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Articolo 59 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Dispositivo dell'art. 59 Codice Penale

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3)(4).

Note

(1) Secondo quanto disposto dal legislatore dopo la riforma della materia, avvenuta con l. 7 febbraio 1990, n.19, le circostanze attenuanti, rispetto a quelle aggravanti, invece, continuano ad essere imputate all'autore del reato in quanto oggettivamente esistenti, indipendentemente dalla conoscenza che l'agente abbia di esse, in applicazione del principio del favore rei. Si pensi ,ad esempio, al caso di un ladro che ha portato via un quadro credendolo di ingente valore, ma in realtà non lo è. L'agente potrà beneficiare di una diminuzione di pena ai sensi dell'art. 62 del c.p., n. 4.
(2) Successivamente al 1990, invece, le circostanze aggravanti sono imputate all'agente solo se da questi ritenute esistenti, ovvero ignorate o ritenute inesistenti colposamente. Riprendendo il caso del ladro che ruba un quadro, se lo ritiene di minimo valore, quando invece è un'opera famosa. L'aggravante di cui all'art. 61 del c.p. n. 7 non può trovare applicazione in quanto questa, pur obiettivamente sussistente, non era da lui conosciuta né può essere mosso al ladro, non intenditore d'arte, alcun rimprovero di ignoranza per colpa.
(3) Qui il legislatore usa la parola "circostanze" riferendosi però alle scriminanti, ovvero alle cause di giustificazione, che non sono da intendersi come circostanze in senso stretto, al momento che incidono sull'antigiuridicità del fatto. Si è quindi al di fuori dalla categorie di condizioni che circostanziano il reato (circostanze), queste infatti lo escludono del tutto.
(4) L'articolo in esame è stato profondamente riformato attraverso la l. 7 febbraio 1990, n.127.

Ratio Legis

Ferma restando la fattispecie tipica del reato, costituito dai suoi elementi significativi ed essenziali, possono comunque manifestarsi altre situazioni, non essenziali di per sè, ma tali da aggravare o attenuare la pena. Prima del 1990 le circostanze venivano attribuite per il semplice fatto della loro esistenza, quindi attraverso un'imputazione di per sè oggettiva. Per ovviare a tale problema, il legislatore è intervenuto con la l.7 febbraio 1990, n. 19, che è andata ad incidere sulla formulazione della norma in esame, lasciando trasparire l'intento del legislatore di ripudiare i residui campi di operatività della responsabilità oggettiva.
Le norme relative alle circostanze del reato rispondono all'esigenza di graduare la pena in base alle modalità della condotta, alla gravità del danno, alla personalità del colpevole ed ai suoi rapporti con la persona offesa.

Brocardi

Accidentalia delicti

Spiegazione dell'art. 59 Codice Penale

Le circostanze del reato sono degli elementi che accedono ad un reato già perfetto nella sua struttura ed implicano una modificazione della cornice edittale della pena. Il giudice si serve delle circostanze per graduare l'entità della pena alle modalità della condotta, alla gravità dell'evento, alla personalità del reo, ai suoi rapporti con la vittima o con il bene giuridico tutelato, in attuazione dei poteri discrezionali di cui agli artt. 132 e 133.

Data l'accessorietà delle circostanza, si parla propriamente di accidentalia delicti, al fine di sottolineare il fatto che la punibilità del colpevole è assicurata anche in mancanza di circostanze aggravanti o attenuanti.

L'articolo in esame non detta una disciplina unitaria in merito al regime di operatività delle circostanze attenuanti o aggravanti.
Così, mentre per le attenuanti vale il principio secondo cui esse sono valutate a favore del colpevole anche se da lui non conosciute o o per errore ritenute inesistenti (regime di imputazione oggettiva delle attenuanti), per le aggravanti vale il principio opposto, secondo cui esse sono valutate a carico del soggetto agente solo se da lui conosciute, ignorate per colpa, o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa (regime di imputazione soggettiva).

Nel terzo comma vige invece il principio dell'irrilevanza delle attenuanti e delle aggravanti putative, secondo cui è indifferente che l'agente abbia valutato per errore l'esistenza delle une o delle altre. In questo caso, dunque, se esse non sono presenti, non verranno valutate a favore o contro di lui. Tale ultima regola trova tuttavia un'importante deroga nel caso di errore sulla persona dell'offeso (art. 60).

