(Omissis) (1).
(1) Vedi 2072 nota .
Gli artt. 2073 e 2074 fanno unicamente riferimento ai contratti collettivi fonti del diritto [v. d. gen. 1], l'ultrattività dei quali era stabilita per evitare lacune nel sistema normativo; pertanto, non possono essere applicati ai contratti collettivi stipulati dopo la caduta dell'ordinamento corporativo, in quanto questi ultimi sono manifestazione del potere dell'autonomia privata. La durata dei contratti collettivi di diritto comune è, dunque, lasciata alla libera disponibilità delle parti, senza possibilità, in mancanza di norme espresse, di applicazione oltre la scadenza o la disdetta. Tuttavia, il contratto collettivo di diritto comune, per consuetudine, è applicabile anche dopo la sua scadenza salva diversa volontà.