Testi per approfondire questo articolo

Il pignoramento immobiliare

Editore: Giuffrè
Collana: Fatto & diritto
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 48 -10%48 €

Il volume rappresenta una guida al processo esecutivo immobiliare. È in tale settore dell'esecuzione che il legislatore ha più fortemente voluto introdurre innovazioni, tratte dalla prassi in vigore in vari tribunali italiani. Tale prassi ha dimostrato come uno strumento ritenuto farraginoso ed inefficiente possa trasformarsi e adeguarsi al suo scopo: il soddisfacimento coattivo del creditore. La trattazione della materia, completa ed esaustiva, si sofferma in particolare... (continua)

Le misure coercitive indirette. Come indurre il debitore ad adempiere

Editore: CEDAM
Collana: Nuova enciclopedia
Pagine: 396
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 36 -10%36 €

Muovendo dalla rilevanza costituzionale del principio di effettività della tutela giudiziale, di cui l’esecuzione indiretta costituisce un corollario, l’analisi si sofferma sui modelli di misure regolati da altri ordinamenti giuridici e sulle caratteristiche peculiari delle misure speciali già contemplate dal nostro ordinamento nei settori della proprietà industriale e intellettuale, della difesa del consumatore, del lavoro, della famiglia e delle... (continua)

L'esecuzione civile. Rassegna giurisprudenziale della normativa sostanziale e processuale

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 78 -10%78 €
Istituzioni di diritto processuale civile
I processi speciali e l'esecuzione forzata

Editore: Cacucci
Pagine: 392
Data di pubblicazione: maggio 2012
Prezzo: 27 -10%27 €

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Dispositivo dell'art. 548 Codice di Procedura Civile

Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione (1), o se intorno a questa sorgono contestazioni (2), il giudice, su istanza di parte (3) (4) (5), provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo (6) (7). Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232 primo comma (8).

Note

(1) Il terzo non ha l'obbligo di comparire né quello di rendere la dichiarazione, essendo la sua mancata collaborazione del tutto priva di sanzione.

(2) Al riguardo è opportuno distinguere fra contestazioni di forma (es.: invalidità del mandato speciale conferito al mandatario, di cui all'art. 547; della notifica dell'atto etc.) e di merito. Le prime danno luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi e vengono decise dal giudice ai sensi dell'art. 615; le seconde, invece, danno luogo ad un autonomo giudizio di cognizione, che si inserisce incidentalmente nella procedura espropriativa, determinandone ope legis la sospensione.

(3) L'istanza può essere proposta in udienza o fuori udienza. Nella prima ipotesi essa viene verbalizzata e notificata, per estratto, al terzo non comparso, al fine di instaurare il contraddittorio; nella seconda ipotesi, invece, si configura come una vera e propria citazione.

(4) Legittimati alla sua proposizione sono il creditore procedente, il debitore esecutato e tra i creditori intervenuti, secondo l'opinione dominante, soltanto quelli muniti di titolo esecutivo. Secondo una parte della dottrina, legittimato alla proposizione dell'istanza sarebbe anche il terzo debitore al fine di invalidare la propria dichiarazione.

(5) Nel silenzio della legge, una parte della dottrina sostiene, sulla base della applicazione estensiva dell'art. 497, che l'istanza debba essere proposta nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, pena l'estinzione della procedura espropriativa. Nella prassi, tuttavia, a fronte della mancata collaborazione del terzo, è spesso il giudice dell'esecuzione a valutare la necessità o anche la semplice opportunità di un accertamento, assegnando alle parti (generalmente al creditore pignorante) un termine per la presentazione dell'istanza.

(6) Comma così sostituito ex art. 98, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo del comma previgente, in vigore fino al 1-6-1999, così disponeva: «Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione». Per la soppressione dell'ufficio del pretore [v. 8 nota (1)]

(7) Se, nel momento in cui ha inizio il giudizio di accertamento, è già pendente tra debitore esecutato e terzo, innanzi ad altro giudice, una causa avente ad oggetto lo stesso rapporto va dichiarata la litispendenza [v. 39], salva, naturalmente, la legittimazione dell'istante a spiegare intervento litisconsortile [v. 105] nella causa in corso.

(8) Articolo originariamente modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857.


Ratio Legis

Il giudizio di accertamento (che è un normale giudizio di cognizione), che ha come litisconsorti necessari il creditore pignorante, il debitore esecutato e il terzo, è retto dalla disciplina propria del processo ordinario di cognizione e si conclude con una sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo, soggetta ai comuni mezzi di impugnazione. Dottrina e giurisprudenza dominanti, muovendo dalla considerazione che non è l'inerzia del debitore esecutato a legittimare la proposizione della domanda, ritengono che il creditore istante agisca iure proprio, cioè facendo valere un proprio diritto, e non già in via surrogatoria. A sostegno di questa tesi milita, peraltro, l'ulteriore considerazione che l'accertamento richiesto non è finalizzato alla mera conservazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., ma è in funzione della procedura espropriativa, della quale costituisce un anello essenziale. Ne discende che il creditore istante viene a trovarsi in una posizione di assoluta terzietà rispetto al rapporto tra debitore esecutato e terzo pignorato, per cui, ai sensi dell'art. 2704 c.c., non potranno essergli opposte le scritture private prive di data certa. Infine, si esclude che il debitore esecutato possa rendere giuramento decisorio o una confessione in favore del terzo, potendo le dichiarazioni rese in tali sedi essere anche frutto di collusioni in danno del creditore istante.

Quesiti degli utenti

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- la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d... (continua)

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