Per quanto riguarda più da vicino l'imputazione delle circostanze aggravanti, il soggetto non deve avere per forza riflettuto in merito alla loro esistenza, risultando per contro sufficiente che egli sia stato nelle condizioni di percepirne il contenuto anche nella forma di una consapevolezza meramente “implicita”.

Nell'ignoranza colposa egli non si pone nemmeno il dubbio circa la sussistenza dell'aggravante, mentre nell'errore determinato da colpa, egli si è rappresentato invece la possibile sussistenza di un'aggravante, ma ha risolto nel senso della non sussistenza.

Per quanto concerne invece le circostanze attenuanti e la loro imputazione non si scorgono particolari dubbi, dato che esse vanno sempre valutate a favore del reo, anche se non conosciute.

Da ultimo, se il reo ha per errore creduto che esistessero circostanze di esclusione della pena (ad es. cause di giustificazione, artt 50 ss.), queste verranno comunque valutate a suo favore, ma, se ne ha colposamente ritenuto la sussistenza, egli sarà comunque punibile qualora il fatto sia espressamente previsto dalla legge come colposo (art. 42).

Massime relative all'art. 59 Codice Penale

Cass. pen. n. 689/2022

La circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. ha natura soggettiva e rientra tra quelle "concernenti le qualità personali del colpevole", sicché, essendo soggetta al regime di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa.

Cass. pen. n. 18049/2022

In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.

Cass. pen. n. 8324/2022

In tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive.

Cass. pen. n. 5136/2022

La circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

Cass. pen. n. 45245/2021

L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, che è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.

Cass. pen. n. 25314/2021

L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.

Cass. pen. n. 25309/2021

L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.

Cass. pen. n. 15528/2021

In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva la consapevolezza dei partecipi che l'arma detenuta da uno di essi era nella disponibilità dell'associazione).

Cass. pen. n. 5241/2020

La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Cass. pen. n. 16472/2020

In tema di reati tributari, l'accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, che viene scansionata nel tempo in corrispondenza ai termini delle singole rate, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile, in quanto la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l'illiceità della condotta, che non può ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. né ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., cadendo l'errore del contribuente su norme penali (nella specie gli artt. 10-ter e 13, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), con conseguente applicazione dell'art. 5 cod. pen.

Cass. pen. n. 8545/2019

La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

Cass. pen. n. 1351/2019

Ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.

Cass. pen. n. 50189/2019

La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata di un giornalista che aveva omesso l'esame degli atti giudiziari criticati e si era affidato per la comprensione degli stessi, affermandosi sprovvisto della necessaria competenza tecnica, al legale del soggetto destinatario degli atti stessi e interessato a rappresentare in modo a sé favorevole i fatti processuali).

Cass. pen. n. 2241/2019

In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'omicidio colposo commesso dall'imputato mentre, in automobile, trasportava la moglie in ospedale, causandone la morte in un incidente stradale per la velocità tenuta, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva riconosciuto la scriminante putativa dello stato di necessità avendo la vittima iniziato il travaglio del parto con una complicanza per la quale i medici avevano raccomandato l'immediato ricovero).

Cass. pen. n. 37118/2019

La scriminante putativa del consenso dell'avente diritto non è applicabile quando debba escludersi, in base alle circostanze del fatto, la ragionevole persuasione di operare con l'approvazione della persona che può validamente disporre del relativo diritto. (Fattispecie di furto di materiale informatico prelevato dall'imputato presso discariche pubbliche, in cui è stata esclusa l'esimente invocata sulla base delle autorizzazioni verbali al prelievo provenienti dai soli custodi delle stesse anche in considerazione delle caratteristiche delle strutture e della natura del materiale ivi allocato).

Cass. pen. n. 45322/2019

Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale reazione a un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima, atteso che, in tal caso, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 59, comma terzo, cod. pen., secondo cui se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. (Fattispecie in cui è stata esclusa la circostanza attenuante in relazione alla condotta del ricorrente che, assistendo ad una colluttazione tra il figlio e la vittima, sorpresa dal primo a rubare dei meloni, ignorando tale circostanza, inseguiva la vittima, esplodendo più colpi di fucile due dei quali la attingevano mortalmente)

Cass. pen. n. 4457/2018

L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato , a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la corte ha ritenuto sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa, in relazione alla reazione violenta dell'imputato posta in essere a fronte della condotta dei pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione ed al successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie e di ingiustificata prevaricazione).

