Il libro analizza i diritti nazionali delle garanzie immobiliari in tre fra le esperienze giuridiche che, in materia di diritto ipotecario, maggiormente sembrano incarnare le diversità che si affacciano sullo scenario europeo: Germania, Inghilterra e Italia. L’analisi storico_comparatistica dei dati giuridici consente di portare alla luce tutti quei dati che le trattazioni municipali lasciano sovente inespressi. Si tratta, ad esempio, delle radici delle diversità... (continua)
Il sistema ipotecario, nel corso degli ultimi anni, ha subto numerosi e rilevanti interventi: l. 2-12-2005, n. 248 in tema di “prestito vitalizio ipotecario”, l. 4-8-2006, n. 248 in tema di concessioni di ipoteca automobilistica, l. 2-4-2007, n. 40 che introduce una nuova disciplina per la perenzione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui bancari e una nuova regola per l’annotazione del pagamento con surrogazione dei finanziamenti bancari.Il volume, alla sua seconda... (continua)
L'opera affronta tematiche discusse, e spesso contraddittorie, quali la trascrizione e l'ipoteca, rendendole fruibili a tutti gli operatori del diritto e cercando, allo stesso tempo, di chiarirne i contenuti mediante l'inserimento sistematico di casi pratici, corredati dalle relative soluzioni.
Particolare attenzione è stata data ad argomenti innovativi e particolari quali, rispettivamente, la trascrizione del contratto preliminare e la cambiale ipotecaria, al fine di... (continua)
Il terzo acquirente di un immobile ha interesse ad avere il bene libero da ogni peso, sicché, qualora tale bene sia gravato da ipoteca egli può attivare uno speciale processo di "liberazione".Si tratta di un procedimento sulla natura del quale la dottrina, risalente e recente, propone differenti inquadramenti e che l'autore riguarda come processo alternativo all'immediato esercizio dell'azione esecutiva, che si sviluppa secondo modalità tipiche del processo di... (continua)
Pegno
Il pegno è il diritto reale di garanzia che sorge con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. Mentre oggi esso è ben distinto dall'istituto dell'ipoteca, originariamente tale distinzione era ignota. Nel diritto greco, il pegno era denominato "ipoteca", letteralmente "deposito", in quanto consisteva in una cosa depositata dal debitore presso il creditore o presso terzi, che ne acquisivano il possesso. Nel diritto romano classico, entrambe le forme di garanzie erano denominate pignus, e solo in età giustinianea fu definito pignus il diritto di garanzia che grava sui beni mobili. I crediti garantiti da pegno sono privilegiati, in quanto hanno un diritto di precedenza sugli altri crediti.
SOMMARIO:
GARANZIE FINANZIARIE E DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO La disciplina delle operazioni finanziarie come "sottosistema" del diritto privato: diritto privato generale e diritti secondi - La generalizzazione da parte della disciplina sulle garanzie finanziarie del modello della clausola marciana - Il common frame of reference e la recente riforma delle garanzie mobiliari in Francia - Evoluzione della dottrina italiana in tema di patto commissorio verso... (continua)
Art. 2826 (Indicazioni dell'immobile ipotecato) - Art. 2827 (Luogo dell'iscrizione) - Art. 2828 (Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale) - Art. 2829 (Iscrizione sui beni del defunto) - Art. 2830 (Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente) - Art. 2831 (Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore) - Art. 2832 (Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie) - Art. 2833 (Responsabilità per mancata... (continua)