La seconda edizione del primo volume del Commentario sistematico al Codice Penale rispetta l’assetto con cui venne pensata ed attuata la prima edizione, dedicata a esaminare i temi fondamentali che scaturiscono dalla specificità delle norme penali rispetto a quelle appartenenti agli altri rami dell’ordinamento. Poiché, tuttavia, negli ultimi quattro anni la materia della legge penale ha conosciuto innovazioni molteplici e significative, sia a livello legislativo... (continua)
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47 3] (1) (2).
(1) La norma in esame è stata oggetto di profonde critiche da parte della dottrina. Essa, infatti, nella sua formulazione originaria escludeva in via assoluta che l'ignoranza (cioè assenza di rappresentazione di una data realtà) ovvero l'errore (cioè divergenza tra rappresentazione soggettiva e realtà oggettiva) in relazione alla legge penale potessero essere causa di esclusione della responsabilità penale. Senonché, una soluzione così rigorosa in ordine al problema della c.d. coscienza dell'antigiuridicità del fatto, cioè la consapevolezza del disvalore penale della propria condotta, è apparsa in contrasto con il principio di colpevolezza sancito nell'art. 27 Cost., soprattutto dove si acceda ad una concezione normativa della colpevolezza [v. 42] intesa come rimproverabilità del soggetto per l'atteggiamento antidoveroso della volontà. Ed, infatti, la possibilità di muovere un rimprovero postula la conoscenza o, quanto meno, la possibilità di conoscenza dell'antigiuridicità del fatto. Ciò soprattutto in relazione agli illeciti penali rientranti nella categoria dei reati di mera creazione legislativa. Ed infatti, per i c.d. delitti naturali il cui disvalore è sentito a livello sociale prima ancora che legale (es.: omicidio), può essere sufficiente, ai fini della colpevolezza di un soggetto, la coscienza dell'antisocialità del fatto. Senonché, tale coscienza è esclusa in tutti quei casi in cui esista uno scarto tra illiceità reale e illiceità legale cioè tra ciò che è percepito come illecito dalla coscienza sociale e ciò che è considerato illecito dal legislatore, come avviene per i reati di mera creazione legislativa (es.: reati finanziari). In tali ipotesi si viene a creare una stretta correlazione tra colpevolezza e coscienza dell'antigiuridicità del fatto e si sente l'esigenza di un'attenuazione del principio dell'irrilevanza assoluta dell'ignoranza della legge penale.
L'inadeguatezza dell'art. 5 è stata avvertita oltre che dalla dottrina, dalla giurisprudenza, che attraverso il ricorso al principio della buona fede in materia contravvenzionale, vi ha apportato dei temperamenti in via interpretativa. Ed, infatti, limitatamente ai reati contravvenzionali si è riconosciuta efficacia scusante all'ignorantia legis ogni qualvolta questa fosse determinata da circostanze estrinseche (es.: abituale tolleranza del comportamento) capaci di suscitare nel soggetto il convincimento della liceità del comportamento tenuto.
Le istanze dottrinali e giurisprudenziali sono state avvertite ed accolte dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 24-3-1988, n. 364 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». Con questa pronuncia la Corte ha arricchito il sistema di imputazione soggettiva dell'illecito penale: ed infatti, affinché il soggetto possa considerarsi colpevole è ora necessario un elemento ulteriore costituito dalla possibilità di conoscenza della norma penale. Secondo il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale, il generale principio di solidarietà sancito nell'art. 2 Cost. pone a carico di ciascun consociato un dovere strumentale di informazione e conoscenza della legge penale. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis (S.U. Cass., 8154/94). Ne consegue che il soggetto deve considerarsi responsabile ogni qualvolta l'ignoranza della legge penale derivi dalla violazione di quel dovere di informazione; non così, invece, qualora, pur adempiendo al proprio dovere di informazione, il soggetto non acquisisca la consapevolezza dell'illiceità di un dato comportamento e si tratti, perciò, di ignoranza inevitabile, cioè insuperabile da chiunque altro si fosse trovato nella situazione in cui l'agente modello ha operato (es.: può ritenersi scusabile l'ignoranza dell'extracomunitario il quale, come ambulante, venda degli accendini, senza sapere di porre in essere dei reati finanziari). L'errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza inevitabile, è configurabile solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato.
L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale (Cass. 6175/95).
I contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i chiarimenti forniti dall'autorità competente, i provvedimenti amministrativi che consentono attività vietate, vanno valutati, ai fini della scusabilità dell'errore, alla stregua delle caratteristiche personali dell'agente, cioè del suo livello di cultura o di socializzazione, del suo livello professionale etc. (Cass. 14203/90).
Le fonti di errore incolpevole indicate dalla Corte riecheggiano i criteri già suggeriti dalla giurisprudenza in tema di buona fede nelle contravvenzioni: «le assicurazioni erronee di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare», l'esistenza di «precedenti giudizi assolutori» etc. Nessuna rilevanza è invece attribuita all'errore comune non condiviso dall'agente in ragione delle particolari conoscenze e abilità possedute.
Per l'ipotesi di dubbio sull'illiceità del fatto la Corte Costituzionale distingue il dubbio soggettivamente invincibile, in presenza del quale il soggetto deve astenersi dall'azione, e il dubbio oggettivamente irrisolvibile (qualora l'illiceità si riferisca sia al compimento che al non compimento dell'azione), in presenza del quale il soggetto non potrà essere assoggettato ad alcun rimprovero.
(2) Non è agevole distinguere l'errore sulla legge penale di regola irrilevante ex art. 5 dall'errore su legge diversa da quella penale rilevante in presenza delle condizioni indicate dall'art. 47, c. 3. Sul problema si rinvia alla trattazione dell'art. 47.
La norma in esame (sia pure con i temperamenti introdotti dalla Corte Costituzionale) accoglie il principio di origine romanistica secondo cui ignorantia legis non excusat. Diverso è tuttavia, il fondamento di tale principio nelle moderne codificazioni: la sua ratio originaria era, infatti, ravvisata in una presunzione di conoscenza della legge da parte dei soggetti facenti parte di una determinata comunità. Oggi una tale presunzione è del tutto illusoria posta l'enorme produzione e variabilità della legge. Ecco perché il fondamento del principio in esame è stato ravvisato essenzialmente in esigenze di natura politica quali l'affermazione dell'incondizionata prevalenza della legge e degli interessi pubblici da essa rappresentati, rispetto ad una più puntuale valutazione delle condizioni personali che ne abbiano accompagnato la violazione.
Alla luce dell'intervento correttivo della Corte Costituzionale potrebbe, però, giungersi ad una revisione anche del fondamento dell'art. 5 c.p.: posta la rilevanza della possibilità di conoscenza della legge penale, la base della norma può essere oggi ravvisata nel dovere di conoscenza della legge, quale dovere strumentale rispetto al dovere primario di osservanza della legge stessa.
L'opera offre un panorama completo, dommatico e giurisprudenziale, della tradizionale prima parte di un Trattato di Diritto Penale, ma che, per struttura, si pone come un testo "autonomamente" fruibile e comunque destinato ad uno studio approfondito della legge penale, e quindi non solo dei principi costituzionali che ne regolano genesi, formulazione, vicende, ambiti operativi, destinatari, rapporti logico-strutturali tra norme, ma anche dei numerosi istituti, categorie e situazioni... (continua)