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Casualità e imputazione oggettiva

Collana: Nuove ricerche di scienze penalistiche
Pagine: 416
Data di pubblicazione: aprile 2011
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Categorie: Colpevolezza

Il lavoro si propone di dare un contributo diretto a ridisegnare la problematica attinente alla rilevanza del nesso di causalità in materia penale. Accertata l'insufficienza del solo paradigma condizionalistico, anche se sostenuto dal ricorso a "leggi scientifiche", si prefigge di integrare l'accertamento nomologico mediante il riferimento a criteri di valore. Si pone, dunque, l'esigenza di far riferimento ad una causalità normativa che consenta di operare una selezione, in... (continua)


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Dispositivo dell'art. 87 Codice Penale

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendereo di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa (1).

Note

(1) È discusso quale sia il titolo di responsabilità cui è sottoposto il soggetto che commette un reato in stato di incapacità preordinata d'intendere e di volere: secondo parte della dottrina si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto fondata sul semplice nesso di causalità in forza del quale colui il quale determina una situazione dalla quale scaturisce un evento lesivo, deve rispondere dell'evento medesimo (causa causae est causa causati). La dottrina prevalente ritiene, invece, che si tratti di responsabiltà per dolo, in quanto fondata sulla rappresentazione e volizione sia della condotta atta a determinare lo stato d'incapacità, che della condotta di vera e propria esecuzione del reato. A tal fine è però necessario che il fatto criminoso concretamente realizzato sia omogeneo a quello inizialmente programmato: in caso contrario il soggetto può essere ritenuto responsabile solo se ricorrono gli estremi della preterintenzione ovvero della colpa [v. 42 3]. Qualora, poi, ricorra un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato trovano applicazione le figure dell'aberratio ictus o delicti [v. 82-83].


Ratio Legis

La ratio della norma si riallaccia al concetto delle actiones liberae in causa, elaborato dalla teologia morale con riferimento alle condotte peccaminose poste in essere in mancanza di una libera volontà, ma riconducibili ad un precedente atto di volontà del soggetto, il quale aveva il potere di porsi o di non porsi in stato d'incapacità.
È, tuttavia, discusso quale sia la portata della disposizione in esame: secondo alcuni autori essa non costituisce un'eccezione alle regole generali in quanto lo stato d'incapacità preordinato rientra nell'attività esecutiva del reato. In altri termini si realizza una situazione analoga a quella prevista nell'art. 86 con la sola differenza che il soggetto si serve di se stesso per eseguire il reato.
Secondo la dottrina prevalente l'art. 87 assume il carattere di norma estensiva della punibilità (similmente agli artt. 56 e 110) in quanto consente di punire un'attività che non può dirsi già esecutiva del reato.
Esemplificazioni del principio generale sancito nell'art. 87 si rinvengono nell'ipotesi di ubriachezza preordinata [v. 92] e di uso preordinato di stupefacenti [v. 93].

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