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Articolo 598 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

Dispositivo dell'art. 598 bis Codice di procedura penale

1. (1)La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545 bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti(3).

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori(3).

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603(2).

4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo(3).

4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545 bis, in quanto applicabili(3).

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 34, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Nel caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 del c.p.p., la norma prevede l'obbligatorietà della partecipazione delle parti all'udienza.
(3) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha modificato il comma 2 e introdotto i commi 1-bis, 4-bis e 4-ter.

Ratio Legis

A fini di efficienza e di accelerazione, il legislatore ha stabilito che, di norma, il giudizio di appello venga celebrato in camera di consiglio con udienza non partecipata. Tuttavia, la norma in esame disciplina ipotesi particolari in cui il giudizio di impugnazione si svolge con la partecipazione delle parti.

Spiegazione dell'art. 598 bis Codice di procedura penale

L’art. 598-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) prevede che, di regola, il giudizio di appello si svolga in camera di consiglio con udienza non partecipata. Tuttavia, la norma prevede anche delle eccezioni.

Il comma 1 stabilisce che, di regola, il giudizio di appello si svolga in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti.

In questo caso, fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. La Corte d’appello giudica – in camera di consiglio e senza la partecipazione delle parti – sui motivi, sulle richieste e sulle memorie. Il provvedimento emesso è depositato in cancelleria al termine dell’udienza e il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 del c.p.p..

Il comma 2 prevede una prima eccezione alla regola dell’udienza non partecipata. Infatti, è possibile la partecipazione delle parti su richiesta delle stesse. Difatti, l’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. Nel caso di appello del pubblico ministero, la richiesta è proposta dal procuratore generale. La parte privata può presentare la richiesta solo a mezzo del difensore.

La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’art. 601 del c.p.p. o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. Una volta proposta, la richiesta è irrevocabile.

Quando la richiesta è ammissibile, la Corte dispone l’udienza partecipata e indica se il giudizio di appello si svolgerà con le forme dell’udienza pubblica o in camera di consiglio a norma dell’art. 127 del c.p.p..

Ancora, i commi 3 e 4 prevedono altre due eccezioni alla regola dell’udienza non partecipata. In questo caso, la partecipazione delle parti è disposta d’ufficio dal giudice:
  • quando le questioni sottoposte al giudice di appello sono rilevanti, è il giudice stesso può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, indicando se l’appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio con le forme dell’art. 127 c.p.p.;
  • in ogni caso, il giudice di appello deve disporre d’ufficio la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 del c.p.p..

Inoltre, l’art. 598-bis c.p.p. è stato modificato dal c.d. Correttivo alla Cartabia (d.lgs. n. 31 del 2024), il quale ha introdotto i commi 1-bis, 4-bis e 4-ter per coordinare le modalità di applicazione delle pene sostitutive previste dall’art. 545 bis del c.p.p. nel giudizio di appello.

Il comma 1-bis stabilisce che, nell’ipotesi di decisione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, fino a quindici giorni prima dell’udienza (ossia, il termine entro cui è possibile presentare motivi nuovi e memorie), l’imputato può esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’art. 53 della L. n. 689 del 1981 (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo o pena pecuniaria sostitutiva).

Invece, il comma 4-bis prevede che, nei casi di udienza partecipata, l’imputato può esprimere il consenso espresso sino alla data dell’udienza.

In entrambe i casi, si aprono due diversi scenari:
  • il giudice di appello, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, decide immediatamente e sostituisce la pena detentiva;
  • se non può decidere immediatamente, il giudice sospende il processo e fissa un’apposita udienza entro sessanta giorni, avvisando le parti e l’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). Il giudice provvede anche ad acquisire le informazioni, i documenti e gli atti indicati dal comma 2 dell’art. 545 bis del c.p.p.. In tal caso, salvo diversa disposizione del giudice, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.

Infine, a norma del comma 4-ter, quando viene applicata una pena detentiva fino a quattro anni per effetto della decisione sull’impugnazione, il giudice sostituisce la pena detentiva se ritiene che ci siano i presupposti.

Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, il giudice deposita il dispositivo in cancelleria e assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Anche qui, si aprono due diversi scenari:
  • se il consenso dell’imputato è acquisito ed è possibile decidere immediatamente, il giudice o sostituisce la pena detentiva ed integra il dispositivo oppure conferma il dispositivo di condanna alla pena detentiva (in ogni caso, il giudice provvede al deposito che equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 c.p.p.);
  • se il consenso dell’imputato è acquisito ma non è possibile decidere immediatamente, il giudice sospende il processo e fissa un’apposita udienza entro sessanta giorni, avvisando le parti e l’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) e provvedendo ad acquisire le informazioni, i documenti e gli atti indicati dal comma 2 dell’art. 545-bis c.p.p.. Salvo diversa disposizione del giudice, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.

Nei casi di udienza con la partecipazione delle parti, si osserva l’545-bis c.p.p. in quanto applicabile.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In attuazione dei criteri di cui alla legge delega, si introducono disposizioni che incidono sulle forme di trattazione del giudizio di appello e sul concordato sui motivi di appello. Vengono apportate modifiche finalizzate al risparmio di risorse giudiziarie e all’abbattimento dei tempi del processo, incentivando sia la celebrazione dell’appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente scritto, che la definizione del giudizio di secondo grado con il concordato.


Le forme di trattazione dell’appello con rito camerale “non partecipato” vengono disciplinate dal nuovo art. 598 bis c.p.p., con modalità simmetriche rispetto al rito davanti alla Corte di cassazione di cui all’art. 611 c.p.p., secondo la seguente cadenza temporale calcolata a ritroso dall’udienza: quindici giorni per le richieste del procuratore generale e per le memorie e richieste scritte delle altre parti, nonché per i motivi nuovi e la richiesta di concordato; cinque giorni per le memorie di replica, termini il cui tassativo rispetto garantisce un funzionamento efficiente del nuovo rito cartolare.


Il termine di quindici giorni prima dell’udienza costituisce uno snodo processuale fondamentale, anche in considerazione della previsione innovativa che entro tale termine debba essere presentata la richiesta di concordato a pena d’inammissibilità.
L’altro snodo processuale è costituito dal termine di quindici giorni dalla ricezione del decreto di citazione in giudizio, entro il quale deve essere presentata a pena d’inammissibilità la richiesta di partecipazione all’udienza dell’appellante o, comunque, dell’imputato o del suo difensore.


Il regime del comma 2 del nuovo art. 598 bis c.p.p. è pertanto coerente con l’impostazione sistematica del codice che colloca le scelte sul rito a valle degli atti propulsivi del procedimento.
Resta invece affidata alle “prassi virtuose” l’eventuale soluzione di far precedere la citazione in giudizio da un “interpello”, ove ritenuto utile ai fini di una più ordinata calendarizzazione delle udienze.


Considerata la dialettica anticipata e scritta imposta dal rito “non partecipato”, vengono ampliati a quaranta giorni i termini dilatori (oggi di venti giorni) concessi per comparire e per la notifica dell’avviso d’udienza ai difensori, ai sensi dell’art. 601, commi 3 e 5, c.p.p.

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