuncia del provvedimento conclusivo ex art. 424; nella seconda ipotesi, invece, subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento circa la regolare costituzione delle parti in giudizio.

Tale ultimo termine vale anche in relazione al decreto che dispone il giudizio e le nullità concernenti gli atti preliminari al dibattimento. Parimenti, lo stesso termine, qualora si proceda a giudizio, si applica alle nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio, oltre alle nullità relative gli atti dell'udienza preliminare che, già regolarmente eccepite, non siano state a suo tempo dichiarate. Nel caso di sentenza di non luogo a procedere, invece, le medesime nullità devono essere essere eccepite con l'impugnazione.

Da ultimo, le nullità relative verificatesi in giudizio devono essere eccepite mediante l'impugnazione della sentenza.

Massime relative all'art. 181 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3663/2016

La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599 cod. proc. pen., determina una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 06/12/2013).

Cass. pen. n. 9817/2015

La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell'assistente giudiziario).

Cass. pen. n. 27068/2014

Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 610, comma quinto, c.p.p. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dalla tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti, così avvalendosi della facoltà cui l'atto nullo era preordinato).

Cass. pen. n. 9875/2014

La scelta erronea del pubblico ministero, il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.

Cass. pen. n. 14978/2013

La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza).

Cass. pen. n. 12516/2011

Dà luogo a nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, perché ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza dato che, ove non sia possibile desumere l'ora del ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura dell'udienza stabilito in via generale dal dirigente.

Cass. pen. n. 7094/2011

È nulla l'ordinanza del Tribunale del riesame non sottoscritta dal Presidente del Collegio decidente, stante il disposto dell'art. 546 c.p.p. - il quale prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore - applicabile anche alle ordinanze; si tratta di nullità relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura dell'ordinanza dai componenti del collegio decidente sull'istanza di riesame.

Cass. pen. n. 43232/2008

L'instaurazione del giudizio direttissimo fuori dei casi previsti dalla legge determina una nullità relativa.

Cass. pen. n. 47105/2008

Integra una nullità generale a regime intermedio la violazione del diritto di assistenza dell'imputato (in particolare, per erronea esclusione del legittimo impedimento del difensore), sicchè, se essa si verifica nel corso del giudizio di primo grado, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Cass. pen. n. 41000/2008

La mancata sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale da parte del Presidente del collegio integra un'ipotesi di nullità relativa a norma dell'art. 181 c.p.p., trattandosi di vizio intercorso nel momento formativo del documento, e non di quello deliberativo.

Cass. pen. n. 36158/2008

In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità, bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.

Cass. pen. n. 34629/2008

L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi degli artt. 178 lett. c ) e 179 n. 1 ultima parte c.p.p. in caso di omessa citazione dell'imputato ), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 c.p.p. (Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art. 491 c.p.p. nel giudizio di primo grado ).

Cass. pen. n. 10629/2003

Qualora la sentenza emessa da giudice collegiale sia priva della sottoscrizione del presidente, ricorre un'ipotesi di nullità relativa della sentenza, da far valere a pena di decadenza nell'atto di gravame.

Cass. pen. n. 42922/2002

Nel caso in cui l'imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al condifensore. Ne consegue che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest'ultimo del deposito della sentenza di primo grado e della fissazione dell'udienza davanti al giudice d'appello, configurano ipotesi di nullità relative, che devono essere eccepite nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 181, comma 3 dello stesso codice.

Cass. pen. n. 44657/2001

In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità - che si configura soltanto quando la mancanza di sottoscrizione sia completa, stante la previsione del terzo comma dell'art. 546 c.p.p. secondo la quale è nulla la sentenza se «manca la sottoscrizione del giudice» - bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.

Cass. pen. n. 4079/1998

L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà di astenersi dal deporre dà luogo ad una nullità soltanto relativa che, come tale, non è rilevabile di ufficio e può essere dedotta, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 ultimo comma c.p.p.

Cass. pen. n. 8656/1996

Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, c.p.p., configura una nullità relativa che, come prescrive l'art. 182, comma secondo, c.p.p., deve essere eccepita, dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.

Cass. pen. n. 1970/1996

In materia di sequestro preventivo, quando la misura sia emessa prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, come primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, è necessario che il provvedimento contenga tutti i requisiti dell'informazione di garanzia e la mancanza di uno di questi determina la nullità relativa del sequestro ed il suo annullamento, quando questa sia tempestivamente eccepita. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro di un immobile per illeciti urbanistici che non conteneva pur dovendo valere anche quale informazione di garanzia, l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio).

Cass. pen. n. 3757/1996

La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, comma 2, c.p.p., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto, a pena di decadenza, dall'art. 491, comma 1, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene né all'intervento dell'imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative previste dall'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Cass. pen. n. 12723/1995

La sentenza priva della prescritta sottoscrizione del giudice è nulla. Non rientrando detta omissione in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 178, lettera a), non può essere qualificata assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ma relativa e, come tale, suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita nei termini previsti dall'art. 181 del codice di rito. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che alla mancanza di sottoscrizione possa ovviarsi mediante la procedura della correzione di errore materiale).

Cass. pen. n. 7227/1995

Qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio è quella prevista dall'art. 471 c.p.p., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c) stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma 1, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta.

Cass. pen. n. 6182/1995

L'eccezione di nullità del verbale dell'udienza preliminare, per mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (art. 142 c.p.p.), è tempestiva se proposta subito dopo l'accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento. (Nella specie il verbale di udienza preliminare, in assenza di personale di cancelleria, era stato redatto materialmente dal giudice ed era rimasto privo di sottoscrizione).

Cass. pen. n. 2902/1993

La nullità di un verbale per incertezza assoluta sulle persone intervenute alla redazione dello stesso ovvero per mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, prevista dall'art. 142 c.p.p., rientra tra quelle relative ex art. 181 c.p.p., e, qualora si riferisca ad un verbale redatto nel corso delle indagini preliminari, deve essere eccepita nel termine indicato nell'art. 181, comma secondo, ultimo inciso, c.p.p., ed in particolare, nell'ipotesi di procedimento di riesame di provvedimento impositivo di una misura cautelare, immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti innanzi al tribunale del riesame, a pena di decadenza.

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