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Dispositivo dell'art. 137 Costituzione

Una legge costituzionalestabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizidi legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (1).

Note

(1) La non impugnabilità delle sentenze della Corte determina una deroga al principio, contenuto nell'art. 111, secondo il quale contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione della legge. La Corte Costituzionale, infatti, giudica dei reati di alto tradimento [v. 90] e attentato alla Costituzione [v. 90] commessi dal Presidente della Repubblica (v. 134) e irroga, di conseguenza, sanzioni penali restrittive della libertà personale sia del Capo dello Stato che degli altri soggetti eventualmente imputati per connessione con i reati commessi dal primo.


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