Il lavoro si propone di dare un contributo diretto a ridisegnare la problematica attinente alla rilevanza del nesso di causalità in materia penale. Accertata l'insufficienza del solo paradigma condizionalistico, anche se sostenuto dal ricorso a "leggi scientifiche", si prefigge di integrare l'accertamento nomologico mediante il riferimento a criteri di valore. Si pone, dunque, l'esigenza di far riferimento ad una causalità normativa che consenta di operare una selezione, in... (continua)
Il problema dei comportamenti colposi di rilevanza penale, posti in essere in violazione delle regole cautelari e tali da determinare la lesione o la messa in pericolo di beni di primaria importanza, è affrontato in questo libro attraverso una disamina sintetica e aggiornata di tutte le principali questioni all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, sia su un piano generale, sia con specifico riferimento a determinati settori (come ad esempio la circolazione stradale, le... (continua)
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intenderee di volere (1); ma la pena è diminuita [169, 224 4, 223-227] (2).
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (3), [o dell'autorità maritale] (4).
(1) L'incapacità d'intendere e di volere del minore infradiciottenne ha carattere relativo, nel senso che va valutata con riferimento alla natura dell'illecito, al bene giuridico offeso e alla struttura della fattispecie criminosa, con la conseguenza che l'imputabilità di uno stesso soggetto può essere ritenuta esistente per alcuni reati ed esclusa per altri in considerazione della maggiore o minore avvertibilità del disvalore etico-sociale del reato.
Discusso è il problema del trattamento penale da riservare al minore ultraquattordicenne affetto da infermità parziale di mente [v. 89]. Secondo una parte della dottrina tale situazione determinerebbe senz'altro un caso di inimputabilità ex art. 98. La giurisprudenza, invece, seguita da altra parte della dottrina, ritiene compatibile il vizio parziale di mente con la minore età quando tale vizio venga ad innestarsi su un soggetto normalmente evoluto, con la conseguenza che il minore infraquattordicenne è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 89; solo nel caso in cui l'infermità mentale abbia determinato un ritardo nello sviluppo naturale del minore questi dovrà essere dichiarato inimputabile ai sensi dell'art. 98.
(2) La diminuente della minore età è ritenuta inapplicabile nei casi in cui il reo abbia iniziato la sua attività delittuosa prima del compimento del diciottesimo anno di età e l'abbia poi reiterata successivamente.
(3) Per la sostituzione della espressioni «patria potestà» con «potestà dei genitori», a seguito del nuovo diritto di famiglia, cfr. art. 146, l. 24-11-1981, n. 689.
(4) Cfr. nota (2) sub art. .
La norma in esame, riferendosi al minore ultraquattordicenne, non introduce alcuna presunzione, né di incapacità né di capacità, ma rimette al giudice l'accertamento della imputabilità del soggetto. Tale accertamento deve essere fondato non soltanto su elementi biopsichici, ma anche su fattori socio-ambientali (di disagio o privazione sociale).