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Articolo 77 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Obblighi del datore di lavoro

Dispositivo dell'art. 77 TUSL

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

  1. a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  3. c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  4. d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

  1. a) entità del rischio;
  2. b) frequenza dell'esposizione al rischio;
  3. c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  4. d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

  1. a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  2. b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  3. c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  4. d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  5. e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  6. f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  7. g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  8. h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

  1. a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  2. b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 77 TUSL

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A. G. chiede
venerdģ 05/04/2024
“spettabili avvocati
abbiamo una controversia con l'azienda sulle scarpe antinfortunistiche. hanno cambiato i modelli e la marca e a molti lavoratori fanno male.messo che siamo un azienda di 400 dipendenti, alcuni hanno fatto la visita e il referto di giudizio "idoneo con prescrizioni" dice di usare scarpe adeguate. l'azienda ha proposto(dopo mesi) di scegliere una scarpa a noi comoda, purchè rispetti il dpi e che ci avrebbe fornito un rimborso parziale, ovvero ci avrebbero solo rimborsato il costo delle scarpe in dotazione. ora il nostro sindacato dice che a prescindere dal referto, l'azienda non può rimborsare parzialmente il costo delle scarpe secondo il dgls 81 , ma lo deve rimborsare integralmente. sapete darci delucidazioni in merito magari citando qualche legge, in modo da affrontare al meglio la questione. grazie”
Consulenza legale i 12/04/2024
Dal punto di vista formale, spetta al datore di lavoro la scelta e la fornitura di un DPI.

Tuttavia, secondo l’articolo 76 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 i DPI devono avere i seguenti requisiti:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Sulla base di quanto prescritto dalla legge (in particolare i punti c e d) si potrebbe quindi far presente al datore di lavoro la scomodità e la scarsa qualità delle scarpe antinfortunistiche fornite e richiedere di poter scegliere altre scarpe o di lasciare al singolo lavoratore la possibilità di comprarle personalmente.
Il datore di lavoro però deve rimborsare il costo per le scarpe, perché le scarpe, come ogni DPI, sono sempre a carico del datore di lavoro.

È importante che vi siano dei problemi specifici ai piedi, con certificazione medica, che richiedono di indossare scarpe antinfortunistiche specifiche.
Solo in tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a fornire delle calzature adeguate.

Diversamente, se non sono riscontrati problemi e non si è in possesso della relativa certificazione medica, purtroppo, il datore di lavoro può imporre di utilizzare le scarpe antinfortunistiche che sono state fornite.

Infatti, secondo l’art. 77, comma 3, D. Lgs. 81/2008 è il proprietario dell’azienda o chi ne fa le veci a dover fornire obbligatoriamente le scarpe antinfortunistiche più adatte alla tipologia di lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di cui all’art. 76 citato.
Infatti, le scarpe fornite dal datore di lavoro devono essere adeguate alle mansioni svolte dal lavoratore e quindi devono possedere degli specifici requisiti che lo tutelano da eventuali infortuni.

Il datore di lavoro deve:
  • effettuare un’analisi e una valutazione dei rischi non eliminabili completamente;
  • individuare le caratteristiche che devono obbligatoriamente avere le scarpe per ritenersi adeguate ai rischi identificati;
  • stabilire le modalità di utilizzo delle scarpe stesse riguardo a durata, caratteristiche dell’ambiente di lavoro generale, con quale frequenza avviene l’esposizione al rischio, caratteristiche della singola postazione di lavoro e livello di protezione presente;
  • prevedere i cambiamenti che potrebbero riguardare ambiente di lavoro e mansioni e quindi aggiornamento anche delle scarpe antinfortunistiche.
Vi è quindi un chiaro obbligo, per il datore di lavoro, di fornire calzature antinfortunistiche, se necessario, anche individualizzate, che eventualmente tengano conto della necessità del lavoratore di indossare per esempio dei plantari.

Il plantare, tuttavia, non rappresenta in alcun modo un dispositivo finalizzato a tutelare il lavoratore dai rischi specifici lavorativi, essendo esclusivamente finalizzato a correggere malformazioni del piede proprie del lavoratore. Mentre l’art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008 possono obbligare il datore di lavoro a garantire la sicurezza e quindi a fornire scarpe antinfortunistiche idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori, non è desumibile dai riferimenti legislativi, che sia il datore di lavoro ad acquistare un presidio del genere.

Pertanto, di fronte all’esibizione da parte del lavoratore di un certificato medico attestante l’impossibilità ad indossare le scarpe antinfortunistiche, ove i motivi medici siano quindi effettivamente fondati, la scelta migliore è ricercare una scarpa il più adatta possibile al lavoratore. Nella prassi, si indirizza il lavoratore ad un negozio specializzato in modo che possa scegliere direttamente lui la scarpa antinfortunistica che gli provoca meno disagio.
Restano ovviamente fermi i principi di idoneità delle caratteristiche antinfortunistiche della scarpa.

Si segnala, peraltro, che nel caso in cui non si riesca a trovare una scarpa adatta che rispetti i principi di idoneità citati, non rimane che valutare il trasferimento del lavoratore ad altro reparto ove non vi sia rischio per cui viga l’obbligo dell’uso di scarpe antinfortunistiche.

Infatti, un’eventuale condizione di effettiva “intolleranza” ad un DPI necessario in base alla valutazione dei rischi e che rispetti tutti i requisiti di legge, una volta esperiti tutti i tentativi tecnicamente fattibili per adattare il DPI al lavoratore, potrebbe costituire motivo di inidoneità alla mansione (temporanea o anche definitiva).