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Articolo 1589 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Incendio di cosa assicurata

Dispositivo dell'art. 1589 Codice Civile

(1)Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo [1891], la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo [1223](2).

Quando si tratta di cosa mobile stimata [1908] e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore [1916].

Note

(1) La norma, di scarsa utilità pratica, deve essere letta unitamente al precedente art. 1588 c.c..
(2) Naturalmente, se l'indennizzo copre l'intero danno, la differenza è pari a zero, ed il conduttore non è tenuto ad alcunché verso il locatore.

Ratio Legis

La norma è volta ad evitare che si produca un indebito arricchimento (2041 c.c.) a favore del locatore.

Spiegazione dell'art. 1589 Codice Civile

Rapporti tra locatore e conduttore in base all'assicurazione del rischio locativo

L'articolo in esame prevede i rapporti tra locatore e conduttore in base all'assicurazione del rischio locativo contratta dal primo « o per conto di questo ». La Relazione (n. 692) chiarisce che si vuol disciplinare l'assicurazione «da parte del locatore o del conduttore per conto del locatore ». Alcune riserve possono muoversi circa l'unificazione legislativa delle due ipotesi di assicurazione (da parte del locatore e da parte del conduttore) e sull'affermazione che il conduttore stipuli « per conto del locatore » dopo che è stato autorevolmente dimostrato che il conduttore, assicurandosi, non stipula in favore del locatore, ma unicamente per tendere alla difesa della propria responsabilità. Il contratto di assicurazione in questo caso non contiene una obbligazione dell'assicuratore e del conduttore di fronte al locatore, ma costituisce un rapporto nettamente distinto da quello che lega il conduttore al locatore.

Nell'ipotesi che l'assicurato sia il locatore, la società dovrà risarcirgli il danno o la perdita della cosa assicurata; nel caso che assicurato sia il conduttore, questi ha azione diretta contro la società e, in caso di inerzia, è il locatore che ha l'azione indiretta nei nomi del suo conduttore. Così l'assicuratore può liberarsi dall'onere dell'indennità dando una delle prove che, a norma dell'articolo precedente, esonererebbe da responsabilità il conduttore.
Sia in un caso che nell'altro il diritto del locatore nei confronti del conduttore sarà limitato alla differenza tra il danno effettivo e la somma che la società di assicurazione avrà pagato quale ammontare convenuto. Ulteriore indennizzo non può essere richiesto perché porterebbe ad un ingiusto arricchimento.

Nel caso di assicurazione da parte del conduttore, si trattera di assicurazione spontanea. Se nulla venne convenuto nel contratto, non potrebbe il locatore pretendere che il conduttore lo garantisca dall'incendio della cosa mediante un'assicurazione.


Locazione di cosa mobile stimata

Il capoverso prevede l'ipotesi di locazione di cosa mobile stimata e in esso viene stabilito il principio che l'indennizzo del locatore da parte dell'assicuratore nei limiti della stima esclude ogni ulteriore pretesa del locatore verso il conduttore. Tale pretesa sarebbe invero del tutto ingiustificata perché eccederebbe il valore attribuito alla cosa dallo stesso locatore assicurato.
Nei diritti del locatore verso il conduttore subentra l'assicuratore il quale, a norma dell'art. 1916, comma 10, per effetto del pagamento, è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità pagata. Il creditore subentrante (assicuratore), naturalmente, viene a trovarsi, nei confronti del debitore (conduttore), nelle stesse condizioni del creditore surrogato (locatore). Ne deriva che il conduttore potrà essere esonerato da responsabilità verso l'assicuratore negli stessi modi in cui è liberato nei confronti del locatore e cioè ogni qualvolta provi che l'incendio sia accaduto per causa a lui non imputabile.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