Cass. pen. n. 51619/2017

La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata nei confronti di un giornalista per avere falsamente affermato che nei confronti di un assessore regionale era stato richiesto il rinvio a giudizio mentre nulla era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Cass. pen. n. 25510/2017

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso; ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in considerazione della sola situazione di ignoranza colpevole in cui versava il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., quale promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita di imprese operanti nel settore delle scommesse a distanza).

Cass. pen. n. 43890/2017

In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, ha natura soggettiva e, pertanto, è applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l'associazione.

Cass. pen. n. 37950/2017

A differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., che rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599. cod. pen., prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione, può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma 4, cod. pen. (Annulla con rinvio, Trib. Belluno, 29/04/2016)

Cass. pen. n. 31874/2017

Ai fini della applicabilità della speciale attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) è necessario che il soggetto che ne benefici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose, ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.L. n. 152 del 1991; la predetta attenuante non può, invece, trovare applicazione qualora la formale contestazione dell'aggravante di cui al citato art. 7 non trovi positivo riscontro in sentenza.

Cass. pen. n. 29816/2017

La circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono.

Cass. pen. n. 31288/2017

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'art. 393 bis cod. pen. (che ha sostituito l'art. 4 del d.lgs. n. 288 del 1944) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria.

Cass. pen. n. 44667/2016

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, radicatasi nel torinese ed operativamente autonoma, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi).

Cass. pen. n. 51424/2013

L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.

Cass. pen. n. 41306/2010

Ai fini del riconoscimento dell'aggravante della consegna di sostanze stupefacenti a persona minorenne è sufficiente, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, c.p., che l'agente abbia ignorato per colpa l'età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa.

Cass. pen. n. 45266/2008

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'art. 4 del D.lgt. 14 settembre 1944 n. 288 non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 c.p., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale commessa nel corso di una perquisizione domiciliare).

Cass. pen. n. 38596/2008

L'erronea supposizione circa l'esistenza di una causa di giustificazione non ha effetto scriminante se l'errore attiene all'esistenza o all'efficacia obbligatoria di una norma giuridica. (Fattispecie in tema di esimente ex art. 599, comma secondo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 4853/2004

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. è da considerare «oggettiva» onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, c.p., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa.

Cass. pen. n. 1952/2000

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso non è esclusa la possibilità di applicare la scriminante di cui all'articolo 51 c.p. sotto il profilo putativo ex articolo 59, primo comma, c.p., purché il cronista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. L'errore, che assume rilevanza ai fini della configurabilità della scriminante putativa, non deve vertere, perciò, sull'attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente «prova» della verità, per quanto autorevole possa essere. Ne consegue che quando il cronista fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose, la prova di aderenza al sodalizio della persona qualificata come associata deve essere cercata solo in una sentenza di condanna dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie nella quale il cronista aveva riferito erroneamente che alcuni soggetti erano «componenti di una potentissima consorteria di ex cutoliani»).

Cass. pen. n. 12530/1999

In tema di circostanze aggravanti, la valutazione delle circostanze a carico dell'agente, in base all'art. 59, comma secondo, c.p., riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che si può parlare di “conoscenza” o di “ignoranza per colpa” in relazione a dati già esistenti e non a quelli che vengono a essere integrati in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la conoscenza o ignoranza per colpa significhino “previsione” o “prevedibilità” della circostanza. (Fattispecie in tema di circostanza aggravante per il reato di contrabbando di cui all'art. 295, comma secondo, lett. b), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Cass. pen. n. 9958/1997

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità delle armi — di cui all'art. 416 bis, commi quarto e quinto, c.p. — non richiede la diretta detenzione né il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. È dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo — attesa l'ampia formulazione dell'art. 59, comma secondo, c.p., introdotto dalla L. 7 febbraio 1990 n. 19 — logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.

