La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (1) (2).
(1) La Corte Costituzionale [v. 134] ha esplicitamente individuato nei diritti inviolabili della persona umana [v. 2] dei limiti assoluti al potere di revisione costituzionale: i diritti fondamentali dell'uomo sono soltanto riconosciuti e non creati dalla Costituzione, preesistono, cioè, all'ordinamento e non possono essere modificati dal legislatore costituzionale. La loro inviolabilità (v. 2) è affermata, quindi, anche nei confronti del Parlamento, cioè dell'organo che più di ogni altro rappresenta la volontà popolare: il mito dell'onnipotenza del legislatore, nato con la Rivoluzione francese del 1789, non trova, dunque, più cittadinanza negli Stati contemporanei.
(2) Sempre la Corte ha solennemente affermato, nella sentenza n. 1146 del 1988, che la Costituzione contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati da leggi di revisione, ricavandone come conseguenza l'assoggettabilità di tali leggi al suo controllo. Tra questi principi vi sarebbero quelli di eguaglianza (v. 3) e di solidarietà (v. 2), la tutela del lavoro (v. 4) e l'unità e indivisibilità della Repubblica (v. 5).