404 Per il progetto del 1936 (art. 434) la responsabilità del conduttore per l'incendio cessa quando il locatore possa essere indennizzato dall'assicuratore.
L'introduzione di questo principio è da approvare; ma la sua formulazione merita di essere modificata.
Infatti, fermo che il significato dell'art. 434 quale appare dalla relazione della Commissione reale è che il conduttore resta esonerato dalla responsabilità verso il locatore in quanto questi sia stato indennizzato di tutta la perdita, la norma ammetterebbe solo implicitamente che una responsabilità rimanga nel caso di indennizzo parziale. Ora mi è sembrato che fosse preferibile mettere in rilievo questo effetto, più importante, di una responsabilità limitata del conduttore verso il locatore, anziché l'esonero, quando l'assicurazione copre l'intero danno. Perciò ho dichiarato che, se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questi, la responsabilità del conduttore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Può accadere però che la locazione riguardi una cosa mobile e che questa sia stimata; per tale fattispecie ho creduto necessario di affermare che, se il locatore riesce ad ottenere dall'assicuratore un rimborso equivalente alla somma, il conduttore rimane esonerato da ogni responsabilità verso il locatore (art. 444).
Non ho ritenuto di dover soggiungere che l'assicuratore può agire verso il conduttore in colpa surrogandosi al locatore: un principio del genere risulta in via generale dalla disciplina del contratto di assicurazione (art. 438 cod. comm.), e da essa sembra opportuno far regolare anche il regresso dell'assicuratore verso il conduttore, non essendo persuasiva la formula dell'art. 434 del progetto del 1936 che impone all'assicuratore la prova che l'incendio sia cagionato da colpa del conduttore. L'assicuratore che agisce in surroga non è un terzo, ma esperisce i diritti spettanti al locatore per conto del quale fu fatta l'assicurazione, e perciò va a suo vantaggio la inversione dell'onere della prova stabilita a favore del locatore dall'art. 443.
L'ultimo comma dell'art. 434 del progetto del 1936 non è stato da me riprodotto perché è intuitivo. Se il contratto di locazione impone l'obbligo di assicurare la cosa locata, non è possibile ammettere che il conduttore vi adempia assicurando per conto proprio, perché allora assicurerebbe non la cosa stessa ma la sua responsabilità, e cioè garantirebbe se stesso contro il rischio locativo. Che poi nel caso di stima l'assicurazione obbligatoria deve essere fatta per l'ammontare di essa, mi è sembrato inutile dire, essendo evidente che, per quanto la stima non si riferisca esplicitamente al limite dell'obbligo assicurativo. Implicitamente tuttavia vi si riallaccia ed infatti l'obbligo di assicurazione convenuto a carico del conduttore può ritenersi adempiuto soltanto l'assicurazione copre l'intero valore della cosa: dichiarato, presumibile o concordato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

692 Circa la responsabilità del conduttore per incendio della cosa locata, dispongono gli art. 1588 del c.c., art. 1589 del c.c. e art. 1631 del c.c.. In essi si considera la responsabilità del conduttore verso il locatore; la responsabilità per incendio verso terzi del custode della cosa, proprietario o conduttore, è regolata nell'art. 2051 del c.c.. L'incendio rappresenta una causa di perdita o di deterioramento della cosa. Il conduttore deve risponderne se non prova che l'incendio sia avvenuto per una causa a lui non imputabile: si fa, con ciò, applicazione precisa della disposizione degli art. 1218 del c.c. e art. 1256 del c.c.. La causa sconosciuta della perdita o del deterioramento è a carico del conduttore. Che se la cosa distrutta o deteriorata era stata assicurata dal locatore, e dal conduttore per conto di questi, e la perdita è stata indennizzata dall'assicuratore, il locatore non può pretendere ulteriore indennizzo da parta del conduttore, perchè non può arricchirsi e perché nel diritto del locatore verso il conduttore subentra l'assicuratore (art. 1589 e art. 1916 del c.c.). Il creditore subentrante si trova verso il debitore nelle stesse condizioni del creditore surrogato; quindi il conduttore si libera dalla responsabilità verso l'assicuratore negli stessi modi che in confronto del locatore.

Massime relative all'art. 1589 Codice Civile

Cass. civ. n. 10564/2002

La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l'assicuratore della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell'art. 1589 c.c., per la parte eccedente l'indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio.

Cass. civ. n. 4330/1999

L'incendio, quale evento eccezionale che abbia determinato il danneggiamento della cosa locata, forma oggetto di un'ipotesi normativa assolutamente estranea alle esigenze di manutenzione conseguenti all'uso, alle quali non è riconducibile; ne consegue che la eventuale (legittima) disciplina convenzionale di esse non può interferire con la disciplina di cui all'art. 1589 c.c., prevedente la responsabilità del conduttore limitatamente a quanto non risarcito dall'assicuratore.

Cass. civ. n. 4794/1989

Se nel corso del rapporto l'immobile locato subisca deterioramento a causa d'un incendio, il conduttore intanto può sospendere il pagamento del canone, facendo valere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto, in quanto provi che l'incendio si sia prodotto per causa non a lui imputabile, così superando la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1558 c.c.

Cass. civ. n. 4405/1979

Anche nell'ipotesi in cui il locatore abbia assicurato la cosa distrutta o deteriorata dall'incendio (art. 1589 c.c.), il conduttore è sempre tenuto a pagare l'importo dell'intero danno, poiché, oltre a rimborsare all'assicuratore, che agisca nei di lui confronti in surrogazione, quanto da costui versato, a titolo di indennizzo al locatore, dovrà a questi corrispondere la differenza tra l'indennizzo medesimo e il danno effettivo; al fine di limitare entro detti limiti la sua responsabilità verso il locatore, il conduttore dovrà dimostrare, in base ai normali principi sull'onere della prova, di avere effettuato il pagamento all'assicuratore, per contro il conduttore, ove provveda all'intero risarcimento del locatore, resta liberato da ogni obbligo verso l'assicuratore.

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