Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura (1), spettano al Ministro della giustizia (2) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (3).
(1) Il Consiglio Superiore della Magistratura funziona come un contrappeso rispetto al Ministro della Giustizia: mentre quest'ultimo provvede al funzionamento complessivo dell'organizzazione giudiziaria, il CSM è tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di autonomia e di imparzialità richiesti a tutela della magistratura.
Per questo motivo il CSM ha acquisito molte funzioni che nel precedente regime, autoritario e accentratore, erano proprie del Governo (in persona del Ministro Guardasigilli). Quest'ultimo, in tal modo, era in grado di esercitare pressioni ed influenzare l'esercizio dell'azione penale [v. 112] e l'esito dei processi.
(2) Il Ministro della Giustizia ha conservato due compiti fondamentali che gli erano attribuiti già nell'ordinamento pre-repubblicano: provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi giudiziari e promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati (v. 107).
Tali compiti non escludono però altri poteri e facoltà riservati al Ministro e che, direttamente o indirettamente, possono incidere sull'amministrazione della giustizia.
Il Ministero, infatti, costituisce il centro propulsore della politica giudiziaria del Governo ed è impegnato in una serie di attività di studio e di ricerca volte all'adeguamento dell'ordinamento giuridico alle esigenze della società.
In base al D.Lgs. 300/99, il Ministero della Giustizia esercita i compiti relativi a quattro aree funzionali: servizi concernenti l'attività giudiziaria, organizzazione e servizi della giustizia, servizi dell'amministrazione penitenziaria, servizi relativi alla giustizia minorile (art. 16).
La struttura centrale è costituita dagli Uffici di diretta collaborazione (di cui al D.P.R. 315/2001) e da quattro Dipartimenti (Affari di giustizia; Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; Amministrazione penitenziaria; Giustizia minorile).
(3) L'interpretazione di questo articolo, in ordine alle funzioni del Ministro, ha dato luogo a diversi orientamenti: vi è chi ritiene che il Ministro abbia competenza soltanto per i provvedimenti inerenti al personale delle cancellerie e delle segreterie, agli uffici giudiziari, alle circoscrizioni giudiziarie, ai locali, all'arredamento dei medesimi ed in genere a tutti i mezzi per l'esercizio delle funzioni giudiziarie. La Corte Costituzionale ha però smentito tale impostazione, asserendo che: «sia l'organizzazione degli uffici nella loro efficienza numerica, con l'assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche, sia il funzionamento dei medesimi in relazione all'attività ed al comportamento dei magistrati che vi sono addetti sono compresi nei servizi giudiziari menzionati nell'art. 110 Cost.», e ciò sia perché il Ministro è titolare dell'azione disciplinare, sia perché il Ministro, come membro del Governo, ha la responsabilità politica verso il Parlamento per tutto ciò che attiene all'organizzazione della giustizia e al suo funzionamento.