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Articolo 73 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Udienza di discussione

Dispositivo dell'art. 73 Codice del processo amministrativo

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.

1-bis. Non è possibile disporre, [d'ufficio o] su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio(1)(2).

2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 17, comma 7, lettera a), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Spiegazione dell'art. 73 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’udienza di discussione del processo amministrativo.
In particolare, il legislatore apre la disposizione elencando i poteri di cui dispongono le parti nella fase che precede l’udienza di discussione. Esse, infatti, possono:
  1. produrre documenti, fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza;
  2. produrre memorie, fino a 30 giorni liberi prima dell’udienza;
  3. presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a 20 giorni liberi prima.
I termini così indicati, in considerazione della regola posta dall’art. ex art. 54 c.p.a., devono considerarsi perentori. Il deposito tardivo di documenti e memorie, quindi, deve essere espressamente autorizzato dal collegio a seguito di un’istanza presentata dalla parte interessata la quale abbia dimostrato che il rispetto dei termini indicati dalla norma in oggetto è stato estremamente difficile.

La norma prevede poi che non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa, invece, è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio: la regola generale è dunque quella della massima celerità processuale.
Anche la discussione in udienza delle parti, infatti, deve essere sintetica.

La norma si conclude dettando la disciplina per il caso in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio. Egli, in tal caso, deve comunque assicurare un adeguato contraddittorio:
  • indicando in udienza la questione rilevata d’ufficio prima del passaggio in decisione, dandone atto a verbale;
  • riservandosi se la questione è rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione e assegnando alle parti con ordinanza un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie.

Massime relative all'art. 73 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3511/2019

Il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso in via del tutto eccezionale solamente nei casi in cui la parte dimostri di essere incorsa in estreme difficoltà di produrre l'atto nei termini.

Cons. Stato n. 2921/2019

Il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24,00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 104/2010, ove avvenga oltre le ore 12, si considera - limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo ed è, dunque, tardivo.

Cons. Stato n. 2855/2019

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo al Codice), le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l'avversario di controdedurre per iscritto. (Conferma Tar Campania Napoli, sez. I, estremi omessi). Ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo al Codice), le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l'avversario di controdedurre per iscritto. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.). I reati indicati nell'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011, tra cui il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006, integrano, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una "spia" di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Cons. Stato n. 2802/2019

Il dovere del giudice di venire in soccorso alle parti ex art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 è posto a garanzia del contraddittorio. Costituisce cioè un meccanismo di tutela volto ad evitare pronunce "a sorpresa" su profili che esplicano un'influenza decisiva sul giudizio. Il vizio dell'omessa possibilità di difesa ex art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 attiene al procedimento, in quanto la questione non è stata previamente sottoposta al contraddittorio nel corso del processo, non al contenuto della sentenza, che potrebbe essere anche "giusta" nella sua portata decisoria. In realtà detta norma riuarda le domande (o, eventualmente, le eccezioni) decise senza suscitare il contraddittorio sulla questione dirimente; non investe, invece, le conseguenze o gli effetti che derivano dall'accoglimento o dal rigetto delle domande: gli effetti della decisione rimangono, invero, nella disponibilità del giudice che pronuncia la sentenza e non richiedono la previa instaurazione del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 2151/2019

L'art. 73, co. 3 del D.Lgs. n. 104/2010, se impone al Giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e sebbene non sanzioni in modo espresso di nullità la sentenza resa, in realtà fa un rinvio implicito al successivo art. 105, co. 1, poiché in tal modo, mancando il contraddittorio si impone il rinvio al primo Giudice. Si badi: il dovere del Giudice stabilito dall'art. 73, co. 3, non tutela affatto un inesistente "diritto" delle parti ad esser previamente informate su come questi vorrà qualificare giuridicamente i fatti portati alla sua attenzione, ma costituisce un mezzo di garanzia del contraddittorio, diretto ad evitare pronunce su profili aventi un'influenza decisiva sul giudizio quali, per esempio, la tardività, il difetto dell'interesse protetto, la perenzione del giudizio. Il dovere che discende ex art. 73, co. 3 del D.Lgs. n. 104/2010, risponde alla chiara finalità di contrastare, in ossequio al fondamentale principio del contraddittorio enunciato dall'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 104/2010, il fenomeno delle c.d. decisioni a sorpresa, tant'è che la sua omissione trova la sanzione endoprocessuale nell'art. 105, co. 1 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 880/2017

Nel caso in cui risulti che non sia stato effettuato da parte del ricorrente il deposito della copia cartacea d'obbligo, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 (o, comunque, non sia stato effettuato nel rispetto del termine dilatorio di 10 giorni liberi prima dell'odierna udienza camerale, di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a.; ovvero è stato effettuato il deposito di copia cartacea priva della "attestazione di conformità al relativo deposito telematico" richiesta dal cit. art. 7, comma 4), la trattazione di un appello (nella specie avverso una ordinanza cautelare) va rinviata a data futura, che andrà fissata solo dopo che sia stato effettuato il deposito delle copie cartacee d'obbligo ad opera della parte ricorrente e nel rispetto del termine dilatorio ex art. 55, comma 5, cit..

