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Articolo 92 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 92 Costituzione

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (1).

Note

(1) La fase relativa alla nomina del nuovo Capo di Governo si compone, in realtà, di tre distinti decreti presidenziali. Nel primo viene effettivamente nominato il nuovo Presidente del Consiglio. Nel secondo vengono nominati i singoli ministri, che il neoeletto ha indicato in apposita lista. Nel terzo si accettano le dimissioni rese, nel frattempo, dall'esecutivo uscente.

Ratio Legis

Nelle intenzioni del costituente la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Capo dello Stato in quanto questi è figura autorevole e super partes in grado, quindi, di fare una scelta ponderata laddove una situazione delicata lo rendesse necessario.

Spiegazione dell'art. 92 Costituzione

Il Governo costituisce l'organo costituzionale che dà diretta ed immediata applicazione alla Costituzione, dato che esercita sia un potere di indirizzo politico, che una funzione amministrativa.

Nello svolgimento del potere esecutivo il Governo incontra un limite invalicabile, ossia quello di non contraddire la Costituzione e le leggi.

Il Governo si avvale chiaramente di organi, e la norma in esame stabilisce che esso è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri.

Dalla pluralità di soggetti che compongono il Governo deriva la sua qualifica di organo costituzionale complesso. Oltre ai soggetti elencati dalla disposizione di regola sono presenti altre figure (v. l. 23 agosto 1988, n. 400): uno o più vicepresidenti del Consiglio, con compiti politici e con funzione di supplenza del Capo del Governo; i viceministri; i Sottosegretari di Stato, che operano in base alle deleghe dell'esecutivo; i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio; i Commissari straordinari del Governo.

Altresì, i vari soggetti possono costituire altri organi oltre al Consiglio dei ministri: il Consiglio di gabinetto, formato dal Presidente del Consiglio e da alcuni ministri da lui scelti, che garantisce un confronto più immediato tra i componenti; i comitati interministeriali (tra i quali, ad esempio, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, CICR) ed i comitati di ministri.

Tali soggetti compongono l'esecutivo e sono chiamati a compiere scelte in ordine alla politica anche economica del Paese. Pertanto, emerge la necessità che queste scelte non siano influenzate dall'eventuale possesso di capitali ingenti perchè, altrimenti, potrebbero non essere più volte a soddisfare l'interesse della Nazione. A presidio di questa necessità è stata emanata la l. 20 luglio 2004, n. 215 che disciplina il c.d. conflitto di interessi.

In sintesi, coloro che ricoprono precise cariche (tra le quali: presidente del Consiglio, ministro, Sottosegretario ecc.) debbono evitare tale situazione di conflitto così come definito dalla legge stessa (nello specifico esso ricorre se il soggetto versa in una incompatibilità o se incide sull'adozione di un atto relativo al patrimonio suo o dei congiunti). Il conflitto, peraltro, non riguarda la proprietà dei patrimoni ma la loro gestione. Sul rispetto della legge vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Rispetto alla laconicità della disposizione, è necessario dettagliare il momento della nomina del Presidente del Consiglio. L'adozione, negli anni recenti (dal 2005), di un sistema elettorale proporzionale ma con premio di maggioranza ha fatto si che dalle elezioni emerga già, di regola, il nome del futuro Capo del Governo (quale capo della lista o della coalizione che ottiene la maggioranza).

Lo stesso può dirsi per il periodo immediatamente precedente (1993-2005), durante il quale il bipolarismo consentiva alle forze politiche di stabilirsi su schieramenti precisi e di indicare il capo del partito o della coalizione. Durante la Prima Repubblica, invece, il sistema elettorale non generava un partito dotato della maggioranza assoluta e questo comportava un percorso diverso per giungere alla nomina del Capo del Governo.

In base alla prassi, infatti, il Presidente della Repubblica procedeva alle consultazioni dei rappresentanti dei partiti allo scopo di verificare quale fosse la figura in grado di guidare l'esecutivo. Quindi, le conferiva l'incarico e se questa proponeva un programma gradito ai partiti veniva nominata Presidente del Consiglio; altrimenti, riprendevano le consultazioni. In caso di stallo insuperabile venivano sciolte le Camere (art. 88 Cost.) ed indette nuove elezioni.

Ad oggi, quindi, rimane la distinzione nelle seguenti fasi: consultazioni, eventuale mandato esplorativo (ad un soggetto di rilievo, allo scopo di fare ulteriori indagini), conferimento dell'incarico e accettazione con riserva cui possono seguire la rinuncia all'incarico (e l'iter ricomincia) o la nomina (previe dimissioni del precedente Premier e nomina dei nuovi ministri). Alcune di queste fasi (come le consultazioni) conservano, però, un valore prettamente formale.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

92 La portata della sua [del Presidente della Repubblica] azione politica sta soprattutto in tre punti costituzionalmente determinati.
Egli nomina, e conseguentemente revoca, il Primo Ministro ed i Ministri. Questi debbono bensì avere la fiducia del Parlamento; ma la scelta, la designazione di un uomo a capo del Governo può, in situazioni complesse e delicate, aver influenza decisiva di orientazione.

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