Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azione di indebito arricchimento.
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie.
Console
Nel diritto vigente, è console quel pubblico ufficiale incaricato dell'attuazione delle leggi italiane all'estero. Il termine ha però origini antiche. Nel diritto romano repubblicano, i consoli erano i capi dello Stato: due magistrati di nomina annuale, dotati dell'imperium domi militiaeque. Eletti dai comizi centuriati, essi avevano la facoltà di convocare il popolo e di convocare il senato. Il consulato era una magistratura collegiale, nel senso che ciascun console aveva diritto di interporre il veto sulle azioni del collega. Gli ex-consoli erano senatori di diritto e a vita (analogamente, nel diritto italiano, gli ex-capi dello Stato sono senatori di diritto e a vita, ai sensi dell'art. 59 Cost.). Nell'età delle guerre civili, il potere dei consoli si ridusse gradatamente: con Silla, essi persero il comando supremo militare; con Pompeo, ebbe origine la carica anticostituzionale di consul sine conlega, ossia console unico, di fatto equivalente a una dittatura. Infine, nell'età del principato, il consulato divenne una magistratura puramente onorifica e politicamente ininfluente. Nel diritto latino medievale, il console era il primo magistrato dei liberi comuni.
Un utile strumento di studio e consultazione per studenti universitari soprattutto per coloro che, sprovvisti di conoscenze specifiche della lingua latina, si avvicinano per la prima volta allo studio della storia del diritto romano. Questa disciplina conserva oggi la sua attualità perché consente, tra l'altro, l'analisi dei rapporti tra le istituzioni e il loro sviluppo nell'arco di tempo in cui si è evoluto l'ordinamento giuridico romano da Romolo a Giustiniano.... (continua)
Il presente volume, dedicato all'analisi e alla riflessione storico-giuridica degli anni 52-50 a.C. dell'impero di Roma, cerca di individuare il preciso contenuto e le precise finalità politiche degli atti normativi fatti approvare su iniziativa di Cesare e di Pompeo. Attraverso la lettura diretta delle fonti, da Svetonio a Dione Cassio, da Cicerone a Marco Celio Rufo, la ricerca intende interrogare i testi antichi, per offrirne un'interpretazione innovativa.
(continua)I giuristi romani adoperano vari vocaboli per indicare l'illecito: admissum, crimen, delictum, facinus, flagitium, illicitum, maleficium, noxa (noxia), peccatum, probrum, scelus. Tra questi, illicitum presenta un'assonanza con il nostro termine "illecito", ma viene usato "con estrema sobrietà".
(continua)Cenni introduttivi. – Sezione Prima: Litterae chartis cedunt. Il rapporto fra idea e testo: origine, applicazione e speculazione dottrinaria. Alla radice della tutela dell’autore. – I. L’origine del principio litterAE chartis cedunt: la metafora agricola dello scrivere. – II. L’applicazione del principio litterae chartis cedunt: l’autore, lo scriba e la composizione di un testo. – III. L’applicazione del principio litterae chartis... (continua)