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Articolo 54 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

Dispositivo dell'art. 54 Codice del processo amministrativo

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare(1).

Note

(1) Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che la modifica al comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore dell'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal medesimo comma 1-ter dell'art. 20.

L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 3, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 è stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Spiegazione dell'art. 54 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare in primo luogo il deposito tardivo di memorie e documenti. In particolare, si prevede che esso possa essere autorizzato dal Collegio in via eccezionale, posto che la regola generale è quella per cui le parti possono produrre documenti – come indicato all’art. 73 c.p.a. – fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
Presupposti per ottenere tale autorizzazione sono:
  1. che vi sia istanza di parte;
  2. che la produzione tempestiva sia risultata estremamente difficile, per ragioni che la giurisprudenza precisa debbano essere esterne alle parti: la ratio, evidentemente, è quella di assicurare l’effettività della tutela;
  3. che sia comunque assicurato il diritto al contraddittorio alle controparti.
Qualora il deposito tardivo non sia autorizzato, invece, le memorie e i documenti prodotti saranno inutilizzabili, come chiarito dalla costante giurisprudenza, che sottolinea il carattere perentorio dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
La norma in oggetto, inoltre, si occupa di prevedere – per tutti i procedimenti tranne quelli di natura cautelare – la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Massime relative all'art. 54 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1871/2019

L'esigenza di instaurare il contraddittorio tra le parti è ineludibile quando sia acquisita nuova documentazione agli atti del giudizio (arg. ex artt. 54, comma 1, 64, 73 D.Lgs. n. 104/2010). La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l'onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all'art. 105 D.Lgs 105/2010, il giudice d'appello deve procedere all'annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado. Le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 D.lgs 104/2010 hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. Quindi, non rientrano nel perimetro applicativo della norma processuale: a) la erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado né la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado; b) la erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado né la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado; c) la mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, nella specie sulla domanda di risarcimento del danno conseguente all'annullamento dei provvedimenti impugnati; d) l'erronea declaratoria d'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, anche se è sempre possibile per il giudice d'appello riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito, quando accerti la patologica eversione da parte del giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o dall'obbligo di motivazione, con possibile integrazione delle ipotesi di annullamento con rinvio per violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza impugnata.

Cons. Stato n. 117/2019

Nel corso di un giudizio amministrativo può essere eccezionalmente autorizzata su richiesta della parte la presentazione tardiva di memorie o documenti purché sia rispettato il diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti.

Cons. Stato n. 18/2016

In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione.

Cons. Stato n. 3192/2016

Nel processo amministrativo i termini previsti dall'art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54, comma 1, CPA (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 4031 del 2015).

Cons. Stato n. 916/2016

È illegittima, per violazione degli artt. 54 e 73 del cod. proc. amm. e, in particolare, per lesione del diritto di difesa e per violazione del principio del contraddittorio, una sentenza nel caso in cui: a) la costituzione in giudizio della P.A. resistente sia avvenuta solo tre giorni prima della data fissata per l'udienza di merito; b) alla parte ricorrente non sia stato assegnato un termine a difesa adeguato; c) l'inosservanza dei termini di cui all'art. 73, comma 1, del cod. proc. amm. sia stata fatta constare a verbale con specifica dichiarazione (nella specie, la dichiarazione era del seguente tenore: "il difensore di parte ricorrente dichiara di opporsi al deposito tardivo di memorie e documenti depositati dal Comune").

Cons. Stato n. 196/2016

Nel giudizio amministrativo, ove il deposito dei documenti comporti una lesione del diritto di difesa del ricorrente, il giudice può disporre il rinvio dell'udienza a data fissa, nel termine che riterrà congruo rispetto alla rilevazioni sollevate in udienza per consentirne la valutazione a garanzia del contraddittorio sostanziale.

La disciplina dell'art. 54 c.p.a., che consente di autorizzare, su richiesta di parte, la presentazione tardiva di documenti, è applicabile nel caso in cui la produzione stessa sia risultata estremamente difficile per l'esistenza del segreto istruttorio (nella specie si trattava di documenti relativi ad uno scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose) e comunque sia stato assicurato il pieno rispetto del diritto dei ricorrenti al contraddittorio su tali atti.

Cons. Stato n. 3252/2011

I termini di cui all'art. 54 c.p.a. sono perentori a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudice.

I termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori e non possono essere superati sul semplice accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione della estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge (art. 54, comma 1, c.p.a.). Ai sensi dell'art. 54 c.p.a. la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, su richiesta di parte, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile; in ogni caso va assicurato il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio sugli atti tardivamente depositati. Se ne desume che: a) i termini di deposito di documenti, memorie e repliche sono imposti a pena di decadenza; b) il deposito tardivo è possibile solo se c'è un'autorizzazione del collegio che si atteggia a rimessione in termini per errore scusabile, come ipotesi speciale di essa, di cui condivide i presupposti; c) va comunque garantito il contraddittorio.

Cons. Stato n. 1661/2011

Al termine lungo di un anno per impugnare le sentenze del Tar non notificate deve essere aggiunto il tempo corrispondente alla sospensione dei termini nel periodo feriale, che è di 46 giorni e non di 45 giorni, tanti essendo i giorni compresi nel periodo di sospensione che decorre dal 1 agosto al 15 settembre.

Cons. Stato n. 629/2011

Ai sensi dell'art. 54, c.p.a. è inammissibile la memoria depositata oltre il termine perentorio da esso fissato, al quale il Collegio può derogare solo su richiesta di parte.

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