Testi per approfondire questo articolo

L'appello penale nelle dinamiche giurisprudenziali

Collana: Il diritto presente
Data di pubblicazione: dicembre 2009
Prezzo: 34 -10%34 €
Categorie: Appello

Il volume analizza l'istituto dell'appello nel nostro ordinamento processuale penale, soffermandosi sulle novità normative e sulle declaratorie d'incostituzionalità che negli ultimi anni ne hanno mutato la fisionomia. Dopo una breve disamina dei principi vigenti nel nostro sistema impugnatorio, l'opera ricostruisce le singole fasi nelle quali si articola il giudizio di appello, alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e dei più autorevoli... (continua)

La pratica del processo penale. Vol I: I procedimenti speciali - Le impugnazioni - Il processo penale minorile - Accertamento della responsabilità degli enti

Editore: CEDAM
Pagine: 546
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 60 -10%60 €

Si tratta di un mini-trattato in di 3 volumi, su tutto il processo penale, scritto ad una sola mano: quella di Giorgio Spangher, professore ordinario e giurista di fama nazionale.

Un'analisi delle regole procedurali. Dunque una ricognizione del rito penale in chiave espositiva, con i contrappunti degli orientamenti del c.d. «diritto vivente» delle Sezioni Unite.

Da qui il titolo del mini-trattato: 'Pratica', del processo penale.

Argomenti trattati nel PRIMO... (continua)

Le impugnazioni

Editore: UTET
Collana: Giuris. sistematica dir. penale process.
Data di pubblicazione: dicembre 2005
Prezzo: 90 -10%90 €
Categorie: Appello
Argomenti trattati: l'impugnabilità oggettiva; l'impugnabilità soggettiva; la dinamica generale delle impugnazioni; l'appello; il ricorso per Cassazione; il giudicato penale; la riparazione dell'errore giudiziario; il "diritto" del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005. (continua)
L' appello nel processo penale

Editore: Giuffrè
Collana: Quaderni di Cassazione penale
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 28 -10%28 €
Categorie: Appello

Sommario

L'appello nella sua evoluzione storica - Le impugnazioni come rimedi giuridico-processuali - Appellabilità oggettiva e soggettiva - L'interesse a impugnare - Requisiti e presentazione dell'atto di impugnazione - Effetti dell'impugnazione e inammissibilità - Il giudice di appello: poteri di cognizione e di decisione - Lo svolgimento del giudizio di appello - Le impugnazioni per gli interessi civili.

(continua)

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Dispositivo dell'art. 597 Codice di Procedura Penale

1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (1).
2. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna [533], il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento [529-532], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata (2);
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici (3), salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado (4).
4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita (5).
5. Con la sentenza possono essere applicate (6) anche di ufficio la sospensione condizionale della pena[c.p. 163], la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale[c.p. 175] e una o più circostanze attenuanti [c.p. 62, 62bis]; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazionea norma dell'articolo 69 del codice penale (7).

Note

(1) È la positiva affermazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, che delimita l'ambito cognitivo del giudice di appello, in relazione ai capi o punti della sentenza oggetto di specifica contestazione nell'atto di gravame. Occorre, tuttavia, precisare che il giudice d'appello può esaminare anche capi della sentenza che, ancorché non investiti dai motivi di gravame, siano legati con un vincolo di connessione logico-giuridica con le parti effettivamente impugnate. La preclusione derivante dall'effetto devolutivo non riguarda, in ogni caso, le argomentazioni o le questioni di diritto prospettate a sostegno del gravame, atteso che il giudice di appello può accogliere l'impugnazione sulla base di considerazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (Cass. S.U., sent. 4.1.1996, n. 1), oppure confermare la decisione del primo giudice in virtù di argomentazioni differenti.

(2) L'effetto devolutivo dell'appello promosso dal P.M. avverso le sentenze di proscioglimento è pieno, essendo il giudice di appello legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza non oggetto di specifica censura.

(3) Sul principio del divieto della reformatio in peius, qui recepito, sussistono divergenze interpretative. Parte della giurisprudenza ritiene che il divieto si riferisca non soltanto al risultato finale, bensì a tutti i singoli elementi con cui viene determinata la pena finale, ivi compresi la pena base e l'aumento per la continuazione. Per altro orientamento, invece, il divieto opera unicamente in relazione alla pena complessivamente stabilita e non sui singoli elementi che contribuiscono alla formazione del trattamento sanzionatorio: il giudice di secondo grado potrà, dunque, correttamente ricalcolare l'aumento per la continuazione, o assegnare maggiore gravità ad un fatto, purché l'esito finale non infranga il principio qui statuito.

(4) Si ritiene che il giudice di appello non possa, qualificando diversamente il nomen juris del reato, annullare la sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al P.M. in quanto ciò potrebbe consentire l'aggiramento del divieto della reformatio in pejus potendo il nuovo giudizio condurre ad un risultato più sfavorevole per l'imputato appellante.

(5) La statuizione di questo precetto comporta che il venir meno di uno non possa essere compensato con l'aumento corrispondente di altro elemento costitutivo dello stesso vincolo. La diminuzione, inoltre, in tanto è possibile in quanto, ovviamente, non sia stato già irrogato il minimo edittale della pena.

(6) Trattasi di mera facoltà del giudice e non di un obbligo, per cui in caso di mancata applicazione non vi è necessità di motivazione.

(7) La possibilità, per il giudice di appello, di effettuare «quando occorre» il giudizio di comparazione tra circostanze, è strettamente collegato e subordinato all'esercizio del potere di affermare, anche d'ufficio, la sussistenza di una o più circostanze attenuanti. Al di fuori di tale ipotesi deve escludersi che la norma attribuisca al giudice di appello l'ulteriore ed autonomo potere di valutare nuovamente e modificare d'ufficio il giudizio di comparazione già effettuato dal primo giudice e non impugnato.


Ratio Legis

Conseguita dall'imputato una determinata posizione a lui favorevole, non può, in difetto d'impugnazione del Pubblico Ministero, emettersi una qualsivoglia pronuncia che modifichi in senso peggiorativo tale posizione: è questo il significato del divieto di reformatio in peius. È un principio di carattere generale, di fondamentale importanza a garanzia dell'imputato, applicabile a tutte le impugnazioni, anche al giudizio di rinvio.

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