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Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina [vol. 3.1]
Artt.59-84. Il reato: Le circostanze del reato. Il concorso di reati

Editore: Giuffrè
Collana: Rassegna codice penale
Data di pubblicazione: ottobre 2010
Prezzo: 62 -10%62 €

La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)


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Dispositivo dell'art. 62 Codice Penale

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (1);
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (2);
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza (3);
4) l'avere nei delitti contro il patrimonio (4), o che comunque offendono il patrimonio (5), cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro (6), l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità (7) (8);
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con la azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa (9);
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimentodi esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (10) (11) (12) (13) (14) (15).

Note

(1) Sono di particolare valore morale e sociale quei motivi che non solo godono dell'approvazione della coscienza comune, ma risultano altresì apprezzabili sotto il profilo etico o sociale. La circostanza ha carattere soggettivo, concernendo l'intensità del dolo. Secondo alcuni l'attenuante ricorre, ad esempio, in caso di eutanasia. La giurisprudenza ha escluso l'applicazione dell'attenuante nei seguenti casi: causa d'onore (Cass. I, 8-2-88); necessità di sopperire ai bisogni familiari (Cass. IV, 17-8-89); movente della gelosia (Cass. V, 4-7-91); motivo politico animato da finalità eversive o terroristiche (Cass. I, 14-7-89); ritorsione e vendetta (Cass. VI, 18-11-88).

(2) Tale circostanza attenuante avente natura soggettiva, ricorre sotto la definizione di provocazione. Essa consta di due elementi essenziali: l'uno, soggettivo, inerisce allo stato d'ira, che determina nell'agente un impulso emotivo incontrollabile, fonte della condotta criminosa; l'altro, oggettivo, è relativo al fatto ingiusto altrui che tale stato emotivo ha determinato nell'autore del reato. L'ingiustizia del fatto, che deve essere oggettivamente riscontrabile, è tale non solo sotto il profilo strettamente giuridico, ma anche per quanto concerne il rispetto delle regole della civile convivenza.
Tali elementi, oltre che logicamente, sono legati anche sotto il profilo cronologico: non si richiede tuttavia che tra di essi vi sia un legame di immediatezza, potendo intervenire la reazione dell'agente anche dopo un intervallo di tempo più prolungato, purché ciò non spezzi la relazione con l'ingiusto comportamento del provocatore. L'attenuante in parola non è stata riconosciuta nei seguenti casi: nel reato di rissa (Cass. I, 14-12-92); a favore di chi ha patito l'interruzione di una relazione sentimentale (Cass. I, 19-12-84); a favore di chi s'è visto rifiutare la proposta di regolarizzare, mediante il matrimonio, in un'unione di fatto (Cass. I, 19-1-87); a favore di chi abbia dato origine all'altrui provocazione con un proprio comportamento ingiusto o in caso di reciproche provocazioni (Cass. I, 24-10-96).
È stata, invece, riconosciuta nei seguenti casi: infedeltà coniugale (Cass. I, 4-12-92); mancato adempimento di un'obbligazione in relazione al modo della sua esteriorizzazione (Cass. I, 7-3-88).

(3) La circostanza in esame, che riveste natura soggettiva, esprime la situazione in cui taluno abbia commesso il fatto per la suggestione di una folla in tumulto, purché tra la moltitudine tumultuante e la condotta dell'agente vi sia uno stretto legame causale. Ciò vale anche per coloro che della folla in tumulto siano i capi o gli organizzatori.

(4) V. 61 nota .

(5) V. 61 nota .

(6) V. 61 nota .

(7) Il n. 4 è stato così sostituito dall'art. 2, l. 7-2-1990, n. 19.

(8) La circostanza, avente natura oggettiva, è simmetrica rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7; tale simmetria è il frutto dell'estensione effettuata dalla legge 19/1990 anche ai delitti determinati da motivi di lucro.

(9) L'attenuante descritta dal presente numero, che riveste natura oggettiva, richiede che la vittima del reato ponga in essere una condotta volontaria che si inserisca quale antecedente causale dell'evento, nella serie delle cause determinatrici del fatto.

(10) Per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è prevista dall'art. 4 del d.l. 15-12-1979, n. 625, conv. con modif. nella l. 6-2-1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) una speciale circostanza attenuante: «Art. 4. -- Per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto dall'art. 289 bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto».
Tale articolo non si applica quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 3, l. 29-5-1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) che così dispone: «Art. 3. Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione. -- Salvo quanto disposto dall'articolo 289bis del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.
Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.
Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15».
Cfr. anche l'art. 2 della stessa legge (Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione), che così dispone: «Salvo quanto disposto dall'articolo 289bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale.
Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15».
L'art. 2 della l. 18-2-1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo) prevede, per coloro che hanno definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo la commutazione della pena dell'ergastolo in trenta anni di reclusione e una diminuzione da un quarto alla metà della pena detentiva a seconda del tipo di reato.

(11) Per il concorrente che si dissoci nei delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289bis c.p.) ovvero a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) qualora il contributo fornito sia di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata, l'art. 6 del d.l. 15-1-1991, n. 8 conv. in l. 15-3-1991 n. 82 (Nuove misure in materia di sequestri di persona) prevede una ulteriore diminuzione di pena, rispetto a quelle previste ai commi 4 dell'art. 289bis e 4 e 5 dell'art. 630, in misura non eccedente un terzo.

(12) Cfr. anche l'art. 8, d.l. 13-5-1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata) conv. in l. 12-7-1991, n. 203, come modificato ex l. 13-2-2001, n. 45, il quale prevede che l'imputato del delitto di cui all'art. 416bis c.p. ovvero di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, il quale si dissoci adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ed aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori dei reati possa godere della pena della reclusione da 12 a 20 anni invece dell'ergastolo e negli altri casi di una diminuzione della pena da un terzo alla metà.

(13) Attenuanti specifiche sono previste dagli artt. 73, c. 7, e 74, c. 7, del d.P.R. 9-10-1990, n. 309 in materia di sostanze stupefacenti per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(14) L'attenuante, avente natura soggettiva, inerisce al c.d. ravvedimento operoso. Tale circostanza ricomprende due distinte ipotesi, non suscettibili, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, di applicazione congiunta.
Essa postula che l'autore di un reato, una volta che questo sia consumato, si ravveda e si attivi operosamente al fine di riparare il danno commesso, ovvero cerchi di eliminare o rendere meno gravi le conseguenze del fatto perpetrato cui non possa porsi rimedio mediante il risarcimento del danno.
Tale attività, posta in essere dal colpevole, deve intervenire prima del giudizio, ovvero prima dell'apertura del giudizio di primo grado.
L'attenuante in esame, naturalmente, non ricorre quando l'azione riparatrice è dovuta per legge (ad es.: l'investitore deve soccorrere la persona investita per effetto del sinistro automobilistico, laddove il suo mancato intervento integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 593, e cioè omissione di soccorso).

(15) Cfr. anche art. 16quinquies, d.l. 15-1-1991, n. 8, conv. in l. 15-3-1991, n. 82 introdotto dalla l. 13-2-2001, n. 45, il quale dispone, fra l'altro, che le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, possono essere concesse soltanto a coloro che nel termine di 180 giorni abbiano sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.


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