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Articolo 224 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Minore non imputabile

Dispositivo dell'art. 224 Codice Penale

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228-232].

Se, per il delitto, la legge stabilisce [la pena di morte o](1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore [43] nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98 [227](2).

Note

(1) La pena di morte è stata abolita dal nostro ordinamento e sostituita con la pena dell'ergastolo (v. 17).
(2) A proposito di tali disposizioni è necessario fare delle osservazioni. In primo luogo, il concetto di pericolosità sociale del minore non imputabile ha ricevuto un particolare descrizione normativa dall'articolo 37, comma secondo, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, molto più ristretta di quella fino ad allora praticata. In secondo luogo, si ricordi che la Corte Costituzionale con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 della norme in esame in quanto prevedeva come obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero per almeno tre anni, in un riformatorio giudiziario. A tutt'oggi, dunque, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, in seguito alla entrata in vigore del D.P.R. di cui sopra.

Ratio Legis

Nelle intenzioni del legislatore la misura del ricovero in un riformatorio giudiziario risponde all'esigenza di favorire il reinserimento del minore nel contesto sociale.

Spiegazione dell'art. 224 Codice Penale

Ai sensi dell'art. 97, il minore che non abbia compiuto quattordici anni al momento del fatto non è imputabile, questo perché il legislatore ha posto una presunzione legale assoluta di mancanza di intendere e di volere nel proprio agire, o meglio, la mancanza di quella sufficiente maturità psicofisica per la quale il fatto possa ritenersi rimproverabile e quindi punibile. Allo stessa stregua viene considerato il minore di anni diciotto che abbia compiuto gli anni quattordici, qualora il giudice ritenga che non sia stata raggiunta (al momento del fatto) la sufficiente maturità psicofisica.

La misura di sicurezza in esame è dunque l'unico strumento che il legislatore ha riservato al minore non imputabile, stabilendo che, previo accertamento della pericolosità sociale, della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui ha vissuto, il giudice può disporre il ricovero in riformatorio giudiziario o la sottoposizione a libertà vigilata (art. 228).

La libertà vigilata non può essere invece disposta, con conseguente ricovero doveroso in riformatorio, nel caso in cui il minore abbia commesso un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

Come già chiarito (v. artt. 206 e 207), la Corte Costituzionale ha sancito il principio per il quale la pericolosità sociale del soggetto può essere nuovamente valutata dal giudice in ogni tempo, senza dover attendere il decorso del tempo minimo stabilito per ciascuna misura.

Massime relative all'art. 224 Codice Penale

Corte cost. n. 1/1971

È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. — l'art. 224 comma secondo c.p. nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14 il ricovero, per almeno 3 anni in riformatorio giudiziario. Situazioni diverse sono considerate in modo identico e la prescrizione di pericolosità, basata sull'id quod plerumque accidit, non ha fondamento rispetto al minore di anni 14 per cui, data la giovanissima età, la pericolosità rappresenta l'eccezione, sicché la obbligatorietà ed automaticità del ricovero non ha giustificazione. Resta ferma l'applicabilità del comma al minore fra i quattordici e i diciotto anni riconosciuto non imputabile. Non è fondata - in riferimento agli artt. 27 (finalità rieducative della pena), 30 (obbligo dello Stato di sostituirsi alla famiglia in caso di incapacità dei genitori) e 31 (protezione dell'infanzia e della gioventù) Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 comma secondo c.p. L'art. 27 Cost., attiene soltanto alle pene e non riguarda le misure di sicurezza. Ed i centri di rieducazione per minorenni, fra cui sono da annoverare i riformatori giudiziari, sono stati istituiti proprio per sostituire lo Stato alla famiglia nella funzione educativa mentre l'inidoneità dei centri stessi allo scopo riguarda la concreta organizzazione degli stessi, ad opera della pubblica amministrazione postulando, in ultima analisi, l'intervento del legislatore.

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