Cons. Stato n. 1240/2016

Va annullata con rinvio al primo giudice la sentenza che ha posto a base della decisione una questione rilevata d'ufficio, ma che non ha proceduto a norma dell'art. 73, comma 3, c.p.a.: 1) a comunicarla alla parte in udienza, dal momento che la sentenza non ne fa menzione né è stato allegato agli atti del fascicolo di primo grado trasmesso dal TAR il verbale di udienza, come avrebbe dovuto avvenire se esso avesse contenuto questioni rilevanti ai fini della definizione della causa; 2) ovvero ad emanare un'ordinanza con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie in ordine alla questione rilevata, nel caso in cui la questione rilevata di ufficio sia emersa dopo il passaggio in decisione della sentenza. In tal caso deve disporsi, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la rimessione della causa al giudice di primo grado, in quanto è mancato il contraddittorio su di una questione determinante ai fini della definizione della causa.

Cons. Stato n. 916/2016

È illegittima, per violazione degli artt. 54 e 73 del cod. proc. amm. e, in particolare, per lesione del diritto di difesa e per violazione del principio del contraddittorio, una sentenza nel caso in cui: a) la costituzione in giudizio della P.A. resistente sia avvenuta solo tre giorni prima della data fissata per l'udienza di merito; b) alla parte ricorrente non sia stato assegnato un termine a difesa adeguato; c) l'inosservanza dei termini di cui all'art. 73, comma 1, del cod. proc. amm. sia stata fatta constare a verbale con specifica dichiarazione (nella specie, la dichiarazione era del seguente tenore: "il difensore di parte ricorrente dichiara di opporsi al deposito tardivo di memorie e documenti depositati dal Comune").

Cons. Stato n. 5570/2015

Nel giudizio amministrativo costituisce violazione del diritto di difesa, rilevabile d'ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., porre a fondamento della sentenza di primo grado una questione rilevata d'ufficio, senza previa indicazione in udienza o assegnazione di un termine per controdedurre al riguardo, con conseguente obbligo per il giudice di appello di annullamento della sentenza stessa e di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.

Costituisce questione che impone, ai sensi dell'art. 73 del c.p.a., la fissazione di apposita udienza, la circostanza che il giudice di primo grado abbia proceduto ad una riqualificazione di una pluralità di atti resi dalla P.A. e gravati e che detta riqualificazione sia avvenuta a dispetto non soltanto del tenore letterale degli atti amministrativi suddetti, emessi dalla P.A., ma anche di quanto dalla stessa P.A. sostenuto nel corso del giudizio di primo grado; va pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 105 comma 1, c.p.a., una sentenza che abbia riqualificato i provvedimenti impugnati, non preceduta dalla fissazione di apposita udienza e dall'assegnazione alle parti di un termine per controdedurre al riguardo.

Cons. Stato n. 816/2013

È nulla la sentenza che definisce il giudizio rilevando d'ufficio l'inammissibilità del ricorso senza sottoporre previamente la questione al contraddittorio delle parti, come previsto dall'art. 73, co. 3, c.p.a.

Cons. Stato n. 3252/2011

Il nuovo codice ha allungato i termini di deposito di documenti e memorie, per meglio garantire lo studio degli atti processuali ad opera del giudice e delle parti ed ha aggiunto l'istituto delle repliche (ammesso dalla precedente prassi); pertanto le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e repliche fino a venti giorni liberi; lo scopo della previsione è quello di consentire alla controparte di disporre dei termini ivi previsti per visionare altrui documenti e memorie.

Cons. Stato n. 1970/2011

La previsione di un ulteriore termine per le memorie di replica di cui all'art. 73, c.p.a., ha la funzione di consentire alle parti di replicare alle memorie degli avversari e di evitare l'inconveniente del vecchio sistema, in cui alle difese esposte solo nell'ultima memoria (che a volte contiene le uniche argomentazioni difensive di controparte) era possibile replicare solo oralmente in udienza. Tuttavia, tale ratio consente di utilizzare il termine per le repliche solo quando la controparte abbia depositato una memoria finale nel termine di trenta giorni (quindici nel rito abbreviato), previsto dall'art. 73, comma 1.

Cons. Stato n. 984/2011

L'art. 73, comma 1, c.p.a. deve trovare applicazione anche ai giudizi, proposti prima del 16 settembre 2010, per i quali sia stato inviato, prima del 16 settembre 2010, l'avviso di fissazione dell'udienza per una data successiva al 16 settembre 2010, recante tuttavia l'indicazione dei termini previgenti per il deposito di memorie e documenti. Per le udienze celebrate dopo il 16 settembre 2010, ma prima dello scadere dei sessanta giorni decorrenti dalla medesima data, continua a trovare applicazione la pregressa disciplina e, quindi, rilevano i termini di venti e dieci giorni per il deposito, rispettivamente, dei documenti e delle memorie e con esclusione della possibilità di presentare le repliche non previste nella previgente disciplina. Deve, infatti, ritenersi che l'unica deroga all'entrata in vigore, il 16 settembre 2010, delle nuove disposizioni introdotte dal c.p.a. sia stata disposta dagli artt. 2 e 3 disp. att. c.p.a., come emerge dal suo tenore letterale e dalla relazione finale illustrativa del Codice, sicché non è consentito all'interprete di aggiungere ad essa l'ipotesi di una comunicazione di segreteria che, in quanto inviata prima del 16 settembre 2010, riporti prestampata l'indicazione dei termini relativi alla pregressa disciplina.

Cons. Stato n. 3/2010

In base all'art. 73 c.p.a. il giudice amministrativo, prima di decidere una questione rilevata d'ufficio, deve indicarla alle parti.

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