Un’opera approfondita e completa della materia che fornisce una lettura teorico-pratica della normativa contenuta nel codice e l’analisi di tutta la casistica più significativa.
PIANO DELL’OPERA
I diritti sulle cose limitati nel tempo
I problemi
La costituzione dell’usufrutto
Il contenuto dell’usufrutto
I poteri di disposizione
La conservazione della cosa e i carichi di godimento
L’estinzione
Sommario
Premessa. – I. Ascesa e declino del diritto di superficie: il ritorno alla proprietà. – II. La pubblicità immobiliare tra regole formali e pratica illuminata. – Appendice.
(continua)Il volume tratta la materia dei diritti reali che rivestono grande importanza sul piano giuridico e su quello economico. Si pensi, ad esempio, alle rilevantissime implicazioni pratiche della deductio usufructus attraverso cui si può addivenire ad opportuni trasferimenti di ricchezza.Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici che il lettore apprezza da anni, rappresenta uno strumento di lavoro per risolvere il caso concreto ed offre altresì un ricco... (continua)
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (1).
(1) Il sottosuolo può essere sfruttato liberamente secondo il disposto dell'art. 840, comma 2. Nonostante la norma faccia riferimento alla sola concessione di fare e mantenere una costruzione nel sottosuolo, si ritiene ammissibile l'alienazione separata della costruzione nel sottosuolo. Infine, quando l'attività costruttiva si svolge ad una profondità tale che il proprietario del suolo non abbia interesse ad escluderla, non occorre la sua concessione.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
446Il superficiario, quale proprietario della costruzione, ne ha la libera disponibilità: può alienarla e farne oggetto di diritti reali; ma, se il diritto di superficie fu costituito ad tempus, la scadenza del termine segna anche l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. Per contro, data la consolidazione che viene ad operarsi della proprietà del suolo con la proprietà della costruzione, i diritti gravanti sul primo si estendono alla seconda (art. 954 del c.c., primo comma). Questa regola incontra però un limite nel disposto dell'art. 2816 del c.c., primo comma — del quale farò più oltre cenno — secondo cui le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.
Quanto ai contratti di locazione conclusi dal superficiario, questi non durano che per l'anno in corso alla scadenza del termine a cui il diritto del superficiario è legato (art. 954, secondo comma).
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie. Il superficiario può ricostruire sul suolo, almeno finché non sia scaduto il termine per cui il diritto di superficie sia stato eventualmente costituito (art. 954, terzo comma).
Le norme accennate si applicano anche alla così detta proprietà sotterranea (art. 955 del c.c.).
Ho escluso la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni (art. 956 del c.c.), aderendo al voto di competenti organi ed enti, i quali hanno rilevato il danno che all'incremento dell'agricoltura deriva dall'esistenza di una proprietà vegetale separata da quella del suolo.