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Articolo 87 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Stato preordinato d'incapacitą di intendere o di volere

Dispositivo dell'art. 87 Codice Penale

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa(1).

Note

(1) La dottrina si è diversamente pronunciata in merito al titolo di responsabilità del soggetto che commette un reato in stato di incapacità preordinata d'intendere e di volere. Sebbene si registri un orientamento che riconosce qui un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la maggior parte degli autori propende per riconoscervi una responsabilità per dolo, in quanto sussiste nell'agente, sin dal primo momento, una chiara e recisa coscienza e volontà della condotta diretta a commettere il reato.

Ratio Legis

La norma viene tradizionalmente considerata come un forma di actio libera in causa, concetto elaborato dalla teologia morale ed indicante le condotte peccaminose poste in essere in mancanza di una libera volontà, ma riconducibili ad un precedente atto di volontà del soggetto, il quale aveva il potere di porsi o di non porsi in stato d'incapacità. Secondo la dottrina prevalente, il legislatore avrebbe qui voluto introdurre una norma estensiva della punibilità, che consente di punire un'attività che non può dirsi già esecutiva del reato.

Brocardi

Actiones liberae in causa

Spiegazione dell'art. 87 Codice Penale

La norma in oggetto disciplina le fattispecie in cui un soggetto si mette volontariamente in uno stato d'incapacità di intendere e di volere (art. 85) per prepararsi una scusa (in quanto appunto l'incapacità determina normalmente la non punibilità), o per rimuovere i propri freni inibitori rispetto alla commissione di un reato.

Dato che, come detto, di norma l'incapacità rende il soggetto non punibile, al fine di spiegarne la responsabilità viene sovente fatto ricorso al concetto di actiones liberae in causa, facendo retrocedere il giudizio in merito alla rimproverabilità al momento in cui si è volontariamente reso incapace.

Il rimprovero penale deriva dunque dal fatto che il soggetto si è colpevolmente messo in stato di incapacità.

Il principio delle actiones liberae in causa trova diretta applicazione anche nell'ubriachezza preordinata (art. 92) e nell'uso preordinato di stupefacenti (art. 93).

Per quanto concerne l'ipotesi di delitto tentato (art. 56), vi è chi ritiene che esso sia configurabile solamente in caso di atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato programmato, senza dare quindi alcun peso allo stato preordinato di incapacità, mentre altri sostengono che il tentativo si possa configurare già nel caso di atti preparatori diretti a causare lo stato di incapacità (ovviamente in questo caso all'accusa competerebbe un arduo onere probatorio in merito alla volontà del soggetto di commettere in seguito un delitto).

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