Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 294 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Attentati contro i diritti politici del cittadino

Dispositivo dell'art. 294 Codice Penale

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico(1), ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [Cost. 48, 49].

Note

(1) Per diritti politici s'intende l'insieme di facoltà giuridiche che spettano al singolo in conseguenza della sua condizione di cittadino e il cui esercizio gli permette di partecipare all'organizzazione e al funzionamento dello Stato. Quindi vi rientrano i diritti di elettorato attivo, di elettorato passivo, di associarsi in partiti politici, di rivolgere petizioni alle Camere, di esercizio dell'iniziativa legislativa e di referendum. La norma in esame si ricordi poi richiede la sufficienza del dolo generico, ma nel dolo rientra anche la consapevolezza della natura politica del diritto, che è dettata da norme extra-penali. Quindi l'errore sulla natura politica del diritto si traduce in un errore su norma extra-penale, rilevante ai fini dell'esclusione del dolo ex art. 47.

Ratio Legis

In origine tale disposizione era diretta a tutelare i diritti politici dei cittadini in chiave strumentale, ossia l'interesse dello Stato a far sì che i cittadini adempissero al dovere di partecipazione alla vita pubblica, nei casi in cui ciò era previsto. Con l'entrata in vigore della Costituzione, i diritti politici sono diventati fulcro della partecipazione democratica del singolo alla vita dello Stato, di conseguenza si può oggi affermare che tale norma sia diretta a tutelare l'interesse individuale, quindi non più statale, al libero esercizio dei diritti politici di cui è titolare.

Spiegazione dell'art. 294 Codice Penale

La norma tutela il bene giuridico rappresentato dai diritti politici del cittadino.

L'elemento materiale del reato consiste in una condotta esplicantesi in violenza, minaccia e inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà.

Diritti politici sono, nell'attuale sistema costituzionale, quelli che permettono al cittadino di partecipare all'organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province ed i Comuni, a quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate in una parte di territorio.

Per quanto il primo elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Per minaccia va intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, mentre per inganno qualsiasi condotta che, fraudolentemente, convinca il soggetto passivo ad esercitare in maniera difforme il proprio diritto politico, o a non esercitarlo affatto.

Da ultimo, va precisato che il delitto in oggetto è reato di evento, nonostante la rubrica faccia riferimento all'attentato, e pertanto il tentativo risulta configurabile.

Inoltre costituisce reato di natura sussidiaria, e quindi risulta destinato a cedere, in virtù del principio di specialità (art. 15), qualora ricorrano gli estremi di altri reati specificamente previsti in materia elettorale (ad es. art. 416 ter).

Massime relative all'art. 294 Codice Penale

Cass. pen. n. 42512/2022

Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., la condotta di colui che, con violenza o minaccia, ostacoli la raccolta di firme per un "referendum", impedendo la libera sottoscrizione da parte dei cittadini, in quanto tale azione impedisce il concreto esercizio del diritto costituzionalmente tutelato di partecipare all'organizzazione e al funzionamento dello Stato.

Cass. pen. n. 32174/2020

In tema di abuso d'ufficio, l'ingiustizia del danno può consistere anche nella lesione di diritti politici conseguente alla violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 20755/2018

Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., la condotta di chi, con violenza, minaccia o inganno, determini una persona eletta ad una carica pubblica a dimettersi, giacché detta condotta impedisce il concreto esercizio, da parte della medesima, del diritto elettorale passivo, che non si esaurisce nella mera partecipazione del cittadino all'elezione, ma si estende altresì al mantenimento della carica da parte di chi è risultato vincitore.

