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Articolo 450 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Delitti colposi di pericolo

Dispositivo dell'art. 450 Codice Penale

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [43], fa sorgere o persistere il pericolo(1) di un disastro ferroviario(2), di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni [427, 429, 431].

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo(3).

Note

È quindi necessario che la condotta abbia creato un pericolo, il quale configura l'evento del reato, non una condizione obiettiva di punibilità, come nelle corrispondenti fattispecie dolose.
(2) Il disastro non deve verificarsi, altrimenti viene ad applicarsi il disastro colposo di cui all'art. 449.
(3) Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale soggettiva, che si verifica qualora vi sia stata trasgressione di un'ingiunzione ovvero di un atto amministrativo ablatorio personale, che però deve essere stato portato a conoscenza del soggetto tenuto ad ottemperarvi.

Ratio Legis

Il legislatore considerando anche le condotte colpose ha inteso rafforzare la tutela dell'incolumità pubblica, in vista del fatto che spesso tali reati vengono a configurarsi in presenza di comportamenti negligenti, imprudenti o comunque lesivi di specifiche norme precauzionali.

Spiegazione dell'art. 450 Codice Penale

I delitti colposi di danno o di pericolo sono destinati a punire le condotte colpose di chi metta in pericolo particolari beni giuridici, in maniera tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

I delitti contro l'incolumità pubblica sono tutti contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

La forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante viene giustificata dalla natura stessa dei reati contro la pubblica incolumità, in grado di colpire sia la collettività che il singolo individuo (reati plurioffensivi), motivo per il quale la dottrina più avanzata ha descritto i delitti in esame come la proiezione superindividuale di beni individuali.

La norma in esame arretra ancora di più la soglia del penalmente rilevante, punendo condotte causative di un mero pericolo che si crei un pericolo per la pubblica incolumità.

Difatti, a differenza dell'articolo precedente (449), è qui sufficiente determinare un pericolo oppure far persistere un pericolo di disastro ferroviario o di sommersione di natante, mentre non sono menzionate le fattispecie di incendio e di caduta di aereomobile.

Trattasi di reato comune in ordine alla fattispecie commissiva colposa, di reato proprio in ordine alla fattispecie omissiva colposa, in quanto sussiste un obbligo di garanzia e di protezione da parte degli addetti alle ferrovie o ai natanti.

Massime relative all'art. 450 Codice Penale

Cass. pen. n. 9969/2010

I delitti colposi di pericolo contro l'incolumità pubblica di cui all'art. 450 c.p. si perfezionano al momento dell'effettiva esistenza di un pericolo che l'evento temuto si verifichi, in quanto incriminano anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere il pericolo di un evento disastroso.

Cass. pen. n. 13727/1986

Il pericolo di disastro ferroviario consiste in un fatto da cui è probabile che derivi effettivamente danno notevole per i trasporti e gli addetti ai servizi o per le persone che, comunque, si trovino negli impianti ferroviari; deve, perciò, essere concreto ed apprezzabile e il danno temuto deve essere di tale entità da interessare un certo numero di persone e attivare la commozione della comunità al punto che le sue dimensioni si riferiscano e concretino un effettivo pericolo per la incolumità pubblica.

Cass. pen. n. 5822/1986

Per la configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 450 c.p. è sufficiente che un disastro possa verificarsi anche se, nonostante l'idoneità dell'azione, l'evento non si verifichi o il danno cagionato alle cose o alle persone non sia di rilevante gravità. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che la presenza di un masso di notevoli dimensioni e peso, posto in mezzo ai binari subito dopo una curva a visuale non libera, integra gli estremi del reato predetto, attesoché il delitto di disastro ferroviario si perfeziona con l'insorgere di pericolo di danno ad un convoglio ferroviario che possa incidere sulla sicurezza dei trasporti, a nulla rilevando la circostanza che il masso non ebbe a provocare danni rilevanti, tanto che il convoglio potè proseguire la marcia).

Cass. pen. n. 958/1981

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 450 c.p. il pericolo del disastro non è presunto, ma deve insorgere o persistere in concreto, in dipendenza del comportamento dell'agente.

Cass. pen. n. 5535/1975

Il delitto di cui alla prima ipotesi dell'art. 450 c.p. si perfeziona al momento in cui l'agente pone in essere il pericolo di un disastro ferroviario; è, quindi, necessario il verificarsi del deragliamento del convoglio.

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