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Articolo 734 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Dispositivo dell'art. 734 bis Codice Penale

(1)Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso(2) è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 12, della l. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato dall'art. 8, della l. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 9, della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(2) La divulgazione si considera realizzata anche qualora avvenga tra un numero determinato di persone, come ad esempio durante una riunione.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare la riservatezza delle persone offese dalla commissione di alcuni gravi reati, segnatamente di natura sessuale.

Spiegazione dell'art. 734 bis Codice Penale

Le vittime di reati a sfondo sessuale godono di ampia tutela all'interno del codice, anche di procedura, viste le importanti conseguenze lesive psicologiche che si riverberano sulla persona offesa.

La norma in esame appronta una tutela concomitante e successiva alla celebrazione di processi penali, punendo la divulgazione di immagini o del nome della persona offesa.

La condotta incriminata consiste nel porre a conoscenza di un numero indeterminato di persone le immagini o la generalità della persona offesa, senza il suo consenso, attraverso delle modalità che comunque consentano di poter risalire alla persona offesa stessa.

Ai fini della punibilità, è indifferente che la condotta venga posta in essere con dolo o con colpa, e non è esercitabile, in funzione scriminante, il diritto di cronaca, in quanto il divieto, così come formulato, esclude di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima di reati sessuali e l'interesse della collettività ad essere informata.

Massime relative all'art. 734 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 2887/2013

Il reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., prescinde alla volontarietà della condotta divulgativa ed è perciò punibile anche a titolo di colpa.

In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., non è configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il divieto così come formulato dalla disposizione incriminatrice esclude la possibilità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima dei reati sessuali e l'interesse della collettività ad essere informata.

In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., la condotta penalmente rilevante consiste nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone le generalità o l'immagine della vittima, senza il suo consenso, attraverso delle modalità che comunque consentano di poter risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma.

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