Cass. pen. n. 51722/2016

L'elemento oggettivo del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., consiste in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio dei diritti politici in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo, e non di qualsiasi manifestazione del pensiero che possa riguardare scelte politiche, il cui impedimento integra gli estremi della fattispecie generica e sussidiaria del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 294 cod. pen. con riferimento alla condotta violenta posta in essere dagli indagati nei confronti di soggetti appartenenti ad un comitato politico che procedeva ad un sondaggio tra i propri iscritti per la scelta del candidato per la carica di sindaco, qualificando come violenza privata tale azione di disturbo, che ricade sull'espressione della manifestazione del pensiero politico, funzionalmente preliminare alla scelta sul futuro esercizio del diritto politico).

Cass. pen. n. 11055/1993

La condotta del reato di attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.) consiste nella violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà. Diritti politici, nell'attuale assetto costituzionale, sono quelli che permettono al cittadino di partecipare all'organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province e i Comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio. Nel novero dei diritti politici rientra, pertanto, quello di elettorato passivo configurabile in riferimento alla carica di consigliere comunale. (Fattispecie connotata dalla minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, al fine di costringerlo a ritirare la candidatura, con la prospettazione del rigetto della domanda di assunzione, dallo stesso presentata, quale giardiniere del Comune).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 294 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Lidia B. chiede
venerdì 14/10/2016 - Lombardia
“Ho letto attentamente il documento degli AVV Palumbo e Bozzi, indirizzati al TAR del Lazio, circa i dubbi sulla correttezza del quesito referendario nella forma riportata sulla scheda. Vi chiedo: è possibile in materia adire la Magistratura Ordinaria ex Art. 294 c.p. anche con Esposto da parte di singolo cittadino elettore?”
Consulenza legale i 19/10/2016
Gli avv. Palumbo e Bozzi sono i firmatari del ricorso presentato al TAR Lazio sulla legittimità del quesito referendario del prossimo 4 dicembre per presunta violazione dell’art. 16 della legge n. 352/1970, il quale prevede espressamente che “Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?”.
Ad una prima lettura, il quesito che l’elettore troverà sulla scheda appare infatti in contrasto con tale prescrizione. Ad ogni buon conto, è attesa a giorni la risposta del TAR Lazio.

L’art. 294 c.p. punisce “chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà”.

La Cassazione ha in più riprese affermato come, per la configurabilità del delitto in questione, rilevi il “solo impedimento dell’esercizio dei diritti politici in senso stretto, vale a dire quelli che consentono al cittadino italiano di partecipare all’organizzazione e al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le regioni, le province e i comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio (C. Cass., sez. I, 21/4/2005 n. 17333). Inoltre, si ritiene la sussidiarietà di tale delitto rispetto ad altri reati: “il delitto di cui all'art. 294 c.p. è generico e sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale, dinanzi ai quali, qualora ne ricorrano gli estremi, è destinato a cedere in virtù del principio di specialità” (C. Cass., sez. I, 26/6/1989 n. 11835). In altre parole, qualora sia possibile configurare un diverso reato in materia elettorale, non sarà possibile procedere contro il delitto di cui all’art. 294 c.p., in quanto generico (ai sensi dell’art. 15 c.p., infatti, “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito” – c.d. principio di specialità in materia penale).
Ed ancora: “elemento essenziale per la configurazione materiale del reato di cui all’art. 294 c.p. è che l'impedimento di un diritto politico ovvero la determinazione dell'elettore ad esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà siano compiuti mediante inganno, ossia con un mezzo fraudolento che produca gli stessi effetti della violenza o della minaccia, cui è equiparato, in ordine all'idoneità ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell'esercizio di un diritto politico in modo contrario alla sua reale volontà (nella specie, è stato escluso che la suggestione possa ritenersi un mezzo fraudolento)” (C. Cass., sez. I, 26/6/1989 n. 11835).
Ciò premesso, non pare dunque possibile adire il giudice penale ai sensi dell’art. 294 c.p. oltre che per quanto sopra esposto, anche perché l’art. 294 c.p. configura un delitto perseguibile d’ufficio e non a querela di parte (in altre parole deve essere la Procura competente ad esercitare l’azione penale in tal senso).