← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 297 Codice di Procedura Civile

Se col provvedimento di sospensione (2) non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del Codice di procedura penale (3) o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 (4).
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione (5).
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale (6).
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice (7).

Note

(2) Si tratta della sospensione necessaria, di cui all'art. 295. La previsione è rigida: pur in presenza di una negligenza dell'istruttore che abbia omesso di fissare la nuova udienza, se almeno una delle parti, avuta conoscenza della cessazione della causa di sospensione (il giudicato della sentenza o il provvedimento atteso), non si attiva per far proseguire il giudizio si intende che essa vi abbia rinunciato, decorso il termine semestrale perentorio.
Il giudice adotta le decisioni del caso ex art. 187.

(3) Il riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale non ha più ragione d'essere, atteso che il nuovo codice di procedura penale non contiene più una tale previsione. Ne consegue che la norma va riferita ai limitati casi di pregiudiziale penale previsti nell'attuale art. 75 c.p.p.

(4) La Corte cost., con sent. 4-3-1970, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma di questo articolo «nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso».

(5) Nel caso di sospensione facoltativa tale termine è solo ordinatorio: è sufficiente che l'istanza sia proposta prima della scadenza del periodo di sospensione.

(6) Se non è fatta istanza nel termine di cui al 1° comma, il processo si estingue. Se, proposta l'istanza, nessuna parte compare all'udienza fissata dall'istruttore, la causa sarà cancellata dal ruolo ex art. 307, comma 2.

(7) Se per errore la notifica del ricorso non è effettuata al procuratore costituito, ma alla parte che non stia in giudizio personalmente, questa, costituendosi, sana la nullità che ne era derivata. In caso di litisconsorzio necessario, la notifica ad una parte sola non basta ed il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.


Brocardi collegati a questo articolo

Quesiti degli utenti

Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.