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Articolo 439 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Richiesta di giudizio abbreviato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 439 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art. 28, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.]

Massime relative all'art. 439 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 7227/1995

Qualora il pubblico ministero abbia negato il consenso alla definizione del processo con rito abbreviato, nel giudizio ordinario seguitone non possono essere utilizzati a fini probatori gli atti del fascicolo del P.M., a nulla rilevando che, all'esito del giudizio stesso, il dissenso di quest'ultimo sia stato ritenuto ingiustificato, giacché il riconoscimento, quantunque postumo, dell'accoglibilità della richiesta non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non c'è stato e non vale a cancellare il fatto che il processo si è svolto con il rito ordinario.

Cass. pen. n. 5709/1993

Il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, dal momento che la prova evidente, idonea all'accoglimento - da parte del giudice - della richiesta di giudizio immediato, è quella che per la sua sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare; mentre la definibilità allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato, si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilità anche ai fini dell'individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. (Nella specie la decisione del giudice di merito che aveva respinto la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato sul rilievo che, essendo mancata la confessione dell'imputato, appariva necessario il vaglio dibattimentale per meglio chiarire le modalità del fatto, è stata annullata non solo per genericità di motivazione - non essendo state precisate le circostanze asseritamente da chiarire - ma per erroneità logica e giuridica, non necessariamente escludendo la mancata confessione dell'imputato la definibilità del processo allo stato degli atti, in base agli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari).

Cass. pen. n. 11060/1991

Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione «allo stato degli atti», stabilito dall'art. 440, primo comma, c.p.p., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

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