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Articolo 1611 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Incendio di casa abitata da pił inquilini

Dispositivo dell'art. 1611 Codice Civile

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio [1589](1), proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione(2).

Note

(1) Il riferimento all'incendio è esemplificativo e, pertanto, la previsione deve ritenersi estesa a fatti analoghi, ad esempio l'allagamento (v. 1588 c.c.).
(2) L'inquilino può fornire due tipi di prova contraria: diretta a dimostrare che la colpa è da attribuirsi ad un altro inquilino o a dimostrare che non può essere ricondotta ad egli stesso.

Ratio Legis

La norma è espressione del dovere, incombente su ciascun conduttore, di custodire ed usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (1587, 1588, 1176 c.c.). Nello specifico, essa pone una presunzione relativa (2727 c.c.) di responsabilità pro quota degli inquilini, al fine di evitare che uno di essi possa sopportare ingiustamente per intero le conseguenze dell'evento dannoso.

Spiegazione dell'art. 1611 Codice Civile

Esonero da responsabilità

Saranno esonerati da responsabilità quel conduttore o quei conduttori i quali provino che l'incendio è incominciato nell'abitazione di altro conduttore, nel qual caso quest'ultimo è il solo responsabile; oppure quello che provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione. Questa prova liberatoria prescinde da ogni indagine sulla colpa, se tutti i conduttori la forniscono, il locatore nulla potrà pretendere.

L'inquilino, nell'abitazione del quale gli altri o il proprietario provino che l'incendio è cominciato, sarà sempre abilitato a sottrarsi alla responsabilità provando che l'incendio, cominciato bensì nella sua abitazione, è avvenuto senza sua colpa. Se tale prova egli non fornisce, risponderà senz'altro verso il locatore dei danni dell'incendio nella parte della casa che egli occupa; risponderà pure delle perdite sofferte dal locatore nelle altre parti della casa e da questo e dagli altri coinquilini nei loro mobili, sempre che questi ultimi provino la colpa del conduttore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

425 Ho ripristinato l'art. 1590 cod. civ. che la Commissione reale aveva soppresso (art. 468).
Le esclusioni di responsabilità, cui accennava l'articolo stesso nei suoi due capoversi, a mio parere sono ovvie e discendono dai principi; perciò non le ho mantenute.

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