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Articolo 11 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Raccolta del risparmio

Dispositivo dell'art. 11 Testo unico bancario

1. Ai fini del presente decreto legislativo č raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico č vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivitā ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

  1. a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o pių Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio č consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
  2. b) agli Stati terzi ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
  3. c) alle societā, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
  4. d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.

4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, puō determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attivitā bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivitā di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della societā per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autoritā di vigilanza.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilitā generalizzata.

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Consulenze legali
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A. D. C. chiede
domenica 30/04/2023
“Finanziamento S.r.l. da parte di un terzo, non socio.

Mi è stato proposto di finanziare, per uno specifico progetto, la società a responsabilità limitata di cui un mio parente è socio.

Il finanziamento è concordato mediante trattativa privata e nel contratto che verrà firmato tra le parti sarà indicata la finalità del prestito (la società acquisterà beni per un cliente che, a sua volta, li ripagherà in un periodo equivalente a quello del prestito), le modalità di restituzione ed il tasso di interesse applicato.

Un’operazione effettuata in questi termini è lecita, e quindi non va in contrasto con quanto previsto dal codice civile e dalla delibera di Bankitalia C.I.C.R. n. 1058 del 19 luglio 2005, o non è ammessibile?

Grazie.”
Consulenza legale i 04/05/2023
Ai sensi dell’art. 2 della delibera di di Banca d'Italia C.I.C.R. n. 1058 del 19 luglio 2005, la raccolta di risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, salvo quanto previsto dall’art. 11 del T.U. bancario, nonché quanto previsto dalla delibera stessa in materia di emissione di strumenti finanziari.
Il secondo comma, tuttavia, stabilisce che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.

In altri termini, la norma ammette i contratti di finanziamento stipulati tra singoli soggetti a seguito di trattative private, pertanto non mediante offerta pubblica da parte di uno dei soggetti coinvolti, bensì mediante un contraddittorio tra mutuante e mutuatario.
Una ulteriore condizione va individuata nell’obbligo di indicare nel contratto (che deve rivestire la forma scritta) la natura del finanziamento, nonché la sua destinazione.

Nel contratto, pertanto, oltre all’opportunità di specificare che si è svolta trattativa privata tra i soggetti coinvolti, si dovrà specificare se il finanziamento è fruttifero o meno e la destinazione delle somme prestate.
Dalle informazioni fornite, sembra ragionevole affermare la liceità dell’operazione descritta.