Cass. pen. n. 1149/1997

In tema di valutazione delle circostanze, correlando le norme di cui agli artt. 59 e 118 c.p. - come modificati dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 - si ricavano due complementari principi giuridici. Le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riferiscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute; nel caso di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell'art. 118 - e cioè quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa nonché quelle inerenti la persona del colpevole - si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno: viceversa, le circostanze oggettive e quelle soggettive, non specificamente indicate, si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute, e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute. (Nella fattispecie, il ricorrente - assolto dai reati di associazione per delinquere ed estorsione a lui contestati in concorso con altri - era stato condannato, quale fiancheggiatore, per il delitto di lesioni personali, con l'aggravante del nesso teleologico perché finalizzato al fatto estorsivo, unitamente ad altro coimputato, autore materiale del delitto di lesioni, condannato, quest'ultimo, anche per l'estorsione. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso ed in virtù del principio di cui in massima, ha escluso l'applicabilità dell'aggravante in questione al ricorrente, atteso che la corte di merito, riconoscendo l'estraneità del medesimo, sia all'associazione per delinquere, sia al delitto di estorsione, aveva dato «assiomatica dimostrazione della preclusiva estraneità oggettiva» dello stesso alla finalità perseguita dall'autore materiale delle lesioni, e, comunque, della non conoscenza di quella finalità; conoscenza che - ha precisato la Suprema Corte - è, a norma dell'art. 59 c.p., pur sempre requisito ulteriore, anche se soggettivo, per l'applicazione dell'aggravante).

Cass. pen. n. 9712/1995

Qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei componenti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso il possesso di armi, l'aggravante dell'associazione armata è configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole di detto possesso o lo abbia ignorato per colpa.

Cass. pen. n. 2164/1995

In tema di associazione di stampo mafioso l'aggravante delle armi è applicabile anche agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse, infatti, attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 c.p. (relativo alle circostanze non conosciute), non sussiste alcuna logica incompatibilità tra l'imputazione, a titolo di dolo, della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.

Cass. pen. n. 1485/1995

L'art. 1 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, che ha modificato l'art. 59 c.p., ha sostituito al criterio della valutazione oggettiva delle aggravanti quello dell'attribuzione all'agente sulla base dell'effettiva conoscenza di esso o della ignoranza addebitabile quanto meno a colpa. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 378, cpv. c.p., occorre dimostrare che l'agente conosca che la persona favoreggiata è ricercata per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero ignori per colpa tale circostanza.

Cass. pen. n. 9370/1994

Ai fini dell'ascrivibilità dell'aggravante, prevista dall'art. 74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'essere l'associazione armata, la quale va valutata a carico dell'agente secondo il disposto dell'art. 59, comma 2, c.p., non è possibile desumere la consapevolezza dell'esistenza dell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dalla organizzazione.

Cass. pen. n. 8328/1994

Nell'ambito dell'aggravamento previsto dall'art. 118 c.p. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d'ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990, n. 19, il cui art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 c.p., perché con essa è stato stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze - tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso, - sono soggette al pur novellato art. 59, comma 2, cioè sono valutate a carico dell'imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa.

Cass. pen. n. 5386/1994

L'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma 4, c.p. si comunica ai compartecipi dell'associazione criminosa solo se essi ne abbiano conoscenza o la ignorino colpevolmente o la ritengano inesistente per errore determinato da colpa. La prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertente su fatto inerente alla sfera interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.

Cass. pen. n. 4460/1994

In tema di contrabbando, la circostanza aggravante prevista dall'art. 295, secondo comma, lett. c), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per il caso in cui il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo e può comunicarsi, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p., a tutti i concorrenti, anche nell'ipotesi in cui il reato connesso sia estinto.

Cass. pen. n. 5349/1990

La norma di cui al primo comma dell'art. 59 c.p. si applica alle circostanze aggravanti o attenuanti del reato, siano esse previste dal codice penale o da leggi speciali. Infatti, in quanto disciplina la loro valutazione a carico o a favore dell'agente con riferimento all'atteggiamento conoscitivo di questi, la predetta norma enuncia un principio essenziale dell'ordinamento giuridico penale, allo stesso modo in cui identico fondamentale rilievo ed estensione rivestono le norme di cui agli artt. 42, 43 e 47 c.p. che disciplinano il momento conoscitivo e volitivo attinente agli elementi essenziali del reato.

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