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Articolo 342 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Dispositivo dell'art. 342 Codice Penale

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio(1), al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio(2), è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000(3).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato(4).

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi speciale rispetto alla generale previsione di oltraggio a pubblico ufficiale, dalla quale si differenzia per la qualità del soggetto passivo e con la quale condivide la tipologia di condotta incriminata ovvero l'offesa all'onore o al prestigio, laddove per onore s'intende l'insieme dell qualità morali di una persona e per prestigio la dignità e il rispetto dovuti a chi esercita pubbliche funzioni.
(2) L'espressione al cospetto del Corpo politico deve essere intesa nel senso che la condotta incriminata deve consumarsi alla presenza del collegio, costituito nei modi di legge e riunito per l'esercizio delle sue funzioni, anche se incapace a deliberare per mancanza del quorum.
(3) Il reato è stato depenalizzato, in quanto l’art. 11, comma 3, lett. a), della l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha previsto la pena della multa in luogo della precedente reclusione fino a tre anni.
(4) Il reato è stato depenalizzato, in quanto l’art. 11, comma 3, lett. b), della l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha previsto la pena della multa in luogo della precedente reclusione da uno a quattro anni.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto proteggere il prestigio degli organi e dei soggetti investiti di funzioni pubbliche.

Spiegazione dell'art. 342 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'onore, il prestigio, il decoro dei corpi amministrativi, politici e giudiziari.

Per “corpo” deve intendersi l'organo pubblico dello Stato o dell'Amministrazione statale inteso nell'integrità della sua composizione, mediante la quale esso normalmente funziona, oppure una rappresentanza dello stesso. Di conseguenza, risponde del delitto in questione solamente colui che usi espressioni offensive diretta all'organo medesimo nel suo complesso, mentre, se le offese sono dirette unicamente a persone facenti parte dell'organo, ovvero a singoli membri di esso, la condotta può tutt'al più integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 341 bis.

Il dolo consiste nella volontà di pronunciare la frase offensiva con la consapevolezza di ledere l'onore ed il prestigio del corpo, a nulla rilevando eventuali stati di risentimento o di reazioni emotive del soggetto cagionati da presunte ingiustizie subito.

Massime relative all'art. 342 Codice Penale

Cass. pen. n. 2804/2007

Qualora l'oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario venga consumato, come prevede l'art. 342, comma secondo c.p., con uno scritto diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, non è necessario che esso avvenga al «cospetto» di questi ultimi, cioè mentre essi si trovino nell'esercizio delle funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di oltraggio corporativo in relazione ad una lettera diretta ad un Presidente di sezione del Tar contenente affermazioni oltraggiose nei confronti dei magistrati della stessa sezione nonché del corpo giudiziario di appartenenza, a causa di una decisione assunta dal predetto collegio in pregiudizio dell'imputato).

Cass. pen. n. 4159/2000

In tema di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, è necessario che l'espressione oltraggiosa avvenga «al cospetto del corpo», e quindi sia rivolta a uno dei predetti consessi costituiti in collegio per l'esercizio delle relative funzioni. Non integra pertanto il reato l'offesa recata ai vigili urbani da chi, nel compilare il bollettino postale di versamento di una sanzione amministrativa inserisca nella causale di versamento la frase «rapina legalizzata».

Cass. pen. n. 7498/1998

Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'art. 342 c.p., è necessario che l'espressione oltraggiosa sia rivolta ad uno dei predetti consessi al «cospetto del corpo», cioè nel momento in cui essi si trovino riuniti nell'esercizio delle loro funzioni. (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato in questione da parte di un rappresentante sindacale che, alla presenza di tre vigili urbani prossimi a prendere servizio, aveva espresso l'opinione che l'intero corpo della polizia municipale fosse composto da ladri).

Cass. pen. n. 660/1997

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 342 c.p. (Oltraggio a un corpo politico amministrativo o giudiziario), per «corpo amministrativo» deve intendersi l'organo pubblico dello Stato o dell'amministrazione statale indiretta nell'integrità della sua composizione, mediante la quale esso normalmente funziona, oppure una rappresentanza dello stesso. Ne consegue che risponde del delitto in questione colui il quale usi espressioni offensive dirette all'organo medesimo nel suo complesso e al suo cospetto. Se, invece, dette espressioni sono rivolte a persone facenti parte dell'organo, cioè a singoli membri di esso, la condotta può integrare, ricorrendone gli altri elementi costitutivi, solo il reato di cui all'art. 341 c.p. (Oltraggio a un pubblico ufficiale), salva la possibilità del concorso formale tra i due reati ove, con un unico atto, sia arrecata offesa pure al corpo amministrativo.

Cass. pen. n. 9417/1994

In tema di oltraggio, la «presenza» del pubblico ufficiale, presupposto indefettibile del reato di cui all'art. 341 c.p., è concetto ben diverso dal «cospetto», richiesto dal reato di cui all'art. 342 c.p. La «presenza» richiesta dalla prima norma prescinde dal contatto fisico o anche semplicemente visivo ed è estesa ad un ambito spaziale tale da consentire al pubblico ufficiale la semplice possibilità di percepire l'espressione oltraggiosa. Essa va dunque ben oltre la possibilità di visione diretta e reciproca del soggetto attivo e di quello passivo espressa dal sostantivo «cospetto». Questo presuppone la contemporanea presenza, reciprocamente avvertita, nel medesimo luogo, fronte a fronte, del soggetto attivo e del corpo politico, amministrativo o giudiziario ovvero di una rappresentanza di esso, riuniti in forma propria e solenne, quale ad esempio, con riferimento ad un corpo di polizia, un picchetto d'onore, la banda musicale, un qualsiasi reparto organico schierato o adunato nel corso di una cerimonia o per l'adempimento di funzioni sue proprie, ipotesi di fatto queste ben diverse dalla presenza sparsa e dispersa tra la folla di diversi appartenenti al Corpo, come singoli comandati e impegnati in servizio d'ordine in un determinato luogo. Ne consegue che risulta violato il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.) nell'ipotesi che, tratto l'imputato a giudizio per rispondere del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale per aver profferito le parole «polizia boia assassina», in presenza di un soprintendente della Polizia di Stato e di agenti in servizio in una zona dello stadio, venga ritenuto il reato previsto dall'art. 342 c.p.

Cass. pen. n. 3606/1986

In tema di oltraggio ad un corpo amministrativo, politico o giudiziario il dolo consiste nella volontà di pronunciare la frase offensiva con la consapevolezza a ledere l'onore e il prestigio del corpo, a nulla rilevando un eventuale stato di risentimento o di reazioni emotive del soggetto, cagionato da presunte ingiustizie subite.

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