Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azione di indebito arricchimento.
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie.
Divorzio
Nell'ordinamento italiano, il divorzio è stato introdotto (o meglio, reintrodotto) dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, poi modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74. Esso implica la cessazione del vincolo coniugale, nei casi in cui il consensus fra i coniugi sia definitivamente venuto meno. Uno dei principi fondamentali del diritto romano, ancora attuale, stabiliva infatti che il matrimonio fosse fondato sul consenso: qualora fosse venuto meno il consenso, sarebbe venuto meno anche il vincolo coniugale. Nell'ordinamenro giuridico romano il divorzio era ammesso, anche quello unilaterale (detto anche ripudio). In età repubblicana, qualsiasi motivazione era valida per ottenere il divorzio consensuale, mentre il ripudio veniva accordato solo per giusta causa: in tal caso, il giudice aveva facoltà di punire con sanzioni pecuniarie il coniuge ritenuto colpevole della cessazione del vincolo coniugale.
Il presente volume, dedicato all'analisi e alla riflessione storico-giuridica degli anni 52-50 a.C. dell'impero di Roma, cerca di individuare il preciso contenuto e le precise finalità politiche degli atti normativi fatti approvare su iniziativa di Cesare e di Pompeo. Attraverso la lettura diretta delle fonti, da Svetonio a Dione Cassio, da Cicerone a Marco Celio Rufo, la ricerca intende interrogare i testi antichi, per offrirne un'interpretazione innovativa.
(continua)Un utile strumento di studio e consultazione per studenti universitari soprattutto per coloro che, sprovvisti di conoscenze specifiche della lingua latina, si avvicinano per la prima volta allo studio della storia del diritto romano. Questa disciplina conserva oggi la sua attualità perché consente, tra l'altro, l'analisi dei rapporti tra le istituzioni e il loro sviluppo nell'arco di tempo in cui si è evoluto l'ordinamento giuridico romano da Romolo a Giustiniano.... (continua)
I giuristi romani adoperano vari vocaboli per indicare l'illecito: admissum, crimen, delictum, facinus, flagitium, illicitum, maleficium, noxa (noxia), peccatum, probrum, scelus. Tra questi, illicitum presenta un'assonanza con il nostro termine "illecito", ma viene usato "con estrema sobrietà".
(continua)Cenni introduttivi. – Sezione Prima: Litterae chartis cedunt. Il rapporto fra idea e testo: origine, applicazione e speculazione dottrinaria. Alla radice della tutela dell’autore. – I. L’origine del principio litterAE chartis cedunt: la metafora agricola dello scrivere. – II. L’applicazione del principio litterae chartis cedunt: l’autore, lo scriba e la composizione di un testo. – III. L’applicazione del principio litterae chartis... (continua)