Il presente studio osserva un problema cruciale del processo penale: come preparare un dibattimento in contraddittorio che si ispiri all'idea del giusto processo. Dunque, non la fase degli atti preliminari al dibattimento in senso descrittivo o organizzativo, bensì come punta di iceberg di una più ampia attività preparatoria svolta anche in altre fasi. Spesso vengono trascurati alcuni aspetti essenziali della realtà processuale, riconosciuti invece dall'art. 111... (continua)
L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)
E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)
Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.
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1. Per l'esamedei periti[220 ss.] e dei consulenti tecnici[225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili (1).
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio [190 2, 499 5] (2).
(1) Il richiamo alla disciplina dell'esame testimoniale in quanto applicabile pone alcuni problemi. Si è visto (art. 497) che il teste pronuncia una formula che lo impegna a dire la verità. Per quanto riguarda il perito, provvede l'art. 226. Nessuna norma, invece, prevede analoga formalità per il consulente tecnico. Se può ritenersi che quello nominato dall'imputato non sia tenuto, in quanto assunto con funzioni difensive, a rendere il proprio ufficio anche contro colui che gli ha conferito l'incarico, non pochi motivi di perplessità sorgono con riferimento al consulente del P.M., atteso che quest'ultimo, parte pubblica, è tenuto a non nascondere circostanze favorevoli all'imputato (e di tale dovere è partecipe anche il suo consulente). E si tenga presente che la disciplina non cambia neanche nella particolare ipotesi di cui all'art. 360, che configura una sorta di incidente probatorio consensuale. Pur con la problematicità che la soluzione comporta, va notato che a giudizio di varie Corti di merito (Trib. Torino, 8-6-1990; Trib. Venezia, 10-7-1990; Trib. Torino 20-3-1991; C. Ass. Rovigo 28-12-1992) il consulente deve prestare il c.d. giuramento, come un qualsiasi teste.
L'articolo in esame riconosce, dunque, ai consulenti tecnici di cui le parti abbiano chiesto l'ammissione ed il giudice l'abbia accolta sostanziale qualità di testimone. Ne consegue che il giudice può dedurre elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre apposita perizia, quando con adeguata motivazione il medesimo giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dai consulenti privi di incertezze e basati su argomentazioni logiche e convincenti, nonché scientificamente corrette (Cass. II, sent. 3383 del 10-4-97).
(2) Si è già sottolineato (sub art. 499) come in seguito alla l. 63/2001, anche durante l'esame testimoniale (art. 499) il presidente ordina, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. Per i periti e i consulenti la legge dispone direttamente in tal senso, autorizzando non solo la consultazione di scritti propri, ma anche di altri: gli stessi, ove ritenuto utile ed opportuno, possono acquisirsi al fascicolo dibattimentale.